Il Parlamento approva le misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario
Sulla Gazzetta ufficiale n. 393 del 31 dicembre 2020 è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 181 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, recante “misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario”.
Gli atti normativi definitivamente approvati dall’attuale Legislatura (Seduta del Senato n. 288 del 29 dicembre 2020 – Votazione per appello nominale sull’articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia) riguardano l’intervento disposto in considerazione della perdurante criticità del sistema sanitario calabrese determinata dal mancato raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e la deroga, per l’anno in corso, alla disciplina relativa ai termini entro i quali hanno luogo le consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario, a motivo della gravità del quadro epidemiologico sul territorio nazionale.
Si seguito il Testo del D.L. coordinato con la legge di conversione, con le modifiche apportate dalla legge di conversione stampate con caratteri corsivi.
Testo del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150 recante «Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario.». coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2020, n. 181
(GU Serie Generale n.323 del 31-12-2020)
Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE CALABRIA
Art. 1
Commissario ad acta e supporto alla struttura commissaria
1. Il Commissario ad acta nominato dal Governo ((ai sensi del comma
569 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)), attua gli
obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano
di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della
regione Calabria, svolge, ove delegato, i compiti di cui all’articolo
2, comma 11, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e assicura
l’attuazione delle misure di cui al presente capo.
2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario ad acta
il personale, gli uffici e i mezzi necessari all’espletamento
dell’incarico, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge
1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 novembre 2007, n. 222. Il contingente minimo di personale messo a
disposizione dalla regione Calabria e’ costituito da 25 unita’ di
personale dotato di adeguata esperienza professionale, appartenente
ai ruoli regionali in posizione di distacco obbligatorio o da
acquisire tramite interpello, in posizione di comando, ai sensi
dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, da
enti pubblici regionali e da enti del servizio sanitario regionale.
In caso di inadempienza da parte della regione nel fornire il
necessario supporto, il Commissario ad acta ne da’ comunicazione al
Consiglio dei ministri ed invita la regione a garantire il necessario
supporto entro trenta giorni. In caso di perdurante inadempienza il
Ministro della salute, previa delibera del Consiglio dei ministri,
adotta, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, le necessarie
misure per il superamento degli ostacoli riscontrati, anche delegando
il Commissario ad acta ad assumere gli atti amministrativi,
organizzativi e gestionali necessari.
3. Il Commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ((e’ coadiuvato da uno o piu’
sub-commissari, in numero comunque non superiore a tre)), in possesso
di qualificata e comprovata professionalita’ ed esperienza in materia
di gestione sanitaria e in materia amministrativa.
4. Il Commissario ad acta si avvale dell’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS) che fornisce supporto tecnico e
operativo. A tal fine, l’AGENAS puo’ avvalersi di personale
comandato, ai sensi dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127, nel limite di dodici unita’ e puo’ ricorrere a profili
professionali attinenti ai settori dell’analisi, valutazione,
controllo e monitoraggio delle performance sanitarie,
((prioritariamente)) con riferimento alla trasparenza dei processi,
con contratti di lavoro flessibile nel limite di venticinque unita’,
((stipulati con soggetti individuati)) tramite procedura selettiva.
Per la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del secondo
periodo, nel limite di euro 244.000 per l’anno 2020, di euro
1.459.000 per l’anno 2021 e di euro 1.216.000 per l’anno 2022, si
provvede utilizzando l’avanzo di amministrazione ((dell’AGENAS)),
come approvato in occasione del rendiconto generale annuale. Alla
compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e
indebitamento netto, pari a euro 125.660 per l’anno 2020, a euro
751.385 per l’anno 2021 e a euro 626.240 per l’anno 2022, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Per le medesime finalita’ di cui al primo periodo, i contratti di
lavoro flessibile stipulati ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del
decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, ((con
modificazioni)), dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono essere
prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a valere sulle somme non
spese accertate per l’anno 2020 di cui al comma 4 del medesimo
articolo 8.
((4-bis. Al fine di garantire l’esigibilita’ dei livelli essenziali
di assistenza (LEA) nella regione Calabria, anche in relazione
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga ai limiti
previsti dalla legislazione vigente con riferimento agli oneri per il
personale del Servizio sanitario nazionale, il Ministro della salute,
al verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 6, comma 2, sulla
base del fabbisogno rilevato dalle aziende del servizio sanitario
regionale, sentito il Commissario ad acta, autorizza il medesimo
Commissario ad attuare un piano straordinario per l’assunzione di
personale medico, sanitario e socio-sanitario, anche per il settore
dell’emergenza-urgenza, facendo ricorso innanzitutto agli idonei
delle graduatorie in vigore, nei limiti dell’autorizzazione di spesa
di cui al primo periodo del comma 4-ter.
4-ter. Per l’attuazione del comma 4-bis e’ autorizzata la spesa di
12 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. A tal fine e’
autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2021 ai cui oneri si provvede, per l’anno 2021, mediante
utilizzo di una quota del 20 per cento delle risorse di cui
all’articolo 6, comma 1, e, a decorrere dall’anno 2022, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e
speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno
2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo
al Ministero della salute. Il Ministro dell’economia e delle finanze
e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
4-quater. Per effetto di quanto previsto dal comma 4-ter, a
decorrere dall’anno 2022 il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario standard cui concorre lo Stato e’ incrementato di 12
milioni di euro annui, da destinarsi alla regione Calabria)).
Art. 2 Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale
1. Il Commissario ad acta ((di cui all’articolo 1)), entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa
intesa con la Regione, nonche’ con il rettore nei casi di aziende
ospedaliere universitarie, nomina un Commissario straordinario per
ogni ente, o anche per piu’ enti, del servizio sanitario regionale.
In mancanza d’intesa con la Regione entro il termine perentorio di
dieci giorni, la nomina e’ effettuata con decreto del Ministro della
salute, su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del
Consiglio dei ministri, a cui e’ invitato a partecipare il Presidente
della Giunta regionale con preavviso di almeno tre giorni.
2. Il Commissario straordinario e’ scelto, anche nell’ambito
dell’elenco nazionale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171, fra soggetti di comprovata competenza ed
esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o
di gestione aziendale, anche in quiescenza. Restano ferme le
disposizioni in materia d’inconferibilita’ e incompatibilita’,
nonche’ le preclusioni di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. La nomina a Commissario
straordinario costituisce causa legittima di recesso da ogni incarico
presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso ogni altro
ente pubblico. Il Commissario straordinario, se dipendente pubblico,
ha altresi’ diritto all’aspettativa non retribuita con conservazione
dell’anzianita’ per tutta la durata dell’incarico.
3. L’ente del Servizio sanitario regionale corrisponde al
Commissario straordinario il compenso stabilito dalla normativa
((regionale)) per i direttori generali dei rispettivi enti del
servizio sanitario. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, adottato di concerto col Ministro della salute entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
e’ definito un compenso aggiuntivo per l’incarico di Commissario
straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al lordo degli
oneri riflessi a carico del bilancio del Ministero della salute. ((La
corresponsione del compenso aggiuntivo di cui al secondo periodo e’
subordinata alla valutazione positiva nell’ambito della verifica di
cui al comma 6)). Restano comunque fermi i limiti di cui all’articolo
23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Per l’attuazione del presente comma e’ autorizzata la spesa di euro
75.000 per l’anno 2020, di euro 450.000 per l’anno 2021 e di euro
375.000 per l’anno 2022. Alla relativa copertura si provvede, per
l’anno 2020 mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui
all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per
gli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo di
parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della
salute, ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
4. Entro ((novanta giorni)) dalla nomina ai sensi del comma 1, i
Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui
all’articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992,
che sono approvati dal Commissario ad acta, al fine di garantire il
rispetto dei LEA e di assicurarne la coerenza con il piano di rientro
dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi
operativi di prosecuzione nonche’ al fine di ridefinire le procedure
di controllo interno. Nel medesimo termine approvano, altresi’, i
bilanci aziendali ((relativi agli esercizi gia’ conclusi)).
5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali ((o di mancata
approvazione dei bilanci relativi agli esercizi gia’ conclusi)) da
parte dei Commissari straordinari nel termine previsto dal comma 4,
gli stessi sono adottati dal Commissario ad acta nei successivi
trenta giorni. In caso di mancata adozione degli atti aziendali ((o
di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi gia’
conclusi)) da parte del Commissario ad acta nel termine previsto, gli
stessi sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine
di trenta giorni.
6. Il Commissario ad acta verifica periodicamente e comunque ogni
tre mesi l’operato dei Commissari straordinari in relazione al
raggiungimento degli obiettivi di cui al programma operativo
2019-2021. In caso di valutazione negativa del Commissario
straordinario, ne dispone la revoca dall’incarico, previa verifica in
contraddittorio. I Commissari straordinari decadono automaticamente
dall’incarico in caso di mancata adozione degli atti aziendali di cui
al comma 4 ((o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli
esercizi gia’ conclusi nei termini ivi previsti. Nei casi di revoca o
di decadenza di cui al presente comma, ai commissari straordinari non
e’ corrisposto il compenso aggiuntivo di cui al comma 3)).
7. Il Commissario straordinario verifica periodicamente, che non
sussistano i casi di cui all’articolo 3, comma 1, quinto periodo, del
decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in relazione all’attivita’
svolta dai direttori amministrativi e sanitari. Qualora sia
dichiarata la decadenza dei direttori amministrativi e sanitari, il
Commissario straordinario li sostituisce attingendo dagli elenchi
regionali di idonei, costituiti nel rispetto delle procedure di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016. Nei casi di
decadenza e in ogni altro caso di vacanza degli uffici di direttore
sanitario o di direttore amministrativo, l’ente pubblica nel proprio
sito internet istituzionale un avviso finalizzato ad acquisire la
disponibilita’ ad assumere l’incarico. Qualora, trascorsi quindici
giorni dalla pubblicazione, non sia pervenuta alcuna manifestazione
di interesse, tale incarico puo’ essere conferito anche a soggetti
non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all’articolo 3
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, che siano in possesso
dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 4, lettere a) e b), del
citato decreto legislativo n. 171 del 2016.
8. Il Commissario straordinario informa periodicamente e comunque
ogni ((tre)) mesi sulle misure di risanamento adottate la conferenza
dei sindaci di cui all’articolo 2, comma 2-sexies, lettera e), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ((e le organizzazioni
sindacali, che possono)) formulare al riguardo proposte non
vincolanti.
((8-bis. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19, il Commissario straordinario, d’intesa con il Commissario
ad acta e con i sub-commissari, informa mensilmente la conferenza dei
sindaci sulle attivita’ messe in atto al fine di contrastare la
diffusione del contagio da COVID-19 e sullo stato di avanzamento del
programma operativo per la gestione dell’emergenza da COVID-19, di
cui all’articolo 3, comma 2. La conferenza puo’ formulare proposte
con riferimento alle azioni volte a integrare la strategia di
contrasto della diffusione del COVID-19)).
Art. 3
Appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio sanitario
della regione Calabria, ((programma operativo per la gestione
dell’emergenza da COVID-19 e progetti di edilizia sanitaria)).
1. Il Commissario ad acta di cui all’articolo 1, provvede in via
esclusiva all’espletamento delle procedure di approvvigionamento
avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad
oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione
((dalla societa’ CONSIP S.p.A.)) nell’ambito del Programma di
razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione
ovvero, previa convenzione, dalla centrale di committenza della
regione Calabria o di centrali di committenza delle regioni
limitrofe, per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e
forniture, strumentali all’esercizio delle proprie funzioni, ((di
importo pari o superiore)) alle soglie di rilevanza comunitaria di
cui all’articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Resta ferma, in ogni caso, la facolta’ di avvalersi del
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la
Sicilia-Calabria. Nell’espletamento di tale funzione il Commissario
ad acta puo’ delegare ai Commissari straordinari degli enti del
servizio sanitario regionale le procedure di cui al presente comma,
da svolgersi nel rispetto delle medesime disposizioni. Agli
affidamenti di appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria provvedono i commissari straordinari nominati ai sensi
dell’articolo 2, fermo il potere di avocazione e di sostituzione che
il commissario ad acta puo’ esercitare in relazione al singolo
affidamento.
2. Il Commissario ad acta adotta, nel termine di trenta giorni,
((il programma operativo per la gestione dell’emergenza da COVID-19
previsto dall’articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)), e
definisce altresi’, ((nel termine massimo di sessanta giorni)), il
Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di adeguamento
tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della
rete territoriale della Regione, gia’ previsto dall’articolo 6, comma
3, ((del)) decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
3. I progetti di edilizia sanitaria da finanziare ai sensi
dell’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, qualunque sia il
livello di progettazione raggiunto, ivi compresi, gli interventi gia’
inseriti nel Piano triennale straordinario di edilizia sanitaria e di
adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete
ospedaliera e della rete territoriale, comprensivo del Programma di
ammodernamento tecnologico di cui all’articolo 6, comma 5, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e gli interventi inseriti negli
accordi di programma gia’ sottoscritti ai sensi dell’articolo 5-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2,
comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche’ gli altri
programmi sottoscritti con il Ministero della salute, sono attuati
dal Commissario straordinario nominato ai sensi dell’articolo 122 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che provvede secondo le procedure
di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, anche avvalendosi allo scopo ((della societa’ INVITALIA
S.p.A.)). Il Commissario straordinario puo’ proporre ai soggetti
sottoscrittori modifiche o integrazioni agli accordi di programma
gia’ sottoscritti al fine di adeguarne le previsioni alle mutate
circostanze di fatto e di diritto fermi restando i valori delle fonti
di finanziamento ivi previste. Le proposte di modifica o
integrazione, adeguatamente motivate, si intendono accolte in assenza
di motivato diniego da parte dei medesimi soggetti sottoscrittori
degli Accordi nel termine di venti giorni dalla ricezione delle
stesse.
Art. 4
Aziende sanitarie sciolte ai sensi dell’articolo 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 2
1. Nel caso in cui siano adottati i provvedimenti di cui agli
articoli 143, 144, 145 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, la Commissione straordinaria per la gestione dell’ente di cui
all’articolo 144 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000,
fermi restando i compiti e le prerogative ad essa assegnati dalla
legislazione vigente, opera, per la garanzia dei LEA, in
coordinamento con il Commissario di cui all’articolo 1 ((del presente
decreto)) ed in conformita’ agli obiettivi del piano di rientro dal
disavanzo nel settore sanitario, nonche’ con quelli dei piani di
riqualificazione dei servizi sanitari.
2. La Commissione straordinaria per la gestione dell’ente di cui
all’articolo 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si
avvale, per le questioni tecnico-sanitarie, di un soggetto di
comprovata professionalita’ ed esperienza in materia di
organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, nominato dal
Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro della salute, il cui
compenso e’ determinato in misura pari a quello previsto per il
direttore amministrativo delle aziende sanitarie ed e’ a carico del
bilancio dell’azienda sanitaria locale od ospedaliera interessata.
3. Per le finalita’ di cui al presente articolo, la Commissione
straordinaria di cui all’articolo 144 del decreto legislativo n. 267
del 2000, oltre al personale in posizione di sovraordinazione di cui
all’articolo 145, comma 1, del medesimo decreto legislativo, puo’
avvalersi, in via temporanea, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, in posizione di comando o di distacco, di esperti nel
settore pubblico sanitario, nominati dal prefetto competente per
territorio su proposta del Ministro della salute, con oneri a carico
del bilancio dell’azienda sanitaria locale od ospedaliera
interessata.
4. La Commissione straordinaria adotta ((l’atto aziendale di cui
all’articolo 2, comma 4, e approva i bilanci aziendali relativi agli
esercizi gia’ conclusi entro il termine di novanta giorni)) dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ovvero dalla data del
suo insediamento. La Commissione straordinaria adotta i provvedimenti
previsti sentito il Commissario ad acta ((di cui all’articolo 1)).
((In caso di mancata adozione dell’atto aziendale o di mancata
approvazione dei bilanci relativi agli esercizi gia’ conclusi da
parte della Commissione straordinaria nei tempi stabiliti, vi
provvede il Commissario ad acta, sentito il Ministero dell’interno)).
Art. 5
Supporto e collaborazione al Commissario ad acta
1. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario ad acta
puo’ avvalersi del Corpo della Guardia di finanza per lo svolgimento
di attivita’ dirette al contrasto delle violazioni in danno degli
interessi economici e finanziari connessi all’attuazione del piano di
rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella Regione e del
((programma operativo per la gestione dell’emergenza da COVID-19))
previsto dall’articolo 18 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. A
tal fine, il Corpo della Guardia di finanza opera nell’ambito delle
autonome competenze istituzionali, esercitando i poteri previsti dal
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
((1-bis. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il Commissario ad
acta può avvalersi altresì della collaborazione dell’Agenzia delle
entrate qualora debba svolgere attività che coinvolgano le
competenze della medesima Agenzia)).
2. Il supporto e la collaborazione del Corpo della Guardia di
finanza ((e dell’Agenzia delle entrate sono prestati)) senza ((nuovi
o maggiori oneri)) a carico della finanza pubblica.
Art. 6
Contributo di solidarieta’ e finanziamento del sistema di
programmazione e controllo del Servizio sanitario della regione
Calabria.
1. Al fine di supportare gli interventi di potenziamento del
servizio sanitario regionale stante la grave situazione
economico-finanziaria e sanitaria presente nella regione Calabria, e’
accantonata a valere sulle risorse finalizzate all’attuazione
dell’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e
2023, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, la somma di 60 milioni di euro in favore della regione
stessa.
2. L’erogazione della somma di cui al comma 1, e’ condizionata alla
presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione
del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione,
((entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto)), di uno specifico Accordo tra lo
Stato e le Regioni contenente le modalita’ di erogazione delle
risorse di cui al comma 1.
3. La verifica di quanto previsto dall’Accordo di cui al comma 2 e’
demandata in sede congiunta al Comitato permanente per l’erogazione
dei LEA e al Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui agli
articoli 9 e 12 dell’intesa del 23 marzo 2005, sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
4. Per la realizzazione di interventi diretti a garantire la
disponibilita’ di dati economici, gestionali e produttivi delle
strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la
produzione sistematica e l’interpretazione gestionale continuativa,
ai fini dello svolgimento delle attivita’ di programmazione e di
controllo regionale ed aziendale in attuazione del Piano di rientro,
ai sensi dell’articolo 2, comma 70, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e per la certificazione annuale dei bilanci delle aziende e del
bilancio sanitario consolidato regionale e in aderenza a quanto
disciplinato dal comma 1, dell’articolo 19, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e’ autorizzata per la regione Calabria la
spesa di 15 milioni di euro per la sottoscrizione dell’Accordo di
programma finalizzato, ai sensi dell’articolo 79, comma 1-sexies,
lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a valere sulle
risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, ((mediante utilizzo della quota di riserva
per interventi urgenti di cui alla deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 51 del 24 luglio
2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio
2020)).
Art. 7
Disposizioni transitorie e finali
1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano ((fino al
raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 1, e
comunque per un periodo non superiore a 24 mesi)) dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Il Commissario ad acta invia al Ministro della salute e al
Ministro dell’economia e delle finanze, ((nonche’ al Presidente della
regione)) ogni sei mesi, una relazione sullo stato di attuazione
delle misure di cui al presente capo, anche con riferimento
all’attivita’ svolta dai Commissari straordinari di cui all’articolo
2.
3. In relazione ai compiti affidati al Commissario ad acta dal
presente capo il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
salute, ((sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie
e il Presidente della regione)), puo’ aggiornare il mandato
commissariale assegnato con delibera del 19 luglio 2019 anche con
riferimento al Commissario ad acta.
4. I direttori generali degli enti del servizio sanitario della
regione Calabria, nonche’ ogni ulteriore organo ordinario o
straordinario, comunque denominato, preposto ad aziende o enti del
servizio sanitario regionale, eventualmente nominati dalla medesima
Regione successivamente al 3 novembre 2020, cessano dalle loro
funzioni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino
alla nomina dei commissari straordinari ai sensi dell’articolo 2,
sono esercitati i poteri dei commissari straordinari, gia’ nominati
ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e
dei direttori generali confermati dal Commissario ad acta ai sensi
dell’articolo 2 del medesimo decreto-legge, in carica alla data del 3
novembre 2020.
Capo
II
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI ELETTIVI DELLE
REGIONI A STATUTO ORDINARIO
Art. 8
Rinnovo degli organi elettivi
delle regioni a statuto ordinario
1. Limitatamente all’anno 2020, considerato il quadro
epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il
territorio nazionale a causa dell’evolversi della situazione
epidemiologica ((e del carattere)) particolarmente diffusivo del
contagio, in deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 1, della
legge 2 luglio 2004, n. 165, le elezioni degli organi elettivi delle
regioni a statuto ordinario, anche gia’ scaduti, o per i quali entro
il 31 dicembre 2020 si verificano le condizioni che ne rendono
necessario il rinnovo, ((hanno luogo non prima del novantesimo e non
oltre il centocinquantesimo giorno successivo alla data in cui si
sono verificate le circostanze che rendono necessario il rinnovo
ovvero nella domenica compresa nei sei giorni ulteriori)).
2. Fino alla data dell’insediamento dei nuovi organi elettivi, il
Consiglio e la Giunta in carica continuano a svolgere, secondo le
specifiche disposizioni dei rispettivi Statuti, compiti e funzioni
nei limiti previsti e in ogni caso a garantire ogni utile iniziativa,
anche legislativa, necessaria a far fronte a tutte le esigenze
connesse all’emergenza sanitaria.
Art. 9
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dall’articolo 8 con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 10
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione
in legge.