Non è consentito svolgere attività ludica/motoria o ricreativa all’aperto
In una circolare del Viminale, alcuni chiarimenti sulle disposizioni per la prevenzione del contagio Covid-19: si legge, «da intendersi consentito a un solo genitore, camminare con i propri figli minori»
Alcuni chiarimenti sull’applicazione dei divieti di assembramento e di spostamento delle persone, per la prevenzione del contagio Covid-19, sono stati forniti ai prefetti con una circolare del capo di Gabinetto Matteo Piantedosi.
Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Il divieto non può ritenersi violato dalla presenza in spazi all’aperto di persone ospitate nella medesima struttura di accoglienza (ad esempio, case-famiglia). In tali strutture, peraltro, chiunque acceda dall’esterno (operatori, fornitori, familiari, ecc.) sarà comunque tenuto al rispetto del divieto di assembramento, della distanza interpersonale di un metro e dall’utilizzo degli occorrenti presidi sanitari (mascherine e guanti).
Per quanto riguarda gli spostamenti di persone, è consentito a un solo genitore camminare con i propri figli minori; tale attività può essere ricondotta alle attività motorie all’aperto, purché in prossimità della propria abitazione. La stessa attività può essere svolta inoltre nell’ambito di spostamenti motivati da situazioni di necessità o per motivi di salute.
Nel ricordare che non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto e accedere ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, la circolare evidenzia che l’attività motoria generalmente consentita non va intesa soltanto come equivalente all’attività sportiva (jogging). L’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo scorso, infatti, tiene distinte ed ammette le due ipotesi, potendosi far ricomprendere nella prima il camminare in prossimità dell’abitazione.
Gli spostamenti nei pressi della propria abitazione sono giustificati anche da esigenze di accompagnamento di anziani o inabili da parte di persone che ne curano l’assistenza, purché riconducibili a motivazioni di necessità o di salute.
In ogni caso, tutti gli spostamenti sono soggetti al divieto generale di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza minima di un metro da ogni altra persona.