Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1 Aprile 2020

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio

1.- L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 12 marzo 2020 , nonché di quelli previsti nell’Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 m è prorogata fino al 13 aprile 2020.

2.- La lettera d) dell’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente; << d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina , in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.>>

Le disposizioni del presente decreto producono i loro effetti a far data del 4 aprile 2020.

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

 

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DPCM 8 Marzo 2020

Decreta:

 

                               Art. 1

 

Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-CusioOssola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che par- tecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

 

<< d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina , in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo.>>

 

 

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) ;

f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d) . Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) ;

n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , ed evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

 

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Art. 2.

Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale;

b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;

c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1, lettera d) ;

h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e dell’economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d) . Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;

i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h) , la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;

t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;

v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d) . Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

 

Art. 3.

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

 

1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione mondiale della sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute;

b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d) ;

c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

e) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;

f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;

g) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;

h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;

i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d) ;

l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;

m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

 

2. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m) , alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di assicurare la massima adesione;

c) accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020);

d) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine.

 

3. L’operatore di sanità pubblica deve inoltre:

a) accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli altri eventuali conviventi;

b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;

c) informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera).

 

4. Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione delle seguenti misure:

a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;

b) divieto di contatti sociali;

c) divieto di spostamenti e viaggi;

d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

 

5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica;

b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.

 

6. L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

 

7. Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato 1.

 

 

Art. 4.

Monitoraggio delle misure

 

1- Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicura l’esecuzione delle misure di cui all’articolo 1, nonché monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

 

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

 

Art. 5. Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data dell’8 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020.

2. Le misure di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai territori di cui all’art. 1, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

3. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo e 4 marzo 2020.

4. Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni, di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.

5. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

 

Roma, 8 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri CONTE

Il Ministro della salute SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti l’8 marzo 2020

 

 

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DPCM del 9 marzo 2020

                             Decreta:

 

                               Art. 1

 

                   Misure urgenti di contenimento

            del contagio sull’intero territorio nazionale

 

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus

COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio

nazionale.

 

2. Sull’intero  territorio  nazionale  e’  vietata  ogni  forma  di

assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

 

3. La lettera d) dell’art. 1 decreto del Presidente  del  Consiglio

dei ministri 8 marzo 2020 e’ sostituita dalla seguente:

«d) sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive  di  ogni

ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Gli  impianti

sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di

allenamento  degli  atleti,  professionisti  e  non   professionisti,

riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico  nazionale

italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista  della  loro

partecipazione ai giochi olimpici o  a  manifestazioni  nazionali  ed

internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento  degli

eventi  e  delle  competizioni  sportive  organizzati  da   organismi

sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi  utilizzati

a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di  pubblico;  in

tutti tali casi, le associazioni e le societa’ sportive, a mezzo  del

proprio personale medico,  sono  tenute  ad  effettuare  i  controlli

idonei a contenere il rischio di diffusione del  virus  COVID-19  tra

gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi

partecipano; lo sport e le attivita’ motorie svolti  all’aperto  sono

ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il

rispetto della distanza interpersonale di un metro;».

 

 

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DPCM  11 marzo 2020

 

Decreta:

Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

1)-Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2.

4) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

6) Fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e) , del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

7) In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che: a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

8) per le sole attività produttive si raccomanda altre- sì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

9) in relazione a quanto disposto nell’ambito dei nu- meri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

10) Per tutte le attività non sospese si invita al mas- simo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

 

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto producono ef- fetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del presente decreto, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020. 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 11 marzo 2020 Il Presidente del Consiglio dei ministri: CONTE Il Ministro della salute: SPERANZA Registrato alla Corte dei conti l’11 marzo 2020

 

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DPCM  22 marzo 2020

 

Decreta:

Art. 1.

 

Decreta: Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, sull’intero territorio nazionale sono adottate le seguenti misure:

a) sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;

b) è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all’articolo 1, comma 1, lettera a) , del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;

c) le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;

d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e) , previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

f) è sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza;

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;

h) sono consentite le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.

2. Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute e dei provvedimenti emessi il Presidente della regione o della Provincia autonoma, il Ministro dell’interno, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.

3. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.

4. Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

 

Art. 2.

Disposizioni finali

1- Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 22 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri CONTE

Il Ministro della salute SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2020

 

 

 

 

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IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

 

28 marzo 2020

 

E m a n a

la seguente ordinanza:

 

… … … …. …. ….

 

Art. 1

 

Entrata in Italia

 

1.  Al  fine   di   contrastare   il   diffondersi   dell’emergenza

epidemiologica  da  COVID-19,  chiunque  intende  fare  ingresso  nel

territorio nazionale, tramite trasporto di  linea  aereo,  marittimo,

lacuale, ferroviario o terrestre, e’ tenuto, ai fini dell’accesso  al

servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione

resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  l’indicazione  in

modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche  da  parte

dei vettori o armatori, di:

a)  motivi  del  viaggio,  nel  rispetto  di   quanto   stabilito

dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 22 marzo 2020  e  successive  modificazioni  e

integrazioni;

b) indirizzo completo dell’abitazione o della  dimora  in  Italia

dove sara’ svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento

fiduciario di cui al comma 2 ed il mezzo privato o proprio che verra’

utilizzato per raggiungere la stessa;

c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le

comunicazioni durante l’intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e

isolamento fiduciario.

2. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima

dell’imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla

misurazione della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietando

l’imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche’ nel caso in  cui

la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre  tenuti  ad

adottare le misure organizzative che assicurano in  tutti  i  momenti

del viaggio una distanza interpersonale di  almeno  un  metro  tra  i

passeggeri  trasportati  e,  in  caso  di  trasporto  si   raccomanda

l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei  passeggeri  dei  mezzi  di

protezione individuali, con contestuale indicazione delle  situazioni

nelle quali gli stessi possono  essere  temporaneamente  rimossi.  Il

vettore  aereo  provvede,  al  momento  dell’imbarco,  a   dotare   i

passeggeri,  che  ne  risultino  sprovvisti,   dei   dispositivi   di

protezione individuale.

3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita’ di cui

al comma 1, anche se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicarlo

immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda  sanitaria

competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza

sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici

giorni presso  l’abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata

all’atto dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b).  In  caso  di

insorgenza di sintomi  COVID-19,  sono  obbligate  a  segnalare  tale

situazione con tempestivita’ all’Autorita’ sanitaria per  il  tramite

dei numeri telefonici appositamente dedicati.

4. Nelle ipotesi di cui al comma 3, ove dal  luogo  di  sbarco  del

mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare  ingresso  in  Italia

non sia possibile per una o piu’ persone  raggiungere  effettivamente

l’abitazione o  la  dimora  indicata  alla  partenza  come  luogo  di

effettuazione del periodo di sorveglianza sanitaria e  di  isolamento

fiduciario, fermo restando  l’accertamento  da  parte  dell’Autorita’

giudiziaria sull’eventuale falsita’ della dichiarazione resa all’atto

dell’imbarco,  ai  sensi  della  citata  lettera  b)  del  comma   1,

l’Autorita’   sanitaria    competente    per    territorio    informa

immediatamente la Protezione Civile Regionale che,  in  coordinamento

con il Dipartimento della  Protezione  civile  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri,  determina  le  modalita’  e  il  luogo  dove

svolgere la sorveglianza sanitaria  e  l’isolamento  fiduciario,  con

spese a carico  esclusivo  delle  persone  sottoposte  alla  predetta

misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di  cui

al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione  con

tempestivita’ all’Autorita’  sanitaria  per  il  tramite  dei  numeri

telefonici appositamente dedicati.

5. Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo  proprio

o privato,  anche  se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicare

immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di

prevenzione dell’azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di

ingresso nel territorio nazionale e sono sottoposte alla sorveglianza

sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici

giorni presso  l’abitazione  o  la  dimora  indicata  nella  medesima

comunicazione. In  caso  di  insorgenza  di  sintomi  COVID-19,  sono

obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita’ all’Autorita’

sanitaria  per  il  tramite  dei  numeri   telefonici   appositamente

dedicati.

6. Nelle  ipotesi  di  cui  al  comma  5,  ove  non  sia  possibile

raggiungere  l’abitazione  o  la  dimora  indicata  come   luogo   di

svolgimento  del  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  isolamento

fiduciario,  le   persone   fisiche   sono   tenute   a   comunicarlo

all’Autorita’ sanitaria competente per territorio, la  quale  informa

immediatamente la Protezione Civile Regionale che,  in  coordinamento

con il Dipartimento della  Protezione  civile  della  Presidenza  del

Consiglio dei ministri,  determina  le  modalita’  e  il  luogo  dove

svolgere la sorveglianza sanitaria  e  l’isolamento  fiduciario,  con

spese a carico  esclusivo  delle  persone  sottoposte  alla  predetta

misura.

7. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di

sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e

isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita’  previste  dai

commi 4 e 6, e’ sempre consentito  alle  persone  sottoposte  a  tali

misure procedere ad un nuovo  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e

isolamento fiduciario presso altra abitazione o  dimora,  diversa  da

quella indicata dall’Autorita’ sanitaria, trasmettendo alla stessa la

dichiarazione  prevista  dal  comma  1  lettera  b),  integrata   con

l’indicazione  dell’itinerario   che   si   intende   effettuare,   e

provvedendo al proprio trasferimento secondo  le  modalita’  previste

dalla  citata  lettera  b).  L’Autorita’   sanitaria,   ricevuta   la

comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad  inoltrarla

immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda  sanitaria

territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per

i controlli e le verifiche di competenza.

8. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle  persone

individuate dall’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro  delle

infrastrutture e dei trasporti di  concerto  con  il  Ministro  della

salute n. 120 del 17 marzo 2020 e dall’articolo  1  del  decreto  del

Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  di  concerto  con  il

Ministro della salute n. 122 del 18 marzo 2020.

9. Restano fermi gli obblighi previsti  dal  decreto  del  Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il  Ministro

della salute n. 120 del 17 marzo 2020, dal decreto  interministeriale

n.  122  del  18  marzo  2020  e  dal  decreto  del  Ministro   delle

infrastrutture e dei trasporti di  concerto  con  il  Ministro  della

salute n. 125 del 19 marzo 2020.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al

personale addetto al trasporto delle merci.

 

Art. 2         Disposizioni per le navi passeggeri di bandiera estera    1. Il divieto, alle societa’  di  gestione,  agli  armatori  ed  aicomandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, di ingresso  neiporti italiani previsto dall’articolo  4  del  decreto  del  Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il  Ministrodella salute del 19 marzo 2020, n. 125, si  applica  oltre  che  allenavi in servizio di crociera  anche  per  la  sosta  inoperosa  dellestesse navi passeggeri.   Art. 3                           Disposizioni finali    1. Le disposizioni di cui all’articolo 1,  comma  1,  si  applicanoanche in relazione ai trasporti gia’ iniziati al momento dell’entratain vigore della presente ordinanza. In relazione ai trasporti di  cuial primo periodo, la dichiarazione prevista dal comma 1 del  predettoarticolo  1  viene   trasmessa   al   Dipartimento   di   prevenzionedell’Azienda sanitaria competente per territorio, unitamente a quellaprevista dall’articolo 1, comma 1, del  decreto  del  Ministro  delleinfrastrutture e dei trasporti di  concerto  con  il  Ministro  dellasalute n. 120 del 17 marzo 2020.   2. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalladata del 28 marzo 2020 e sono efficaci fino all’entrata in vigore  diun nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di  cuiall’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.      Roma, 28 marzo 2020                                               Il Ministro della salute                                                      Speranza