La Commissione europea ha approvato, ai sensi delle norme dell’UE in materia di aiuti di Stato, un regime italiano per un importo di 5,7 miliardi di €, che in parte viene concesso mediante il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), al fine di sostenere la produzione e l’autoconsumo di energia elettrica rinnovabile. Il regime contribuisce al conseguimento degli obiettivi strategici dell’UE connessi al Green Deal europeo.
Il regime italiano
Il regime sarà parzialmente finanziato tramite il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in seguito alla valutazione positiva del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia effettuata dalla Commissione e adottata dal Consiglio. La parte del regime finanziata da tale dispositivo resterà in vigore fino al 31 dicembre 2025, mentre la rimanente parte del regime fino al 31 dicembre 2027.
Il regime sostiene la costruzione di impianti per la produzione di energia rinnovabile e l’espansione di quelli esistenti. Ne beneficiano i progetti di dimensioni limitate, con una capacità fino a 1 MW. I beneficiari possono accedere al regime in base al principio “primo arrivato, primo servito”. Il regime si compone di due misure di aiuto:
- una tariffa vantaggiosa sul quantitativo di energia elettrica consumato dagli autoconsumatori (clienti finali che generano energia elettrica da fonti rinnovabili per il proprio consumo) e dalle comunità energetiche rinnovabili (soggetti giuridici che permettono ai cittadini, alle piccole imprese e alle autorità locali di produrre, gestire e consumare la propria energia elettrica), pagata su un periodo di 20 anni. La misura, con un bilancio totale di 3,5 miliardi di €, sarà finanziata mediante un prelievo sulle bollette dell’energia elettrica di tutti i consumatori;
- una sovvenzione agli investimenti fino al 40 % dei costi ammissibili, per un bilancio totale di 2,2 miliardi di €, finanziata mediante il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Per beneficiare dei finanziamenti a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, i progetti ammissibili devono diventare operativi prima del 30 giugno 2026 e dovrebbero essere ubicati in comuni con meno di cinquemila abitanti.
Sebbene le due misure possano essere combinate, l’importo totale dell’aiuto di Stato non può superare il deficit di finanziamento dei progetti, in modo che l’aiuto sia limitato al minimo necessario per la realizzazione dei progetti.
Valutazione della Commissione
La Commissione ha valutato il regime sulla base delle norme dell’UE per gli aiuti di Stato, in particolare l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”), che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di talune attività economiche a determinate condizioni, e della disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, della tutela dell’ambiente e dell’energia 2022.
La Commissione ha rilevato quanto segue:
- il regime favorisce lo sviluppo di talune attività economiche, in particolare la produzione di energia rinnovabile;
- la misura è necessaria e adeguata affinché l’Italia consegua gli obiettivi ambientali europei e nazionali. Inoltre, la misura è proporzionata, in quanto è limitata al minimo necessario. In particolare, l’aiuto è concesso a piccoli impianti e non supera il deficit di finanziamento;
- l’aiuto ha un effetto di incentivazione, in quanto gli impianti di energia rinnovabile sovvenzionati non sarebbero finanziariamente sostenibili senza il sostegno pubblico;
- l’aiuto produce effetti positivi, in particolare sull’ambiente, in linea con il Green Deal europeo, che superano eventuali effetti negativi in termini di distorsioni della concorrenza.
Su queste basi la Commissione ha approvato il regime italiano in quanto conforme alle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.
Contesto
Tutti gli investimenti e le riforme che comportano aiuti di Stato, anche quelli previsti dai piani nazionali per la ripresa e la resilienza presentati nel contesto dell’RRF, devono essere notificati alla Commissione per approvazione preventiva, a meno che non soddisfino le condizioni di esenzione per categoria in materia di aiuti di Stato.
La Commissione valuta in via prioritaria i provvedimenti che comportano aiuti di Stato contenuti nei piani nazionali per la ripresa presentati nel contesto dell’RRF e, per facilitare la rapida attuazione del dispositivo, ha fornito orientamenti e sostegno agli Stati membri nelle fasi preparatorie dei piani nazionali. Allo stesso tempo, nel processo decisionale la Commissione si accerta che le norme applicabili in materia di aiuti di Stato siano rispettate, al fine di garantire la parità di condizioni nel mercato unico e assicurarsi che i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza siano utilizzati in modo da ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e non escludere gli investimenti privati.
La disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, della tutela dell’ambiente e dell’energia 2022 elaborata dalla Commissione fornisce orientamenti sul modo in cui la Commissione stessa valuterà la compatibilità della tutela dell’ambiente, compresa la protezione del clima, e delle misure di aiuto per l’energia soggette all’obbligo di notifica di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. I nuovi orientamenti, applicabili a partire da gennaio 2022, creano un quadro flessibile e adeguato per aiutare gli Stati membri a fornire il sostegno necessario per conseguire gli obiettivi del Green Deal in modo mirato ed efficace sotto il profilo dei costi. Le norme comportano un allineamento agli importanti obiettivi e traguardi UE stabiliti nel Green Deal europeo e ad altre recenti modifiche normative nei settori dell’energia e dell’ambiente e tengono conto della crescente importanza della protezione del clima.
La direttiva sull’efficienza energetica del 2018 ha fissato per l’UE nel suo insieme l’obiettivo vincolante di raggiungere almeno il 32,5 % di efficienza energetica entro il 2030. Con la comunicazione sul Green Deal europeo del 2019, la Commissione ha rafforzato le sue ambizioni in materia di clima, fissando l’obiettivo di azzerare le emissioni nette di gas a effetto serra nel 2050. La normativa europea sul clima recentemente adottata, che sancisce l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e introduce l’obiettivo intermedio di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030, ha gettato le basi per le proposte legislative del pacchetto “Pronti per il 55%” presentate dalla Commissione il 14 luglio 2021. Tra queste proposte, la Commissione ha presentato una modifica della direttiva sull’efficienza energetica al fine di definire un obiettivo annuale vincolante più ambizioso per la riduzione del consumo di energia a livello dell’UE.
Le comunità energetiche sono soggetti giuridici che danno ai cittadini, alle piccole imprese e alle autorità locali la possibilità di produrre, gestire e consumare la propria energia. Possono riguardare varie parti della catena del valore dell’energia, tra cui la produzione, la distribuzione, la fornitura, il consumo e l’aggregazione. Le comunità energetiche possono variare in funzione della loro ubicazione, di coloro che ne prendono parte e dei servizi energetici forniti.
Nelle comunità energetiche i cittadini hanno accesso: a energia rinnovabile a basso costo diventando proprietari degli impianti di produzione; a informazioni su come aumentare l’efficienza energetica delle loro famiglie. Ciò permette loro di tenere sotto controllo le bollette energetiche con investimenti individuali che rimangono accessibili. A livello locale, queste comunità contribuiscono alla creazione di opportunità di lavoro e rafforzano la coesione sociale attraverso assemblee generali annuali e attività locali.
La versione non riservata della decisione sarà consultabile sotto il numero SA.106777 nel registro degli aiuti di Stato sul sito web della Commissione Concorrenza una volta risolte eventuali questioni di riservatezza. Le nuove decisioni relative agli aiuti di Stato pubblicate su Internet e nella Gazzetta ufficiale figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di concorrenza (Competition Weekly e-News).
Citazioni
Questo regime per un importo di 5,7 miliardi di € consente all’Italia di sostenere la produzione e l’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle comunità energetiche. Rafforzerà l’impegno dei cittadini e la loro partecipazione diretta alla transizione verso l’energia verde aiutando le comunità locali a moltiplicare gli impianti di produzione di energia rinnovabile. La misura di aiuto italiana contribuirà, in linea con il Green Deal europeo, al conseguimento degli obiettivi in materia di decarbonizzazione e produzione di energia elettrica dell’UE e dell’Italia.
Il commissario Didier Reynders, responsabile della politica di concorrenza – 22/11/2023