A decorrere dal 15 giugno 2020 sono consentite le attività Economiche, Produttive e Ricreative, della ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attività ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, attività fisica all’aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli dal vivo, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere locali, strutture termali e centri benessere, nel rispetto delle misure minime fissate nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” della Conferenza delle Regioni e Province Autonome

L’ORDINANZA COMPLETA

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la riapertura nel territorio regionale, delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative e disposizioni riguardanti l’attività di screening per SARS-CoV-2.

Il Delegato del Soggetto Attuatore (Ordinanza n. 50/2020), previo controllo degli atti richiamati, attesta la regolarità tecnica del presente atto. Dott. Antonio Belcastro (f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;
VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. .833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territoriocomunale”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTI gli articoli 3 comma 6 bis e 4del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13;
VISTI i DDPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020 e del 17 maggio 2020;
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione emanate ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica per l’emergenza COVID-19 ed in particolare l’Ordinanza n. 43 del 17 maggio 2020 “Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività economiche, produttive, sociali e sanitarie” e l’Ordinanza n. 49 del 3 giugno 2020 “Disposizioni riguardanti la ripresa degli spostamenti extraregionali delle persone fisiche di cui all’art. 1 del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33”; VISTA l’Ordinanza n. 4/2020 con la quale è stata costituita, tra l’altro l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;
VISTI il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato Soggetto Attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;
VISTA l’Ordinanza n. 50 dell’11 giugno 2020;

CONSIDERATO che: -il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, art. 3 comma 1 ha fissato l’applicazione delle misure previste a tutto il 31 luglio 2020, fatti salvi i diversi termini previsti dall’articolo 1 del medesimo decreto; -il DPCM 17 maggio 2020, all’art. 11, ha fissato a tutto il 14 giugno 2020 l’efficacia delle disposizioni in esso contenute; -i Report settimanali del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, relativi alla valorizzazione degli indicatori di cui al D.M. del 30 aprile 2020, concernente i criteri per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 hanno posizionato la regione Calabria ad un livello di rischio basso;
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-dal report di monitoraggio settimanale realizzato dal Settore 9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, tutte le variabili analizzate forniscono indicazioni favorevoli dell’andamento epidemiologico regionale;

DATO ATTO che: -il DPCM 11 giugno 2020 ha fissato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; -in allegato 9 al predetto DPCM è riportato il documento della Conferenza della Regioni e Province Autonome concernente le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” n. 20/96/CR1/COV19, allegate alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono quelle approvate in allegato A all’Ordinanza n. 43/2020; -devono comunque essere fatte salve le Circolari del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie: a) prot. 185840 del 05/06/2020 con la quale sono stati forniti, tra l’altro, gli indirizzi contenuti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 32/2020 sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull’igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti; b) prot. 185850 del 05/06/2020 con la quale sono stati forniti, tra l’altro, gli indirizzi contenuti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 36/2020 sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e Rapporto ISS COVID-19 n. 37/2020 sulle piscine, di cui all’Accordo Stato-Regioni 16/1/2003, in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2;

DATO ATTO, altresì, che: -l’Ordinanza n. 49/2020, della quale si mantiene la piena vigenza, ha disposto che le persone fisiche che arrivano nel territorio regionale, anche per soggiornarvi temporaneamente, devono registrarsi prima del proprio arrivo, attraverso il portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina emergenzacovid.regione.calabria.it, indicando luogo di provenienza, luogo di destinazione principale, periodo di soggiorno, se temporaneo, impegnandosi a comunicare al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente eventuale comparsa di sintomi COVID-19 correlati; -i Dipartimenti di Prevenzione, in ottemperanza all’Ordinanza n. 49/2020, devono garantire un adeguato livello di screening per SARS-CoV-2, con tampone rino-faringeo, da proporre quale attività preventiva ad un congruo numero di soggetti censiti sul portale www.rcovid19.it raggiungibile anche dalla pagina emergenzacovid.regione.calabria.it e, di tale attività, fornire periodico report al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie; – l’attività di screening con tampone rino-faringeo dovrà essere prevista e proposta a cura delle Aziende Sanitarie Provinciali, alle persone fisiche in arrivo nel territorio regionale a partire dal 21 giugno 2020, presso gli aeroporti e le principali stazioni ferroviarie, secondo un programma organizzato e definito dal Dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie; -le Aziende Sanitarie Provinciali, anche attraverso i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, devono favorire la diffusione delle informazioni utili alla popolazione residente e ai turisti, per migliorarne la compliance alle azioni di prevenzione fissate nella presente Ordinanza, al fine di agevolare l’attività di contact tracing tradizionale; -le compagnie aeree, ferroviarie e delle autolinee debbano fornire, nel rispetto del trattamento dei dati personali, su richiesta dei Dipartimenti di Prevenzione, l’elenco dei passeggeri in arrivo sul territorio regionale ai fini degli adempimenti inerenti l’attività di screening e di contact tracing;

RITENUTO NECESSARIO -dare esecuzione al DPCM 11 giugno 2020, consentendo dal 15 giugno 2020, la ripresa di tutte le attività in esso previste, nel rispetto delle misure minime fissate nelle schede tecniche adottate con la presente Ordinanza, fermo restando l’opportunità di adottare soluzioni di efficacia superiore e l’applicazione delle ulteriori prescrizioni previste a livello regionale e nazionale;

-mantenere, nel contempo, un livello di attenzione e precauzione elevati, in relazione al prossimo flusso delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale – allo stato con un rischio di diffusione molto basso – adottando strategie preventive atte a scongiurare l’insorgere di nuovi focolai e, comunque, all’eventuale rapido contact tracing per ridurne al minimo l’impatto sociale; -ribadire la necessità per tutte le persone presenti sul territorio regionale di mantenere comportamenti rispettosi dell’igiene, del distanziamento interpersonale con divieto di assembramenti e dell’uso di protezioni delle vie aeree, indispensabili a evitare nuove possibili fonti di contagio, atteso che la convivenza col virus, sulla base della letteratura scientifica, proseguirà nei prossimi mesi; -ribadire altresì il divieto d’ingresso e di spostamenti nel territorio regionale alle persone sottoposte alla misura della quarantena o dell’isolamento domiciliare e alle persone con sintomatologia suggestiva COVID-19;

DATO ATTO che -SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure che seguano la logica della precauzione oltre che le norme di legge e le prescrizioni delle Autorità sanitarie; -in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute n. 0018584-29/05/2020-DGPRE-DGPRE-P;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato in G.U. Serie Generale n.125 del 16-05-2020;

VISTO il D. Lgs. n. 1/2018;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GURI n.132 del 23-5-2020);

VISTO l’art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020 pubblicato nella GURI n.147 dell’11-6-2020 ed in particolare gli allegati dall’8 al 16;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica;

RITENUTO, altresì, necessario conformare le misure limitative di prerogative costituzionali al rischio effettivamente presente nel territorio della regione Calabria, in virtù dei principi di proporzionalità e adeguatezza, espressamente richiamati dall’art. 1, co. 2, del D.L. 25 marzo 2020, n. 19;

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, sono adottate le seguenti misure:

1. A decorrere dal 15 giugno 2020 sono consentite le attività Economiche, Produttive e Ricreative, della ristorazione, attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), attività ricettive, servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, attività fisica all’aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli dal vivo, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere locali, strutture termali e centri benessere, nel rispetto delle misure minime fissate nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” della Conferenza delle Regioni e Province Autonome n. 20/96/CR1/COV19” approvate in data 11.6.2020, allegate alla presente Ordinanza, per diventarne parte integrante e sostanziale, che sostituiscono quelle approvate in allegato A all’Ordinanza n. 43/2020. 2. Sono fatte salve le Circolari del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie: a) prot.185840 del 05/06/2020 con la quale sono stati forniti, tra l’altro, gli indirizzi contenuti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 32/2020 sul contenimento del contagio da SARS-CoV-2 e sull’igiene degli alimenti nell’ambito della ristorazione e somministrazione di alimenti; b) prot.185850 del 05/06/2020 con la quale sono stati forniti, tra l’altro, gli indirizzi contenuti nel Rapporto ISS COVID-19 n. 36/2020 sulle attività di balneazione in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e Rapporto ISS COVID-19 n. 37/2020 sulle piscine, di cui all’Accordo Stato-Regioni 16/1/2003, in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV-2. Il mancato rispetto delle misure contenute nell’Allegato A alla presente Ordinanza e nelle altre disposizioni nazionali e regionali, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, ferma restando l’applicazione delle sanzioni di legge. 3. Per tutte le attività, comprese quelle già consentite, si applicano le misure previste nei protocolli e linee guida nazionali, riportate negli allegati dall’8 al 16 al DPCM 11/6/2020, che qui si intendono richiamati per la puntuale applicazione, per come integrati dalle disposizioni regionali vigenti alla data di approvazione della presente Ordinanza. 4. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo. 5. Sono consentiti – a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico – gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, ai sensi dell’art. 1 lettera e) del DPCM 11 giugno 2020. 6. A decorrere dal 19 giugno 2020, è consentito – in conformità alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” della Conferenza delle Regioni e Province Autonome n. 20/96/CR1/COV19” adottate in data 11.6.2020 – lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, lo svolgimento di fiere e congressi e le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot. 7. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al DPCM 11 giugno 2020. 8. Rimane obbligatorio il censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale, ad eccezione degli spostamenti per incarichi istituzionali. In ottemperanza a quanto previsto dall’Ordinanza n. 49/2020 i Dipartimenti di Prevenzione, garantiscono un adeguato livello di screening a SARS-CoV-2, con tampone rino-faringeo, da proporre quale attività preventiva ad un congruo numero di soggetti censiti sul portale www.rcovid19.it raggiungibile anche dalla pagina emergenzacovid.regione.calabria.it e, di tale attività, forniscono report periodico ( con cadenza almeno settimanale ) al Dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie.

9. A decorrere dal 21 giugno 2020 l’attività di screening con tampone rino-faringeo è proposta, a cura delle Aziende Sanitarie Provinciali, alle persone fisiche in arrivo nel territorio regionale, presso gli aeroporti e le principali stazioni ferroviarie, secondo un programma organizzato e definito dal Dipartimento regionale Tutela della Salute e Politiche Sanitarie. 10. Le compagnie aeree, ferroviarie e delle autolinee forniscono, nel rispetto del trattamento dei dati personali, su richiesta dei Dipartimenti di Prevenzione, l’elenco dei passeggeri in arrivo sul territorio regionale, ai fini degli adempimenti inerenti l’attività di screening e di contact tracing. 11. Le Aziende Sanitarie Provinciali, anche attraverso i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, adottano iniziative atte a favorire la diffusione delle informazioni utili alla popolazione residente e ai turisti, per migliorarne la compliance alle azioni di prevenzione fissate nella presente Ordinanza, al fine di agevolare l’attività di contact tracing tradizionale. 12. Resta fermo il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte, alla misura dell’isolamento domiciliare per provvedimento dell’Autorità Sanitaria, o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata, in quanto risultate positive al SARS-CoV-2/COVID-19, fino all’accertamento della guarigione. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto, caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante. 13. Resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. È fatto obbligo del rispetto delle misure igieniche, delle norme sulla distanza interpersonale e dell’uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche autoprodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sono esentati dall’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. 14. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. 15. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da Autorità Statali sono irrogate dal Prefetto. 16. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 17. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura definita al punto 8 della presente Ordinanza, in relazione all’articolo 1, comma 6, del Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33, punita ai sensi dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

18. Per quanto non espressamente richiamato nella presente Ordinanza, si applica quanto previsto nel DPCM 11 giugno 2020; 19. Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.

La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale, ovvero alla luce dell’emanazione di nuovi provvedimenti nazionali ovvero a seguito approvazione di linee guida con aggiornamenti della letteratura scientifica.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all’ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente On. Avv. Jole Santelli (F.to digitalmente)