Panoramica per settore
Con le decisioni sui casi di infrazione adottate periodicamente, la Commissione europea avvia azioni legali nei confronti degli Stati membri inadempienti agli obblighi previsti dal diritto dell’UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi settori e ambiti delle politiche dell’UE, mirano a garantire la corretta applicazione del diritto dell’UE a beneficio dei cittadini e delle imprese.
Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illustrate di seguito, raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre all’archiviazione di 93 casi in cui le divergenze con gli Stati membri interessati sono state risolte senza che fosse necessario proseguire oltre nella procedura.
Per maggiori informazioni sulla procedura di infrazione dell’UE si rinvia al testo integrale delle domande frequenti. Per ulteriori informazioni su tutte le decisioni adottate si invita a consultare il registro delle decisioni sui procedimenti di infrazione.
1. Ambiente
(Per ulteriori informazioni: Adalbert Jahnz – Tel. +32 229 53156; Daniela Stoycheva – Tel. +32 229 53664)
Lettere di costituzione in mora
Ambiente marino: la Commissione invita la BULGARIA, la DANIMARCA, l’ESTONIA, la GRECIA, la CROAZIA, CIPRO, la LETTONIA, la LITUANIA e MALTA a proteggere le loro acque marine
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora a Bulgaria (INFR(2022)2172), Croazia (INFR(2022)2177), Cipro (INFR(2022)2173), Danimarca (INFR(2022)2174), Estonia (INFR(2022)2175), Grecia (INFR(2022)2176), Lettonia (INFR(2022)2180), Lituania (INFR(2022)2179) e Malta (INFR(2022)2181) per il mancato rispetto della direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (direttiva 2008/56/CE). La direttiva mira a proteggere i mari e gli oceani dell’UE e a garantire che le loro risorse siano gestite in modo sostenibile.
A norma della direttiva gli Stati membri erano tenuti a riesaminare e aggiornare i loro “programmi di monitoraggio” entro il 15 ottobre 2020 e i loro “programmi di misure” entro il 31 marzo 2022.
Gli Stati membri interessati non hanno presentato alla Commissione relazioni sul riesame dei loro programmi di misure entro i termini prescritti. La Bulgaria e Malta non hanno trasmesso nemmeno relazioni sul riesame dei loro programmi di monitoraggio.
Oggi la Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora a Bulgaria,Croazia, Cipro, Danimarca, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania e Malta. Tali paesi dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.
Gestione delle risorse idriche: la Commissione invita 16 Stati membri a completare il riesame dei propri piani idrici
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora a Belgio (INFR(2022)2188), Bulgaria (INFR(2022)2189), Croazia (INFR(2022)2193), Cipro (INFR(2022)2190), Danimarca (INFR(2022)2184), Grecia (INFR(2022)2191), Irlanda (INFR(2022)2185), Lituania (INFR(2022)2194), Lussemburgo (INFR(2022)2186), Malta (INFR(2022)2195), Polonia (INFR(2022)2196), Portogallo (INFR(2022)2197), Romania (INFR(2022)2198), Slovacchia (INFR(2022)2187), Slovenia (INFR(2022)2199) e Spagna (INFR(2022)2192) in quanto tali paesi non hanno completato il riesame dei piani di gestione dei bacini idrografici, come prescritto dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE) e/o dei piani di gestione del rischio di alluvioni, come prescritto dalla direttiva sulle alluvioni (direttiva 2007/60/CE). Entrambe le direttive impongono agli Stati membri di aggiornare ogni sei anni i rispettivi piani di gestione, rispettivamente, dei bacini idrografici e del rischio di alluvioni, e di inviare relazioni in merito con la medesima cadenza. I piani di gestione dei bacini idrografici comprendono un programma di misure fondamentali per garantire il buono stato di tutti i corpi idrici, come prescritto dalla direttiva. I piani di gestione del rischio di alluvioni sono elaborati sulla base di mappe che riportano le potenziali conseguenze negative associate agli scenari di alluvione.
La gestione sostenibile delle risorse idriche è un elemento centrale del Green Deal europeo. I seguenti Stati membri sono venuti meno agli obblighi loro incombenti a norma di una o di entrambe le direttive:
- Belgio (INFR(2022)2188), Bulgaria (INFR(2022)2189), Croazia (INFR(2022)2193), Cipro (INFR(2022)2190), Grecia (INFR(2022)2191), Spagna (INFR(2022)2192), Lituania(INFR(2022)2194), Malta (INFR(2022)2195), Portogallo (INFR(2022)2197), Romania (INFR(2022)2198) e Slovenia (INFR(2022)2199) non hanno proceduto, entro i termini previsti, al riesame e all’adozione del terzo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici e del secondo ciclo di piani di gestione del rischio di alluvioni nonché all’invio di relazioni in merito;
- Danimarca (INFR(2022)2184), Irlanda (INFR(2022)2185) e Polonia (INFR(2022)2196) hanno superato i termini legali per quanto riguarda il riesame e l’adozione del terzo ciclo di piani di gestione dei bacini idrografici nonché l’invio di relazioni in merito;
- Lussemburgo (INFR(2022)2186) e Slovacchia (INFR(2022)2187) hanno superato i termini legali per quanto riguarda il riesame e l’adozione del secondo ciclo di piani di gestione del rischio di alluvioni nonché l’invio di relazioni in merito.
La Commissione procede pertanto all’invio di lettere di costituzione in mora a questi 16 Stati membri, che dispongono ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.
Natura: la Commissione invita MALTA a cessare la pratica della caccia primaverile di tortore
Oggi la Commissione ha deciso di inviare una lettera complementare di costituzione in mora a Malta (INFR(2020)2345) in relazione alla caccia primaverile di tortore, invitandola ad applicare correttamente la direttiva Uccelli (direttiva 2009/147/CE). La direttiva impone un regime generale di protezione degli uccelli selvatici e consente deroghe solo a condizioni rigorose. Il Green Deal europeo e la strategia sulla biodiversità per il 2030 mirano a sostenere l’UE nello sforzo di arrestare la perdita di biodiversità favorendo la protezione e il ripristino della natura.
Malta ha autorizzato deroghe per la caccia di quaglie dal 2011 e per la cattura del piviere dorato e del tordo bottaccio 2012, oltre a non aver instaurato un regime generale di protezione degli uccelli selvatici contro l’uccisione e la cattura illegali. Il 3 dicembre 2020 è stata pertanto inviata una lettera di costituzione in mora. L’8 aprile 2022 Malta ha esteso alle tortore la deroga per la caccia primaverile. Tale deroga non rispetta le condizioni stabilite dalla direttiva Uccelli ed è in contrasto con gli sforzi che gli Stati membri e la Commissione stanno compiendo in materia di conservazione.
Per rispondere anche alle proprie preoccupazioni in merito alla caccia primaverile di tortore la Commissione ha ora deciso di inviare una lettera complementare di costituzione in mora a Malta, che dispone di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.
Incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose: la Commissione invita l’AUSTRIA a migliorare le norme in materia di prevenzione
Oggi la Commissione ha deciso di inviare una lettera complementare di costituzione in mora all’Austria (INFR(2020)2104) in quanto tale paese non ha pienamente allineato la legislazione nazionale alla direttiva 2012/18/UE (direttiva “Seveso III”) sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. La direttiva si applica a oltre 12 000 impianti industriali in tutta l’UE e stabilisce norme volte a prevenire gli incidenti industriali rilevanti e a ridurre al minimo gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente. Rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva settori come l’industria chimica e petrolchimica e i settori di vendita all’ingrosso e stoccaggio di combustibili. Il Green Deal europeo e il piano d’azione per l’inquinamento zero stabiliscono un’ambizione in materia di inquinamento zero per l’UE a beneficio della salute pubblica, dell’ambiente e della neutralità climatica.
La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Austria nel maggio 2020, in risposta alla quale tale paese ha modificato il proprio ordinamento nazionale. Tale ordinamento non garantisce tuttavia al pubblico interessato l’accesso alla giustizia per quanto riguarda l’ubicazione dei nuovi impianti e l’elaborazione dei progetti pertinenti. La Commissione procede pertanto all’invio di una lettera complementare di costituzione in mora all’Austria, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e rimediare alle carenze segnalate. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.
Pareri motivati
Protezione della natura: la Commissione invita la GRECIA a conformarsi al diritto dell’UE in sede di pianificazione dei progetti di parchi eolici
Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Grecia (INFR(2014)4073) per il mancato rispetto della direttiva Habitat (direttiva 92/43/CEE) in sede di pianificazione dei progetti di parchi eolici. Secondo la direttiva, tutti i piani e i progetti che possono avere incidenze significative sui siti Natura 2000 devono essere oggetto di un’opportuna valutazione dell’incidenza che hanno sui siti. L’attuale piano per le energie rinnovabili denominato “quadro speciale per la pianificazione del territorio e lo sviluppo sostenibile delle risorse energetiche rinnovabili” era stato tuttavia autorizzato senza che fosse stata preliminarmente effettuata una siffatta valutazione, il che significa che i progetti sono autorizzati sulla base di un piano non conforme alla normativa dell’UE.
Il Green Deal europeo e la strategia sulla biodiversità per il 2030 indicano quanto sia fondamentale che l’UE arresti la perdita di biodiversità, favorendone la protezione e il ripristino.
La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Grecia nel luglio 2014. Da allora il piano non è ancora stato riesaminato né sottoposto all’opportuna valutazione, come invece prescritto dalla direttiva Habitat. Nonostante l’offerta di assistenza tecnica della Commissione, la procedura di riesame del piano non è ancora stata completata.
La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato alla Grecia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.
Acqua potabile: la Commissione invita la FRANCIA a garantire l’accesso ad acqua potabile pulita
Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Francia (INFR(2020)2273) in quanto tale paese non ha attuato pienamente il diritto dell’UE in materia di qualità dell’acqua potabile. La direttiva sull’acqua potabile (direttiva 98/83/CE) mira a proteggere la salute umana dagli effetti pregiudizievoli della contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la sicurezza e la purezza. Il Green Deal europeo stabilisce un’ambizione in materia di inquinamento zero a beneficio della salute pubblica, dell’ambiente e della neutralità climatica.
Da molti anni l’acqua potabile fornita a decine di migliaia di persone in Francia contiene quantità eccessive di nitrati. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Francia nell’ottobre 2020. Sebbene la Francia abbia adottato misure adeguate per alcune unità di distribuzione dell’acqua potabile, l’acqua potabile attualmente fornita a diverse migliaia di persone nel paese non rispetta ancora il valore limite per i nitrati, in violazione della direttiva sull’acqua potabile.
La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato alla Francia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.
Acqua: la Commissione invita l’ITALIA a proteggere meglio la popolazione e gli ecosistemi del paese dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti dall’agricoltura
Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all’Italia (INFR(2018)2249) inquanto tale paese non ha pienamente rispettato la direttiva Nitrati (direttiva 91/676/CEE), invitandola a proteggere meglio le sue acque dall’inquinamento provocatoda nitrati provenienti da fonti agricole.
La direttiva mira a proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento di origine agricola. L’obiettivo del Green Deal europeo, con la sua ambizione in materia di inquinamento zero, è ridurre l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo a livelli che non siano più considerati nocivi per la salute umana e gli ecosistemi naturali.
A norma della direttiva Nitrati gli Stati membri sono tenuti a controllare le loro acque e a individuare quelle che sono inquinate da nitrati di origine agricola o quelle che potrebbero esserlo, nonché le acque interessate da eutrofizzazione. Essi sono inoltre tenuti a designare come zone vulnerabili ai nitrati le zone che scaricano in tali acque e a istituire adeguati programmi d’azione per prevenire e ridurre l’inquinamento da nitrati.
Nel novembre 2018 la Commissione ha inviato all’Italia una prima lettera di costituzione in mora, invitando le autorità a garantire la stabilità della rete di monitoraggio dei nitrati, a procedere a un riesame e proseguire nella designazione delle zone vulnerabili ai nitrati in diverse regioni e ad adottare misure supplementari in diverse regioni. Successivamente, sebbene le autorità italiane abbiano compiuto alcuni progressi, la Commissione ha constatato la necessità di adottare ulteriori misure per affrontare i problemi rimanenti. Nel frattempo sono inoltre emersi altri problemi, come la riduzione del periodo di blocco continuativo (durante il quale è vietata l’applicazione di fertilizzanti). Per questi motivi nel dicembre 2020 è stata inviata una lettera complementare di costituzione in mora all’Italia. Pur riconoscendo che da allora alcune carenze sono state risolte, la Commissione continua a nutrire preoccupazioni riguardo ad altre violazioni in diverse regioni nelle quali la situazione nelle acque sotterranee inquinate dai nitrati non sta migliorando o si osserva un peggioramento del problema dell’eutrofizzazione delle acque superficiali. La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato all’Italia, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.
Responsabilità ambientale: la Commissione invita la DANIMARCA a recepire pienamente nell’ordinamento nazionale la direttiva sulla responsabilità ambientale
Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Danimarca (INFR(2020)2109) in quanto tale paese non ha provveduto affinché il proprio ordinamento nazionale consentisse in maniera chiara e univoca a tutte le categorie di persone fisiche e giuridiche menzionate nella direttiva sulla responsabilità ambientale (direttiva 2004/35/CE) di presentare alle autorità competenti osservazioni concernenti casi di danno ambientale e di chiedere a tali autorità di adottare azioni di riparazione.
La direttiva sulla responsabilità ambientale prevede che il danno ambientale possa essere prevenuto o riparato conferendo alle persone fisiche e giuridiche il diritto di chiedere all’autorità competente di invitare l’operatore responsabile ad adottare azioni di prevenzione e di riparazione. La direttiva intende inoltre garantire che le conseguenze finanziarie dell’azione di riparazione siano a carico dell’operatore economico che ha causato il danno.
A seguito di un chiarimento da parte della Corte di giustizia dell’UE nella causa C-529/15, la Commissione è del parere che la legislazione danese non garantisca a tutte le persone di cui all’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva la possibilità di far valere i propri diritti in caso di danno ambientale.
La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Danimarca nel luglio 2020. Nella sua risposta a tale lettera la Danimarca ha contestato la presunta violazione e ha informato la Commissione di non aver modificato la propria legislazione di recepimento della direttiva. Alla luce di quanto precede la Commissione sostiene che i diritti delle persone che potrebbero essere colpite dal danno ambientale non sono sufficientemente chiari nei testi giuridici danesi in quanto è necessaria un’interpretazione degli stessi.
La Commissione ha pertanto deciso di inviare un parere motivato alla Danimarca, che dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.
Deferimenti alla Corte di giustizia
Inquinamento delle acque: la Commissione decide di deferire il BELGIO alla Corte per quanto riguarda i nitrati in Vallonia e invita il paese a proteggere le proprie acque dall’inquinamento da nitrati nelle Fiandre
Oggi la Commissione ha deciso di deferire il Belgio (INFR(2013)4118) alla Corte di giustizia dell’UE per la mancata adozione di misure sufficienti in materia di inquinamento da nitrati in Vallonia. A norma della direttiva Nitrati (direttiva 91/676/CEE) gli Stati membri sono tenuti a controllare le loro acque e a individuare quelle che sono inquinate da nitrati di origine agricola o quelle che potrebbero esserlo. Essi sono inoltre tenuti a designare come zone vulnerabili ai nitrati le zone agricole che scaricano in tali acque e a istituire adeguati programmi d’azione per prevenire e ridurre l’inquinamento da nitrati. Tali piani d’azione devono essere riesaminati e/o riveduti ogni quattro anni per mantenerne l’adeguatezza allo scopo. Il programma d’azione applicabile nella regione vallona risale al 2014 e avrebbe dovuto essere riveduto nel 2018. L’inquinamento da nitrati sta ancora aumentando in circa il 30% delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee e le autorità belghe non hanno ancora previsto nel loro programma d’azione le misure obbligatorie per prevenire e ridurre l’inquinamento da nitrati. Oggi la Commissione ha pertanto deciso di deferire il Belgio alla Corte di giustizia dell’UE. Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa.
La Commissione procede inoltre all’invio di una lettera di costituzione in mora al Belgio (INFR(2022)2051) relativamente alla questione dell’inquinamento da nitrati nelle Fiandre. La qualità delle acque si è gravemente deteriorata nella regione fiamminga ed è ora tra le peggiori dell’UE: tutte le acque superficiali sono infatti in stato eutrofico. Poiché i piani d’azione sui nitrati per le Fiandre che si sono susseguiti dal 2015 non hanno prodotto i risultati attesi, la Commissione esorta il Belgio ad adottare immediatamente le misure rafforzate necessarie. Tale paese dispone ora di 2 mesi per rispondere alla lettera e affrontare le carenze segnalate dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.
Inquinamento da rifiuti: la Commissione decide di deferire nuovamente la CROAZIA alla Corte di giustizia per il persistere di problemi di inquinamento causati da una discarica illegale
Oggi la Commissione ha deciso di deferire nuovamente la Croazia alla Corte di giustizia dell’UE in quanto tale paese non ha dato piena esecuzione alla sentenza della Corte del 2 maggio 2019. In tale sentenza la Corte ha stabilito che la Croazia era venuta meno agli obblighi che le incombono a norma della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/UE) in relazione a una discarica illegale situata a Biljane Donje.
Dal 2010 sono state depositate direttamente in questa discarica illegale, ubicata a meno di 50 metri dalle abitazioni, circa 140 000 tonnellate di residui di produzione della trasformazione del ferromanganese e del silicomanganese. La Corte ha stabilito che, trattandosi di rifiuti, il materiale avrebbe dovuto essere gestito senza danneggiare la salute umana e senza recare pregiudizio all’ambiente. Inoltre, la Croazia doveva adottare le misure necessarie per garantire che il detentore dei rifiuti smaltiti a Biljane Donje li sottoponesse personalmente a trattamento o li facesse trattare da intermediari, da uno stabilimento o da una società che effettua operazioni di trattamento dei rifiuti o da un raccoglitore pubblico o privato.
Per l’esecuzione della sentenza della Corte la Croazia dovrebbe adottare tutte le misure necessarie affinché la discarica illegale di Biljane Donje sia chiusa e bonificata quanto prima. A più di tre anni dalla sentenza la Croazia non ha adottato alcuna misura concreta: i rifiuti abbandonati comportano rischi per la salute e l’ambiente. e non è chiaro come saranno smaltiti, né quando si provvederà a ripulire il sito.
Poiché non è stata adottata alcuna misura al riguardo la Commissione ha deciso di deferire nuovamente la Croazia alla Corte. Si tratta di un secondo deferimento alla Corte che può comportare sanzioni finanziarie riferite al periodo trascorso tra la prima sentenza e il raggiungimento della conformità. Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa.
Inquinamento da rifiuti: la Commissione decide di deferire nuovamente la SLOVENIA alla Corte di giustizia per il persistere di problemi di inquinamento causati da una discarica illegale
Oggi la Commissione ha deciso di deferire nuovamente la Slovenia (INFR(2012)4150) alla Corte di giustizia dell’UE in quanto tale paese non ha dato piena esecuzione alla sentenza della Corte del 16 luglio 2015, nella quale è stato stabilito che la Slovenia è venuta meno agli obblighi che le incombono a norma della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/UE) e della direttiva relativa alle discariche di rifiuti (direttiva 1999/31/UE). In tale sentenza la Corte ha stabilito che la Slovenia ha violato sia la direttiva quadro sui rifiuti sia la direttiva relativa alle discariche di rifiuti, in quanto due discariche situate a Celje erano risultate illegali. A tutt’oggi la Slovenia non ha ottemperato ai suoi obblighi per quanto riguarda una delle due discariche (Bukovžlak) in quanto i lavori di bonifica non sono ancora iniziati.
Per conformarsi alle sentenze della Corte, lo Stato membro dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per garantire che tali discariche illegali siano chiuse e bonificate quanto prima, dati i rischi per la salute e l’ambiente.
A causa dei ritardi ripetuti nell’adozione delle misure necessarie al riguardo la Commissione ha deciso di deferire nuovamente la Slovenia alla Corte. Si tratta di un secondo deferimento alla Corte che può comportare sanzioni finanziarie riferite al periodo trascorso tra la prima sentenza e il raggiungimento della conformità. Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa.
2. Mercato interno, industria, imprenditoria e PMI
(Per ulteriori informazioni: Sonya Gospodinova – Tel. +32 229 66953; Federica Miccoli – Tel. +32 229 58300)
Lettere di costituzione in mora
Libera circolazione dei servizi: La Commissione interviene per garantire il buon funzionamento del mercato unico
Oggi la Commissione ha deciso di avviare e di portare avanti 24 casi nei confronti di diversi Stati membri per varie violazioni della legislazione relativa ai servizi. Tali decisioni sono adottate per garantire la corretta attuazione delle norme per il buon funzionamento del mercato unico dei servizi.
La Commissione ha deciso di avviare e di portare avanti procedure di infrazione relative alla direttiva UE relativa a un test della proporzionalità. In particolare la Commissione ha deciso di inviare 11 lettere complementari di costituzione in mora a Bulgaria (INFR(2021)2206), Cechia (INFR(2021)2201), Grecia (INFR(2021)2200), Francia (INFR(2021)2202), Croazia (INFR(2021)2198), Cipro (INFR(2022)2055), Lettonia (INFR(2021)2257), Ungheria (INFR(2021)2192), Paesi Bassi (INFR(2021)2197), Austria (INFR(2021)2205) e Slovacchia (INFR(2021)2204), mentre l’Estonia (INFR(2022)2169) riceverà una lettera di costituzione in mora volta a garantire che l’introduzione di regolamentazioni delle professioni attraverso emendamenti parlamentari sia oggetto di una valutazione preliminare della proporzionalità.
La Commissione ha inoltre deciso di inviare 5 pareri motivati a Germania (INFR(2021)2212), Spagna (INFR(2021)2256), Lituania (INFR(2021)2207), Polonia (INFR(2021)2208) e Slovenia (INFR(2021)2195) in quanto tali paesi non hanno attuato correttamente la direttiva UE relativa a un test della proporzionalità per la regolamentazione delle professioni.
Per quanto riguarda l’applicazione della direttiva “servizi”, la Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione nei confronti di Malta (INFR(2022)2210), Polonia (INFR(2022)2211)e Slovenia(INFR(2022)2209)in quanto tali paesi hanno disposto un divieto totale di pubblicità per quanto riguarda le attività di avvocato. La Commissione ha inoltre deciso di avviare una procedura di infrazione nei confronti di Cipro (INFR(2022)2170), che ha disposto divieti di collaborazione con altre professioni nelle agenzie immobiliari, e nei confronti della Slovenia (INFR(2022)4119), che ha fissato tariffe minime per determinati servizi di intermediazione immobiliare.
La Commissione ha inoltre deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora al Belgio (INFR(2022)4120), che ha istituito un regime di garanzia sproporzionato per determinati servizi edili, e alla Spagna (INFR(2022)4121), che non ha garantito una procedura di selezione trasparente e imparziale per il rilascio di concessioni relative a zone costiere. Tutti gli Stati membri interessati dispongono di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione, trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di proseguire la procedura. Per consultare il comunicato stampa al riguardo cliccare qui.
Fertilizzanti: la Commissione invita la BULGARIA, la CROAZIA e la SLOVENIA ad adottare procedure per la notifica degli organismi di valutazione della conformità del settore
Oggi la Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora a Bulgaria (INFR(2022)2214), Croazia (INFR(2022)2215) e Slovenia (INFR(2022)2216) per la mancata attuazione del regolamento (UE) 2019/1009 sui prodotti fertilizzanti. Il regolamento prevede l’obbligo per gli Stati membri di adottare le norme nazionali necessarie per la designazione delle autorità di notifica. Tali autorità designano, valutano e controllano gli organismi di valutazione della conformità incaricati di sostenere i fabbricanti nella marcatura CE dei loro prodotti. Solo un organismo di valutazione della conformità notificato è autorizzato a svolgere le attività di valutazione della conformità stabilite nel regolamento.
La Bulgaria non ha designato un’autorità di notifica né ha stabilito procedure per gli organismi di valutazione della conformità; quest’ultimo compito non è stato assolto nemmeno dalle autorità di notifica della Croazia e della Slovenia.
In assenza di tali procedure gli organismi di valutazione della conformità stabiliti nei tre Stati membri non possono chiedere di essere notificati dall’autorità di notifica. I prodotti non possono pertanto essere immessi sul mercato come prodotti recanti la marcatura CE a meno che i fabbricanti dei prodotti fertilizzanti non scelgano di far valutare i loro prodotti in un altro Stato membro. Questo potrebbe tuttavia comportare per i fabbricanti costi più elevati per ottenere la marcatura CE e potrebbe persino dissuaderli dal richiedere tale marcatura per il loro prodotto.
La Bulgaria, la Croazia e la Slovenia dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di inviare loro un parere motivato.
La Commissione invita la FRANCIA a garantire che gli obblighi di etichettatura relativi alle istruzioni per la cernita dei rifiuti da essa imposti rispettino il principio della libera circolazione delle merci
Oggi la Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla Francia (INFR(2022)4028), che non riesaminato gli obblighi di etichettatura da essa imposti per quanto riguarda le istruzioni per la cernita dei rifiuti. Per poter essere immessi sul mercato francese, i prodotti per uso domestico che rientrano in un regime di responsabilità estesa del produttore devono essere etichettati materialmente con il “logo Triman”, una segnaletica indicante che il prodotto è oggetto di norme in materia di cernita, e con gli “infotri”, informazioni che specificano i metodi di cernita.
La fornitura di istruzioni per la cernita dei rifiuti ai consumatori non è attualmente disciplinata da norme dell’UE armonizzate. Le leggi nazionali adottate in questo ambito non devono creare oneri inutili per gli scambi nel mercato interno. In tale contesto l’imposizione di prescrizioni nazionali specifiche in materia di etichettatura rischia di compromettere il principio della libera circolazione delle merci e può comportare effetti controproducenti sull’ambiente. Tali misure possono anche determinare un aumento del fabbisogno di materiali per l’etichettatura supplementare e la produzione di ulteriori rifiuti per via di dimensioni degli imballaggi più grandi del necessario.
Le autorità francesi non sembrano aver effettuato un’analisi sufficiente della proporzionalità della loro scelta politica sono disponibili altre opzioni adeguate e meno restrittive per gli scambi tra Stati membri. La Francia viola inoltre gli obblighi di notifica previsti dalla direttiva sulla trasparenza del mercato unico (direttiva (UE) 2015/1535) nella misura in cui la legge non è stata notificata alla Commissione in fase di progetto, prima dell’adozione. La Francia dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di inviarle un parere motivato.
3. Migrazione, affari interni e Unione della sicurezza
(Per ulteriori informazioni: Anitta Hipper – Tel. +32 229 85691; Yuliya Matsyk – Tel. + 32 229 13173; Andrea Masini – Tel. +32 229 91519; Fiorella Belciu – Tel. + 32 2 299 37 34)
Lettere di costituzione in mora
Lotta contro gli abusi sessuali sui minori: la Commissione invita il BELGIO, la BULGARIA, la LETTONIA, il LUSSEMBURGO, l’UNGHERIA, MALTA, l’AUSTRIA, la POLONIA, la ROMANIA, la SLOVACCHIA, la SLOVENIA e la FINLANDIA a conformarsi alla direttiva relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori
Oggi la Commissione ha deciso di inviare lettere complementari di costituzione in mora a Belgio (INFR(2019)2227), Bulgaria (INFR(2019)2136), Lettonia (INFR(2019)2237), Lussemburgo (INFR(2019)2236), Ungheria (INFR(2019)2234), Malta (INFR(2019)2115), Austria (INFR(2019)2226), Polonia (INFR(2019)2238), Romania (INFR(2019)2189), Slovacchia (INFR(2019)2135), Slovenia (INFR(2019)2239) e Finlandia (INFR(2019)2231), in quanto tali paesi non hanno recepito correttamente tutti i requisiti della direttiva sulla lotta contro l’abuso sessuale dei minori (direttiva 2011/93/UE). La direttiva impone agli Stati membri di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, pornografia minorile e adescamento di minori per scopi sessuali. Essa introduce inoltre disposizioni intese a rafforzare la prevenzione di tali reati e la protezione delle vittime. La Commissione aveva già inviato lettere di costituzione in mora a Bulgaria, Malta, Romania e Slovacchia il 25 luglio 2019 e a Belgio, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Austria, Polonia, Slovenia e Finlandia il 10 ottobre 2019. Gli Stati membri dispongono ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione. In assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di emettere un parere motivato.
Pareri motivati
Domanda di protezione internazionale: la Commissione esorta la CECHIA a comunicare tutte le misure necessarie ad attuare le norme dell’UE sulla domanda di protezione internazionale
Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Cechia (INFR(2019)2171) per il non completo recepimento della direttiva recante norme sull’attribuzione,a cittadini di paesi terzi e apolidi,della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE). Il 26 luglio 2019 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Cechia per la mancata comunicazione delle misure nazionali di recepimento della direttiva. Dopo averne esaminato la risposta, la Commissione ha ritenuto che la Cechia non ha attuato pienamente le norme dell’UE sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi e apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale. La Cechia dispone ora di 2 mesi per rispondere al parere motivato, trascorsi i quali, in assenza di risposte soddisfacenti, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.
Lotta al terrorismo: la Commissione invita la BULGARIA a garantire il corretto recepimento delle norme dell’UE
Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Bulgaria (INFR(2021) 2047) per il non corretto recepimento di alcuni elementi delle norme dell’UE sulla lotta contro il terrorismo (direttiva (UE) 2017/541). Ciò comprende la qualificazione come reato e l’imposizione di sanzioni per reati connessi al terrorismo, quali i viaggi al di fuori o all’interno dell’UE al fine di commettere un reato di terrorismo, l’addestramento a fini terroristici e il finanziamento del terrorismo. La direttiva impone inoltre agli Stati membri di garantire che le vittime del terrorismo abbiano accesso a informazioni affidabili e a servizi di sostegno professionali e specializzati. L’attuazione della direttiva costituisce una parte importante dell’agenda antiterrorismo dell’UE. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva nel diritto nazionale entro l’8 settembre 2018. La Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora il 9 giugno 2021. La Bulgaria dispone ora di 2 mesi per rispondere al parere motivato e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.
Deferimenti alla Corte di giustizia
Armi da fuoco: la Commissione decide di deferire il LUSSEMBURGO alla Corte di giustizia per il mancato recepimento delle norme dell’UE sull’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco
Oggi la Commissione ha deciso di deferire il Lussemburgo (INFR(2020) 0219) alla Corte di giustizia dell’UE per il non completo recepimento delle norme dell’UE che stabiliscono le specifiche tecniche relative alle armi d’allarme o da segnalazione a norma della direttiva che disciplina l’acquisizione e la detenzione di armi da fuoco (direttiva di esecuzione (UE) 2019/69). La direttiva mira a rafforzare la protezione della sicurezza pubblica riducendo al minimo il rischio che armi d’allarme e da segnalazione siano facilmente convertite in armi da fuoco vere e proprie. La direttiva di esecuzione impone agli Stati membri di garantire che le armi fabbricate o importate nell’UE siano soggette a controlli sulla conformità alle specifiche tecniche stabilite dal diritto dell’UE. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva di esecuzione nel loro ordinamento nazionale entro il 17 gennaio 2020. La Commissione ha avviato la procedura di infrazione nei confronti del Lussemburgo inviando una lettera di costituzione in mora il 20 maggio 2020 e vi ha dato seguito con un parere motivato il 9 febbraio 2022. Poiché la risposta del Lussemburgo al parere motivato della Commissione non è stata soddisfacente, quest’ultima ha deciso di deferire il Lussemburgo alla Corte di giustizia dell’UE. Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa.
Competenza esterna esclusiva dell’UE: la Commissione decide di deferire l’UNGHERIA alla Corte di giustizia per il voto in contrasto con la posizione dell’Unione
Oggi la Commissione ha deciso di deferire l’Ungheria (INFR(2020)2364) alla Corte di giustizia dell’UE in quanto il paese non ha rispettato la posizione dell’UE sulle raccomandazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) relative alla cannabis e alle sostanze associate alla cannabis, a norma di due convenzioni delle Nazioni Unite, di cui alla decisione (UE) 2021/3 del Consiglio. Tali raccomandazioni riguardano modifiche nell’elenco delle sostanze soggette al controllo internazionale. Nel diritto dell’UE le decisioni relative all’inclusione di sostanze, a livello internazionale, nelle tabelle della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, e della Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, rientrano nella sfera di competenza esclusiva dell’UE. La decisione del Consiglio che definisce la posizione dell’Unione è vincolante per gli Stati membri dell’UE, in linea con il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (articolo 218, paragrafo 9), e prevede che gli Stati membri votino secondo tale decisione nella commissione Stupefacenti. Nel voto sulle raccomandazioni dell’OMS l’Ungheria ha votato per due volte in contrasto con la posizione dell’Unione. La Commissione ha pertanto avviato la procedura di infrazione nei confronti dell’Ungheria con una lettera di costituzione in mora inviata il 18 febbraio 2021, cui ha fatto seguito un parere motivato il 12 novembre 2021. Poiché la risposta al parere motivato non è stata soddisfacente, la Commissione ha deciso di deferire l’Ungheria alla Corte di giustizia dell’UE. Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa.
4. Giustizia
(Per ulteriori informazioni: Christian Wigand – Tel. +32 229 62253; Katarzyna Kolanko – Tel. +32 229 63444; Cristina Torres Castillo – Tel. +32 229 90679)
Pareri motivati
Diritti procedurali: la Commissione invita la POLONIA a recepire la direttiva relativa al diritto di avvalersi di un avvocato difensore e di comunicare con terzi in seguito all’arresto
Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Polonia (INFR(2021)2077) per il non completo recepimento della direttiva relativa al diritto di avvalersi di un difensore e di comunicare con terzi in seguito all’arresto (direttiva 2013/48/UE). La Polonia non ha recepito le misure specifiche che si applicano ai minori. Queste misure sono volte a garantire che, se le persone private della libertà personale nell’ambito di un procedimento penale sono minorenni, qualora informare il titolare della responsabilità genitoriale sia contrario all’interesse superiore del minore, un’altra persona idonea sia informata della privazione della loro libertà personale e dei motivi che hanno condotto a tale situazione. Il 15 luglio 2021 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora alla Polonia, invitandola a recepire interamente la direttiva. Dopo aver esaminato la risposta della Polonia, la Commissione ha stabilito che il recepimento non è avvenuto in misura soddisfacente. La Polonia dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali, in assenza di una risposta soddisfacente, la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.
Deferimenti alla Corte di giustizia
Protezione degli informatori: la Commissione decide di deferire 8 Stati membri alla Corte di giustizia
Oggi la Commissione ha deciso di deferire Cechia (INFR(2022)0043), Germania (INFR(2022)0052), Estonia (INFR(2022)0055), Spagna (INFR(2022)0073), Italia (INFR(2022)0106), Lussemburgo (INFR(2022)0119), Ungheria (INFR(2022)0093) e Polonia (INFR(2022)0150) alla Corte di giustizia dell’UE per il non completo recepimento e la mancata notifica delle misure nazionali di recepimento nel rispettivo ordinamento nazionale della direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (direttiva (UE) 2019/1937). La direttiva impone agli Stati membri di fornire agli informatori che operano nel settore pubblico e privato canali efficaci per segnalare le violazioni delle norme dell’UE in via riservata, istituendo un solido sistema di protezione dalle ritorsioni. Ciò vale sia per segnalazioni interne (effettuate all’interno di un’organizzazione) sia esterne (effettuate presso un’autorità pubblica competente). Gli Stati membri erano tenuti ad adottare le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva entro il 17 dicembre 2021. Nel gennaio 2022 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a 24 Stati membri che non avevano recepito pienamente la direttiva né notificato alla Commissione le misure di recepimento entro il termine stabilito. Nel luglio 2022 la Commissione ha inoltre inviato pareri motivati a 15 Stati membri e poi, nel settembre 2022, ad altri 4 Stati membri per mancata comunicazione delle misure di recepimento integrale della direttiva. Poiché la risposta di 8 Stati membri ai pareri motivati della Commissione non è stata soddisfacente, quest’ultima ha deciso di deferirli alla Corte di giustizia dell’UE. Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa.
Stato di diritto: La Commissione decide di deferire la POLONIA alla Corte di giustizia per violazioni del diritto dell’UE da parte del suo Tribunale costituzionale
Oggi la Commissione ha deciso di deferire la Polonia (INFR(2021)2261) alla Corte di giustizia dell’UE per violazioni del diritto dell’UE da parte del Tribunale costituzionale polacco e della sua giurisprudenza. La Commissione ha avviato la procedura di infrazione inviando alla Polonia una lettera di costituzione in mora il 22 dicembre 2021. Ciò ha fatto seguito alle sentenze del Tribunale costituzionale polacco del 2021, nelle quali aveva definito alcune disposizioni dei trattati dell’UE incompatibili con la Costituzione polacca, contestando espressamente il primato del diritto dell’UE. L’obiettivo della Commissione è garantire la tutela dei diritti dei cittadini polacchi, che devono poter godere del vantaggio di essere parte dell’UE allo stesso modo di tutti i cittadini dell’UE. Il primato del diritto dell’UE garantisce che il diritto dell’UE sia applicato equamente in tutta l’Unione. Con dette sentenze il Tribunale costituzionale ha violato i principi generali di autonomia, primato, effettività, applicazione uniforme del diritto dell’Unione e l’effetto vincolante delle sentenze della Corte di giustizia dell’UE. La Commissione ritiene che tali sentenze violino anche l’articolo 19, paragrafo 1, TUE, che garantisce il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, fornendogli un’interpretazione indebitamente restrittiva che, dinanzi ai giudici polacchi, priva i cittadini di tutte le garanzie previste da tale disposizione. La Commissione ritiene inoltre che il Tribunale costituzionale non soddisfi più i requisiti di un tribunale indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ciò è dovuto alle irregolarità nelle procedure di nomina di tre giudici nel dicembre 2015 e nell’elezione del presidente nel dicembre 2016. In data 15 luglio 2022 la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Polonia, cui la Polonia ha risposto il 14 settembre 2022, respingendo il ragionamento della Commissione. La risposta della Polonia non risponde ai rilievi della Commissione. La Commissione ha pertanto deciso in data odierna di deferire la Polonia alla Corte di giustizia dell’UE. Per ulteriori informazioni consultare il comunicato stampa.
5. Energia e clima
(Per ulteriori informazioni: Tim McPhie – Tel. +32 229 58602; Giulia Bedini – Tel. +32 229 58661)
Lettere di costituzione in mora
Etichette energetiche: la Commissione invita i PAESI BASSI a conformarsi al regolamento dell’UE sull’etichettatura dei pneumatici
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora ai Paesi Bassi (INFR(2022)2219) per mancata notifica delle norme nazionali relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi previsti dal regolamento dell’UE sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri (regolamento (UE) 2020/740).
Gli Stati membri erano tenuti a notificare alla Commissione le rispettive norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi entro il 1º maggio 2021. I Paesi Bassi non avevano notificato le proprie norme alla Commissione entro il termine stabilito. La Commissione ha preso contatto con le autorità neerlandesi nel giugno 2021 e ha ricordato ai Paesi Bassi tale obbligo di comunicazione. Poiché tuttavia i Paesi Bassi non hanno ancora adottato o notificato il loro regime di sanzioni, la Commissione ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora. I Paesi Bassi dispongono ora di 2 mesi per rispondere e notificare il loro regime di sanzioni alla Commissione, trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.
Energia da impianti offshore: la Commissione invita CIPRO a recepire correttamente le norme dell’UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora a Cipro (INFR(2022)2220) per il non corretto recepimento nell’ordinamento nazionale di talune disposizioni della direttiva dell’UE sulla sicurezza delle operazioni in mare (direttiva 2013/30/UE). La direttiva ha introdotto norme che contribuiscono a prevenire gli incidenti negli impianti energetici in mare e a reagire in modo rapido ed efficiente qualora tali incidenti si verifichino. Gli Stati membri devono garantire che le imprese alle quali concedono licenze di esplorazione o di produzione dispongano delle necessarie competenze tecniche e capacità finanziarie e abbiano risorse disponibili in caso di necessità. È necessario che sia istituita un’autorità indipendente per garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza, nonché un sistema adeguato per gestire le richieste di indennizzo in caso di incidente. Le imprese sono pienamente responsabili dei danni ambientali arrecati alle specie e agli habitat naturali protetti. Il termine per il recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale era fissato al 19 luglio 2015. La Commissione ha sostenuto Cipro nel recepimento e nell’attuazione delle norme dell’UE, ma ha riscontrato che alcune disposizioni non sono state recepite correttamente. Cipro dispone ora di 2 mesi per rimediare alle carenze segnalate dalla Commissione, trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.
Pareri motivati
Energie rinnovabili: la Commissione esorta la LETTONIA e la POLONIA a recepire pienamente la direttiva sulle energie rinnovabili
Oggi la Commissione ha deciso di inviare pareri motivati a Lettonia (INFR(2021)0293) e Polonia (INFR(2021)0317) per il non completo recepimento delle norme dell’UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili di cui alla direttiva (UE) 2018/2001. La direttiva stabilisce il quadro giuridico per lo sviluppo delle energie rinnovabili nei settori dell’energia elettrica, del riscaldamento e raffrescamento e dei trasporti nell’UE. Essa fissa per l’UE un obiettivo vincolante per il 2030 pari almeno al 32% di energie rinnovabili; comprende inoltre misure volte a garantire che il sostegno alle energie rinnovabili sia efficace sotto il profilo dei costi e a semplificare le procedure amministrative per i progetti relativi alle energie rinnovabili. La direttiva facilita altresì la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica e fissa obiettivi specifici per aumentare entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nei settori del riscaldamento e raffrescamento e dei trasporti. Il termine per il recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale era fissato al 30 giugno 2021. Nel luglio 2021 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora ai 2 Stati membri. Ad oggi Lettonia e Polonia hanno recepito solo parzialmente la direttiva. I due paesi dispongono ora di 2 mesi per conformarsi all’obbligo di recepimento e darne notifica alla Commissione, trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di deferire i casi alla Corte di giustizia dell’UE.
Prestazione energetica nell’edilizia: la Commissione esorta i PAESI BASSI a recepire pienamente la direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia
Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato ai Paesi Bassi (INFR(2021)2272) in quanto il paese non ha garantito il pieno recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva (UE) 2018/844, che ha modificato la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia. La direttiva ha introdotto nuovi elementi per rafforzare il quadro esistente, come requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione, la mobilità elettrica e i punti di ricarica, e nuove norme sull’ispezione degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria. Il termine per il recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale è scaduto il 10 marzo 2020. Nel febbraio 2022 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora ai Paesi Bassi dopo aver riscontrato che non tutte le disposizioni della direttiva erano state trasposte nel diritto nazionale. Dopo aver esaminato la risposta dei Paesi Bassi e le misure nazionali di recepimento notificate, la Commissione ritiene che la direttiva non sia ancora stata recepita integralmente. I Paesi Bassi dispongono ora di 2 mesi per conformarsi all’obbligo di recepimento e darne notifica alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.
Efficienza energetica: la Commissione esorta l’UNGHERIA a completare il recepimento della direttiva sull’efficienza energetica
Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato all’Ungheria (INFR(2020)0530) in quanto il paese non ha garantito il pieno recepimento della direttiva riveduta sull’efficienza energetica (direttiva (UE) 2018/2002) che ha modificato la direttiva 2012/27/UE. La direttiva mira a istituire un quadro comune di misure per promuovere l’efficienza energetica e fissa per l’UE un obiettivo vincolante di efficienza energetica di almeno il 32,5 % per il 2030. Gli Stati membri erano tenuti a recepire la direttiva entro il 25 ottobre 2020. Nel novembre 2020 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Ungheria, dalla quale non aveva ricevuto notifica del pieno recepimento della direttiva. Dopo avere esaminato le misure nazionali di recepimento, la Commissione ritiene che il recepimento della direttiva non sia ancora completo. L’Ungheria dispone ora di 2 mesi per conformarsi all’obbligo di recepimento e darne notifica alla Commissione, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.
Radioprotezione: La Commissione esorta il PORTOGALLO a recepire correttamente la direttiva Euratom sull’acqua potabile
Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato al Portogallo (INFR(2021)2096) chiedendo il corretto recepimento nell’ordinamento nazionale della direttiva Euratom sull’acqua potabile (direttiva 2013/51/Euratom del Consiglio). La direttiva stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Essa stabilisce i valori di parametro, la frequenza e i metodi per il controllo di tali sostanze e prevede l’istituzione di programmi di controllo per verificare se le acque potabili siano conformi ai requisiti fissati dalla direttiva. La direttiva prevede inoltre che i cittadini siano informati in modo adeguato e appropriato in merito alla qualità dell’acqua che consumano. Nel luglio 2021 la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora al Portogallo, invitandolo a conformarsi alle prescrizioni della direttiva. A oggi la Commissione rimane dell’opinione che lo Stato membro non abbia ancora recepito correttamente la direttiva. Il Portogallo dispone ora di 2 mesi per rimediare alle carenze individuate dalla Commissione, trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE.
Deferimenti alla Corte di giustizia
La Commissione decide di deferire la CROAZIA, l’UNGHERIA e il PORTOGALLO alla Corte di giustizia per assicurare lo sviluppo delle energie rinnovabili
Oggi la Commissione ha deciso di deferire Croazia (INFR(2021)0248), Ungheria (INFR(2021)0256), e Portogallo (INFR(2021)0326) alla Corte di giustizia dell’UE per mancata notifica del pieno recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Questi Stati membri non hanno provveduto a notificare in modo adeguato i casi in cui hanno recepito ciascuna disposizione della direttiva nella rispettiva legislazione nazionale. La direttiva stabilisce il quadro giuridico per lo sviluppo delle energie rinnovabili nei settori dell’energia elettrica, del riscaldamento e raffrescamento e dei trasporti nell’UE. Essa fissa per l’UE un obiettivo vincolante per il 2030 pari almeno al 32% di energie rinnovabili; comprende inoltre misure volte a garantire che il sostegno alle energie rinnovabili sia efficace sotto il profilo dei costi e a semplificare le procedure amministrative per i progetti relativi alle energie rinnovabili. La direttiva facilita altresì la partecipazione dei cittadini alla transizione energetica e fissa obiettivi specifici per aumentare entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nei settori del riscaldamento e raffrescamento e dei trasporti. Il termine per il recepimento della direttiva nell’ordinamento nazionale era fissato al 30 giugno 2021. Nel luglio 2021 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora a tutti gli Stati membri in merito al recepimento della direttiva, e nel maggio 2022 ha inviato pareri motivati a 10 Stati membri. La Commissione ora ha deciso di deferire Croazia, Ungheria e Portogallo alla Corte di giustizia dell’UEchiedendo l’imposizione di sanzioni pecuniarie a norma dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Per consultare il comunicato stampa al riguardo cliccare qui.
6. Stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali
(Per ulteriori informazioni: Arianna Podesta – Tel. +32 229 87024, Aikaterini Apostola – Tel. +32 229 87624)
Lettere di costituzione in mora
Antiriciclaggio: la Commissione esorta la LETTONIA a completare il recepimento della quintadirettiva antiriciclaggio
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla Lettonia (INFR(2022)2217) per il non completo recepimento della quinta direttiva antiriciclaggio. La direttiva doveva essere recepita entro il 10 gennaio 2020 e la Lettonia ha ufficialmente dichiarato di averne effettuato il pieno recepimento. La Commissione ritiene tuttavia che diverse disposizioni della direttiva di fatto non siano state recepite. Tra le disposizioni mancanti si annoverano quelle che considerano soggetti obbligati i prestatori di servizi di portafoglio digitale (i soggetti che forniscono servizi di salvaguardia di chiavi crittografiche private per conto dei propri clienti, al fine di detenere, memorizzare e trasferire valute virtuali). Altre disposizioni mancanti si riferiscono all’obbligo che incombe ai trust di fornire le informazioni necessarie al registro centrale nazionale, nonché a determinati obblighi delle autorità competenti e degli organi di autoregolamentazione finalizzati a garantire la trasparenza e la vigilanza in Lettonia. Le norme antiriciclaggio sono determinanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Alcuni scandali recenti legati a casi di riciclaggio hanno evidenziato la necessità di norme più severe a livello dell’UE. Le lacune legislative di uno Stato membro si ripercuotono sull’insieme dell’UE. Per tali motivi le norme dell’UE dovrebbero essere attuate, e la loro attuazione controllata in modo efficiente al fine di combattere la criminalità e proteggere il nostro sistema finanziario. In assenza di una risposta soddisfacente da parte della Lettonia entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.
Revisione legale dei conti: la Commissione invita l’ITALIA a recepire correttamente la direttiva sulla revisione legale dei conti
Oggi la Commissione ha inviato una lettera di costituzione in mora all’Italia (INFR(2022)2218) per il non completo recepimento della direttiva sulla revisione legale dei conti (direttiva 2006/43/CE). Le norme in essa stabilite prevedono la designazione di un’autorità competente che assume la responsabilità finale per le mansioni di controllo nel settore della revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati (direttiva 2014/56/UE). Per incrementare la trasparenza del controllo dei revisori e per consentire una maggiore responsabilità, la direttiva sulle revisioni legali impone agli Stati membri di designare una singola autorità che assume la responsabilità finale delle mansioni di controllo. La legislazione nazionale italiana prevede tuttavia due diverse autorità, che in parte condividono alcune mansioni di controllo, senza designarne espressamente una che si assuma la responsabilità finale per ciascuna di tali mansioni. La Commissione ha concluso che le autorità italiane non hanno recepito correttamente la pertinente disposizione della direttiva sulle revisioni legali. In assenza di un riscontro soddisfacente da parte dell’Italia entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.
Pareri motivati
Antiriciclaggio: la Commissione esorta la SLOVACCHIA a recepire interamente la quintadirettiva antiriciclaggio
Oggi la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato alla Slovacchia (INFR(2020)2018) per il non completo recepimento dellaquinta direttivaantiriciclaggio. La direttiva doveva essere recepita entro il 10 gennaio 2020 e la Slovacchia ha ufficialmente dichiarato di averne effettuato il pieno recepimento. La Commissione ritiene tuttavia che diverse disposizioni della direttiva di fatto non siano state recepite. Le disposizioni mancanti si riferiscono all’obbligo che incombe alle società o ad altri soggetti giuridici di fornire le informazioni necessarie al registro centrale nazionale, come pure all’obbligo, spettante alla Slovacchia, di garantire che le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari cooperino tra loro ai fini della direttiva. Le norme antiriciclaggio sono determinanti nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Le lacune legislative di uno Stato membro si ripercuotono sull’insieme dell’UE. Per tali motivi le norme dell’UE dovrebbero essere attuate, e la loro attuazione controllata in modo efficiente al fine di combattere la criminalità e proteggere il nostro sistema finanziario. La Slovacchia dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE
Corte di giustizia dell’UE (CGUE).
La Commissione esorta la SPAGNA a recepire pienamente le leggi che mirano a eliminare gli ostacoli normativi, compresi i rischi, ai sensi della direttiva sui rischi di sostenibilità
Oggi la Commissione ha inviato un parere motivato alla Spagna (INFR(2022)0357) per il non completo recepimento della direttiva (UE) 2021/1270 (direttiva sui rischi di sostenibilità per gli OICVM) La direttiva delegata chiarisce l’attuale obbligo, per i gestori patrimoniali, in integrare in una prospettiva outside-in i rischi di sostenibilità quali definiti dalregolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziariedeterminate implicazioni dovute al dovere di diligenza di tale regolamento, in particolare quando i gestori patrimoniali divulgano informazioni relative alla considerazione degli effetti negativi sulla sostenibilità. La direttiva sui rischi per la sostenibilità degli OICVM aggiunge l’obbligo, per le società di investimento, di integrare i rischi di sostenibilità nella gestione degli OICVM, tenendo conto della natura, della portata e della complessità dell’attività delle società di investimento. La direttiva non è stata pienamente recepita nell’ordinamento spagnolo entro il termine del 31 luglio 2022. La Spagna dispone ora di 2 mesi per rispondere e adottare le misure necessarie, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE
7. Mobilità e trasporti
(Per ulteriori informazioni: Adalbert Jahnz – Tel. +32 229 53156, Anna Wartberger – Tel. +32 229 82054)
Lettere di costituzione in mora
Sicurezza marittima: la Commissione invita la SVEZIA ad adempiere ai propri obblighi previsti dalla normativa UE
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla Svezia (INFR(2022)2206) per il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa dell’UE in materia di sicurezza marittima (regolamento (CE) n. 725/2004, direttiva 2005/65/CE e regolamento (CE) n. 324/2008). Il quadro giuridico stabilisce requisiti di sicurezza per navi, impianti portuali e porti e definisce procedure per le ispezioni di sicurezza marittima. Tali misure sono importanti per rafforzare la sicurezza dei porti contro le minacce di atti illeciti intenzionali e la resilienza delle infrastrutture critiche dell’UE. La Svezia non svolge tutti i compiti amministrativi e di controllo necessari per l’efficace attuazione di tali norme di sicurezza marittima. La Svezia dispone ora di 2 mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione; trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.
Sorveglianza della sicurezza dell’aviazione civile: la Commissione invita l’ESTONIA a conformarsi alle norme dell’UE in materia di gestione della sicurezza e segnalazione di eventi
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all’Estonia (INFR(2022)2171)peril mancato rispetto delle norme dell’UE in materia di gestione della sicurezza aerea e segnalazione di eventi. Conformemente alle norme UE di cui al regolamento (UE) 2018/1139e relative norme di applicazione (regolamenti (UE) n. 1178/2011, (UE) n. 965/2012, (UE) n. 139/2014 e (UE) 2015/340), le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a garantire l’attuazione di un’efficace gestione dei rischi per la sicurezza aerea che garantisca, tra l’altro, la conduzione di audit interni. Tale sistema di gestione deve disporre di sufficiente personale qualificato e consentire lo scambio di informazioni e l’assistenza con le altre autorità competenti interessate. Un’adeguata gestione della sicurezza e la segnalazione di eventi sono fondamentali per migliorare costantemente la sicurezza dei passeggeri e del personale dell’aviazione. Le indagini svolte dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (AESA) hanno dimostrato che il sistema di gestione estone non è conforme a questi requisiti. Ilregolamento (UE) n. 376/2014 impone inoltre agli Stati membri di analizzare le segnalazioni periodiche di eventi e di individuare le misure correttive appropriate. L’Estonia non è stata in grado di provare che tale obbligo è stato rispettato. Non solo il programma statale di sicurezza estone non prevede alcuna analisi delle segnalazioni, ma il riesame annuale della sicurezza condotto in Estonia non identifica azioni avviate in risposta alle segnalazioni di eventi ricevute. L’Estonia dispone ora di 2 mesi per rispondere alla lettera di costituzione in mora, trascorsi i quali la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.
Trasporto su strada: la Commissione invita la DANIMARCA a recepire le norme dell’UE sul telepedaggio
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora alla Danimarca (INFR(2022)2207) per il mancato recepimento nell’ordinamento nazionale di tutte le disposizioni della direttiva sul servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.)(direttiva (UE) 2019/520). Il sistema europeo di pedaggio consente agli utenti della strada di pagare facilmente i pedaggi in tutta l’UE sottoscrivendo un unico contratto con un unico fornitore di servizi e utilizzando un’unica apparecchiatura di bordo che funziona in tutti gli Stati membri. Limitando le transazioni in contanti presso le stazioni di pedaggio ed eliminando le procedure onerose per gli utenti occasionali, il S.E.T. agevola le operazioni quotidiane per gli utenti della strada, migliora i flussi di traffico e riduce le congestioni. Il fine ultimo della direttiva non è solo quello di garantire l’interoperabilità tra i sistemi di telepedaggio stradale, ma anche di agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni in caso di mancato pagamento dei pedaggi stradali. Il termine per il recepimento della direttiva era fissato al 19 ottobre 2021. Il recepimento incompleto di queste norme costituisce un ostacolo all’interoperabilità tra i sistemi di telepedaggio stradale negli Stati membri e all’applicazione transfrontaliera dei pedaggi stradali. In assenza di una risposta soddisfacente da parte della Danimarca entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.
Trasporto ferroviario: la Commissione esorta l’UNGHERIA a recepire correttamente le norme dell’UE in materia di sicurezza ferroviaria
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all’Ungheria INFR(2022)2099) per il non corretto recepimento delle norme in materia di sicurezza ferroviaria della direttiva (UE) 2016/798 e del regolamento (UE) 2016/796. Tale quadro giuridico mira a garantire una rete ferroviaria europea efficiente, sicura e senza soluzione di continuità, basata su norme armonizzate a livello di UE, applicate ai servizi ferroviari nazionali e transfrontalieri. Conformemente al regolamento, l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA) ha effettuato un audit dell’autorità nazionale ungherese preposta alla sicurezza nel 2018 e ha individuato gravi carenze che incidono sulle funzioni fondamentali dell’autorità. In seguito a un approfondito monitoraggio delle azioni attuate dall’Ungheria per porre rimedio alle carenze individuate, l’ERA ha concluso che l’autorità nazionale ungherese preposta alla sicurezza non ha dato un seguito solido e credibile al piano d’azione per risolvere la situazione. La Commissione chiede pertanto la corretta attuazione delle pertinenti norme dell’UE in materia di sicurezza ferroviaria e l’adozione di misure adeguate per ovviare alle carenze riscontrate dall’ERA. In assenza di una risposta soddisfacente da parte dell’Ungheria entro 2 mesi, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.
Deferimenti alla Corte di giustizia
La Commissione decide di deferire la GRECIA alla Corte di giustizia per l’inosservanza delle norme sul trasporto ferroviario
Oggi la Commissione ha deciso di deferire la Grecia (INFR(2017)2141) alla Corte di giustizia dell’UE per mancato adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva sullo spazio ferroviario europeo unico (2012/34/UE).
Secondo la direttiva gli Stati membri erano tenuti a provvedere affinché entro il 16 giugno 2015 fosse concluso un contratto tra l’autorità nazionale competente e il gestore dell’infrastruttura ferroviaria, il quale doveva essere pubblicato entro un mese. Tali accordi sono particolarmente importanti per la trasparenza dei futuri progetti nella rete di infrastrutture ferroviarie.
Nonostante gli scambi tra la Commissione e la Grecia, le autorità nazionali non hanno ancora firmato e pubblicato l’accordo contrattuale con il gestore dell’infrastruttura ferroviaria greca OSE.
La Commissione ha avviato la procedura di infrazione nei confronti della Grecia nel dicembre 2020 e ha inviato un parere motivato nel dicembre 2021. Poiché la Grecia continua a violare la direttiva, la Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte di giustizia dell’UE. Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa.
8. Economia digitale
(Per ulteriori informazioni: Johannes Bahrke – Tel. +32 229 58615; Charles Manoury – Tel. +32 229 13391)
Deferimenti alla Corte di giustizia
Diritti d’autore: la Commissione decide di deferire 11 Stati membri alla Corte di giustizia per recepimento incompleto nell’ordinamento nazionale delle norme dell’UE sul diritto d’autore
Oggi la Commissione ha deciso di deferire 11 Stati membri alla Corte di giustizia dell’UE per mancata notifica alla Commissione delle misure di recepimento previste da due direttive in materia di diritto d’autore La Commissione ha deciso di deferire Bulgaria (INFR(2021)0160), Danimarca (INFR(2021)0196), Finlandia (INFR(2021)0232), Lettonia (INFR(2021)0296), Polonia (INFR(2021)0321) e Portogallo (INFR(2021)0330) alla Corte di giustizia dell’UE per notifica incompleta delle misure di recepimento in materia di diritto d’autore e diritti connessi sul mercato unico digitale (direttiva (UE) 2019/790). In secondo luogo, con riferimento alla direttiva dell’UE sul diritto d’autore e diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online (direttiva UE 2019/789), la Commissione ha deciso di deferire Bulgaria (INFR(2021)0159), Finlandia (INFR(2021)0231), Lettonia (INFR(2021)0295), Polonia (INFR(2021)0320) e Portogallo (INFR(2021)0329) alla Corte di giustizia dell’UE per mancata notifica alla Commissione del completo recepimento delle norme UE.
Queste 2 direttive mirano a modernizzare le norme sul diritto d’autore in modo che i consumatori e i creatori di contenuti possano trarre il massimo dal mondo digitale. Esse proteggono i titolari dei diritti provenienti da diversi settori, stimolano la creazione e la circolazione di un numero maggiore di contenuti di valore elevato e offrono agli utenti una maggiore scelta di contenuti, riducendo i costi di transazione e agevolando la distribuzione di programmi radiofonici e televisivi in tutta l’UE. Il 23 luglio 2021 la Commissione ha inviato lettere di costituzione in mora agli Stati membri che non avevano completato il recepimento delle due direttive. il 19 maggio 2022 la Commissione vi ha dato seguito con l’invio di pareri motivati a 10 Stati membri per la mancata notifica del recepimento della direttiva (UE) 2019/789 e a 13 Stati membri per la direttiva (UE) 2019/790. Per consultare il comunicato stampa al riguardo cliccare qui.
Direttiva sull’apertura dei dati: la Commissione decide di deferire il BELGIO, la BULGARIA, la LETTONIA e i PAESI BASSI alla Corte di giustizia per mancata attuazione delle norme dell’UE sull’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico
Oggi la Commissione ha deciso di deferire Belgio (INFR(2021)0370), Bulgaria (INFR(2021)0375), Lettonia (INFR(2021)0463) e Paesi Bassi (INFR(2021)0474) alla Corte di giustizia dell’UE in relazione al recepimento nel rispettivo ordinamento nazionale delle norme UE sull’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (direttiva UE 2019/1024, chiamata “direttiva sull’apertura dei dati”). I 4 Stati membri non hanno comunicato le rispettive misure nazionali entro il termine fissato per il 17 luglio 2021. Nel settembre 2021 sono state inviate lettere di costituzione in mora, seguite da pareri motivati inviati a tali Stati membri tra aprile e giugno 2022. La direttiva sull’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, adottata il 20 giugno 2019, mira a rendere disponibili a tutti i vantaggi offerti dai dati e contribuisce ad aumentare la disponibilità per il riutilizzo della vasta e preziosa massa di risorse di dati prodotte dal settore pubblico. In tal modo saranno ridotti gli ostacoli all’ingresso delle PMI sul mercato, grazie a minori costi per il riutilizzo dei dati; diventeranno disponibili quantità maggiori di dati e aumenteranno le opportunità commerciali, attraverso la condivisione dei dati tramite interfacce per programmi applicativi (API). La direttiva stimola lo sviluppo di soluzioni innovative come le applicazioni per la mobilità, aumenta la trasparenza aprendo l’accesso ai dati della ricerca finanziata con fondi pubblici e sostiene in questo modo le nuove tecnologie, compresa l’intelligenza artificiale. Per consultare il comunicato stampa al riguardo cliccare qui.
9. Lavoro e diritti sociali
(Per ulteriori informazioni: Veerle Nuyts – Tel. +32 229 96302; Flora Matthaes – Tel. +32 229 83951)
Lettere di costituzione in mora
Mobilità dei lavoratori: la Commissione invita l’ITALIA ad allineare la sua legislazione sul reddito di cittadinanza al diritto dell’UE
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all’Italia (INFR(2022)4024) in ragione del fatto che il suo regime di reddito minimo non è in linea con il diritto dell’UE in materia di libera circolazione dei lavoratori, diritti dei cittadini, soggiornanti di lungo periodo e protezione internazionale. Una delle condizioni per accedere al reddito di cittadinanza in Italia è di aver soggiornato nel paese per 10 anni, di cui 2 consecutivi, prima di poter presentare la richiesta. A norma del regolamento (UE) n. 492/2011 e della direttiva 2004/38/CE, le prestazioni di sicurezza sociale come il “reddito di cittadinanza” dovrebbero essere pienamente accessibili ai cittadini dell’UE che sono lavoratori subordinati o autonomi o che hanno perso il lavoro, indipendentemente da dove abbiano soggiornato in passato. Inoltre, i cittadini dell’UE non impegnati in un’attività lavorativa per altri motivi dovrebbero poter beneficiare della prestazione alla sola condizione di essere legalmente residenti in Italia da almeno tre mesi. Oltre a ciò la direttiva 2003/109/CE prevede che i soggiornanti di lungo periodo provenienti da paesi terzi abbiano accesso a tale prestazione. Pertanto il requisito dei 10 anni di residenza si configura come discriminazione indiretta, in quanto è più probabile che i cittadini non italiani non riescano a soddisfare tale criterio. Inoltre il regime di reddito minimo italiano discrimina direttamente i beneficiari di protezione internazionale, i quali non hanno accesso a tale prestazione, in violazione della direttiva 2011/95/UE. Il requisito della residenza, infine, potrebbe impedire agli italiani di trasferirsi al di fuori del paese per motivi di lavoro, in quanto non avrebbero diritto al reddito minimo al rientro in Italia. L’Italia dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.
Coordinamento della previdenza sociale: la Commissione invita l’ITALIA a conformarsi alle norme dell’UE
La Commissione ha deciso di avviare una procedura di infrazione inviando una lettera di costituzione in mora all’Italia (INFR(2022)4113) per il mancato rispetto delle norme dell’UE sul coordinamento della sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004) e sulla libera circolazione dei lavoratori (articolo 45 TFUE e regolamento (UE) n. 492/2011). Nel marzo 2022 l’Italia ha introdotto un nuovo assegno familiare: l'”assegno unico e universale per i figli a carico”, cui hanno diritto solo persone residenti in Italia da almeno 2 anni, a condizione che vivano in uno stesso nucleo familiare insieme ai figli. Secondo il parere della Commissione questa normativa è in contrasto con il diritto dell’UE in quanto non tratta i cittadini dell’UE in modo equo e si qualifica pertanto come discriminazione. Il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale vieta inoltre qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale, quali gli assegni familiari. L’Italia dispone ora di 2 mesi per rispondere ai rilievi espressi dalla Commissione, trascorsi i quali quest’ultima potrà decidere di inviare un parere motivato.
10. Agricoltura e sviluppo rurale
(Per ulteriori informazioni: Garcia Ferrer Miriam Tel. +32 2 299 90 75; Thérèse Lerebours – Tel. +32 2 296 33 03)
Lettere di costituzione in mora
Agricoltura: la Commissione invita l’UNGHERIA a rispettare la sentenza della Corte sulle disposizioni ungheresi che limitano la fissazione dei prezzi di vendita dei prodotti agricoli e alimentari
La Commissione europea ha deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all’Ungheria (INFR(2016)4066) in quanto il paese non ha attuato in modo repentino ed efficace la sentenza della Corte di giustizia dell’UE nella causa C-400/19 Commissione/Ungheria (margini di profitto). Nella sua sentenza dell’11 marzo 2021 la Corte ha constatato che, vietando l’applicazione di margini di profitto diversi per la vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari identici provenienti da Stati membri diversi, e limitando così le modalità di formazione dei prezzi dei prodotti agricoli e alimentari venduti ai consumatori dai rivenditori, l’Ungheria è venuta meno agli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Con lettera datata 3 maggio 2021 la Commissione ha chiesto alle autorità ungheresi di illustrare le misure adottate per conformarsi alla sentenza. Sebbene le autorità ungheresi avessero dichiarato nella loro risposta che i lavori preparatori per l’attuazione della sentenza della Corte avevano avuto inizio, da allora la Commissione non ha più ricevuto informazioni sulle misure adottate dal governo ungherese. La Commissione ha pertanto deciso di inviare una lettera di costituzione in mora all’Ungheria, che dispone di 2 mesi per presentare le proprie osservazioni in merito alle questioni sollevate dalla Commissione. Dopo avere preso conoscenza di tali osservazioni, la Commissione si riserva il diritto di adire nuovamente la Corte di giustizia dell’UE e di chiedere l’irrogazione di sanzioni pecuniarie all’Ungheria.
11. Bilancio
(Per ulteriori informazioni: Balazs Ujvari Tel. +32 2 295 45 78; Claire Joawn – Tel. +32 2 295 68 59)
Archiviazione
La Commissione archivia la procedura di infrazione nei confronti del REGNO UNITO a seguito del pagamento delle risorse proprie tradizionali dovute
Oggi la Commissione ha deciso di archiviare la procedura di infrazione nei confronti del Regno Unito (INFR(2018)2008), dopo che il Regno Unito ha messo a disposizione le risorse proprie tradizionali e gli interessi dovuti al bilancio dell’UE. La Commissione ha aperto il caso l’8 marzo 2018, dopo che una relazione dell’OLAF (l’ufficio europeo per la lotta antifrode)aveva rilevato che gli importatori del Regno Unito avevano eluso i dazi doganali. L’OLAF e la direzione generale del Bilancio (DG BUDG) hanno confermato, in stretta collaborazione, l’entità del meccanismo di frode per sottovalutazione attivo tramite l’hub nel Regno Unito tra il 2011 e il 2017. Dopo vari scambi tra la Commissione e il Regno Unito, il caso è stato portato dinanzi alla Corte di giustizia dell’UE. La Corte ha pronunciato la sentenza (causa C-213/19) l’8 marzo 2022. Su tale base, la Commissione ha ricalcolato gli importi dovuti e il Regno Unito ha versato integralmente i rispettivi importi.