Regione Calabria: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Nella Regione Calabria, con ORDINANZA N. 23 del 31 Marzo 2020 del Presidente On. Avv. Jole Santelli –  emanata ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, – le disposizioni (*) di cui alle Ordinanze di seguito indicate sono state prorogate fino al 12 aprile 2020:

-n. 10 del 17 marzo 2020: Disposizioni relative al Comune di Montebello Jonico (RC).

-n. 21 del 28 marzo 2020 Disposizioni relative al Comune di Melito Porto Salvo (RC).

– n. 11 del 17 marzo 2020: Disposizioni relative al Comune di San Lucido (CS).

-n. 16 del 22 marzo 2020: Disposizioni relative ai Comuni di Rogliano e Santo Stefano di Rogliano (CS).

-n. 18 del 24 marzo 2020: Disposizioni relative al Comune di Bocchigliero (CS).

-n. 17 del 23 marzo 2020: Disposizioni relative al Comune di Serra San Bruno (VV).

-n. 18 d -n. 13 del 21 marzo 2020: Disposizioni relative al Comune di Cutro (KR).

-n. 19 del 27 marzo 2020: Disposizioni relative ai Comuni di Chiaravalle Centrale, Soverato, Cenadi, Torre di Ruggero, Vallefiorita (CZ).

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato; La presente ordinanza potrà essere aggiornata, ove si rendesse necessario, a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica locale e regionale.

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(*)  Disposizioni:

<> 1. Ulteriori misure:                                                                                                                                             ● a) divieto di allontanamento dai territori comunali da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di socializzazione, limitando al massimo ogni spostamento;                                                                                                                                                  ● b) divieto di accesso nel territorio comunale;                                                                                                ● c) sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità.

<> 2.È fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dai singoli territori comunali da parte degli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività riguardanti l’emergenza, nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale e fermo restando la limitazione della presenza fisica del personale per quanto strettamente indispensabile.

<> 3. Le misure di cui sopra non si applicano alle categorie di cui all’art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, che espressamente recita “al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di Polizia, alle Forze Armate e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d’istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell’articolo 6, primo comma, lettera z), e dell’articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell’articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d’intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende” e agli operatori sanitari e dei servizi pubblici essenziali, le cui amministrazioni ne sospendono l’attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19, come previsto dall’art. 7 del DL n. 14/2020;

<> 4. È in ogni caso obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e ogni altra precauzione di igiene e distanziamento sociale già stabilite per la prevenzione ed il contenimento dei possibili contagi;

<> 5. Il Dipartimento di Prevenzione impartisce adeguate disposizioni per la gestione dei casi all’interno della struttura per anziani interessata, il cui Direttore Sanitario è interfaccia responsabile;

 <> 6. Il Dipartimento di Prevenzione dell’ASP competente garantisce, altresì, il supporto necessario ai fini degli adempimenti sanitari connessi all’esecuzione dell’Ordinanza e per agevolare i cittadini residenti nel Comune interessato, nella risoluzione delle conseguenti singole problematiche.