L’esperienza della gestione del COVID19, ha reso evidente a tutti l’importanza della cosiddetta sanità del territorio, il cui perno è certamente il Medico di Medicina Generale (MMG), primo punto di contatto del cittadino con il sistema e snodo centrale nella presa in carico continuativa del paziente.

I corsisti del corso di formazione in medicina generale 2017/2020, hanno richiesto concludere il corso triennale abilitante, entro la fine dell’anno solare 2020, così come stabilito dalla normativa di settore. Ciò permetterebbe agli stessi un pronto inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale.

Se il corso non dovesse terminare entro la fine dell’anno solare, i medici verrebbero ad essere penalizzati – negli affidamenti degli incarichi – rispetto a chi dovesse aver già concluso entro la fine del 2020 il corso di formazione come accade nelle altre Regioni. Il tutto con grave nocumento per la prosecuzione della loro carriera e ovviamente togliendo possibilità in una situazione di grande impegno di potenziare le strutture territoriali elemento essenziale per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in atto.

Peraltro, alla Regione tale obbligo era noto, tanto è vero che nel bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020, approvato con DDG n. 3412 del 30.03.2017, era espressamente previsto che “Il corso di formazione specifica in medicina generale 2017-2020 inizia entro il mese di novembre 2017, ha durata di tre anni (ovverosia deve concludersi entro il 2020)”.

In caso contrario, si legge in una nota inviata alla stampa: “rischieremmo di perdere un anno, e vista la carenza di personale medico e l’emergenza coronavirus ancora in atto, sarebbe davvero un incredibile controsenso, inoltre molte altre Regioni hanno iniziato il corso nei termini di legge e concluderanno le attività a fine anno. Il corso è valido a livello europeo non possiamo essere fanalino di coda rispetto agli altri colleghi che nelle altre Regioni potranno accedere prima di noi alle graduatorie di settore”.

A motivo di ciò, i corsisti hanno avviato una battaglia legale contro la Regione Calabria, difesi dallo studio legale del prof. Angelo Falzea e associati, lamentando una serie di colpevoli circostanze che hanno portato ad accumulare un enorme ritardo dello svolgimento dei corsi e che di conseguenza penalizza i giovani medici.

Andando nello specifico, una volta avviata e conclusa la procedura concorsuale nel 2017 che ha previsto l’ammissione di 22 unità al corso “la Regione provvedeva a comunicare la data d’inizio del corso al 28 dicembre 2017, in seguito, senza un giustificato motivo, però, il corso è iniziato soltanto in data 01.03.2018 per poi proseguire fino alla sospensione causata dall’emergenza Covid a marzo 2020”.

Secondo i corsisti, però, la sospensione del corso è stata palesemente illegittima, in quanto l’articolo 2 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 aveva espressamente stabilito che “sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale”.

Inoltre, dalla stessa nota si legge anche come “durante la pandemia siamo rimasti ingiustificatamente a casa nonostante la carenza di medici e l’urgente bisogno di personale sanitaria, la regione non chi ha tenuto in considerazione nonostante la nostra disponibilità, questo è un fatto grave”. Il corso prevede infatti, all’ultimo anno, a partire quindi nel nostro caso dal 1^ marzo 2020, il tirocinio presso un medico di famiglia tutor, ebbene la nostra regione è stata in grado di non procedere, in tempi non gravati da alcuna emergenza, a tutte le pratiche per la pubblicazione di un bando idoneo in tempo. Siamo stati assegnati ai rispettivi tutor dopo oltre 3 mesi di ritardo.

In definitiva, conclude la nota: “ad aprile 2020 dopo circa due mesi di inoperosità e dopo non aver avuto alcun riscontro dai nostri referenti, siamo stati costretti a diffidare la Regione e fare ricorso al giudice; stiamo subendo un trattamento inaccettabile per dei professionisti volenterosi di entrare nel mondo del lavoro e pretendiamo pari trattamento rispetto ai colleghi delle altre Regioni. Le lezioni avrebbero dovuto proseguire online ma l’attività didattica viene continuamente interrotta per la mancanza di docenti che non vengono nominati a tempo debito. Siamo fiduciosi nell’operato della magistratura che potrà restituirci pari diritti e dignità rispetto ai colleghi delle altre Regioni”.

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TRIBUNALE DI CATANZARO

Sez. Lavoro e Previdenza

Ricorso

Nell’interesse dei dottori xxx, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Paolo Falzea, c.f. FLZPLA55P09H501Y – pec avvpaolofalzea@pec.studiolegalefalzea.it, dal Prof. Avv. Andrea Lollo, del Foro di Catanzaro, c.f. LLLNDR82T07D976Y, pec andrea.lollo@avvocaticatanzaro.legalmail.it, e dall’avv. Umberto Frangipane, c.f. FRNMRT89P18C352D, pec umberto.frangipane@avvocaticatanzaro.legalmail.it, giusta procura speciale rilasciata su foglio separato congiunto materialmente al presente atto, ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c., ed elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via Buccarelli, 49/C presso lo Studio Legale Prof. Angelo Falzea e Associati. Si dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3, e 176, comma 2, c.p.c., ai summenzionati indirizzi PEC

Contro

Regione Calabria, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Catanzaro, Cittadella Regionale – Viale Europa, Località Germaneto, 88100, P.IVA 02205340793

Per l’accertamento

del diritto dei ricorrenti a concludere il corso di formazione specifica in medicina generale, triennio 2017/2020, entro la fine dell’anno solare 2020 cosi da consentire agli stessi l’inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale entro il 31 gennaio dell’anno successivo

nonché per la condanna

della Regione Calabria a concludere il corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 entro la fine dell’anno solare 2020 cosi da consentire ai ricorrenti l’inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale entro il 31 gennaio dell’anno successivo

nonché, in via subordinata, per la condanna

della Regione Calabria a risarcire tutti i danni subiti e subendi da parte dei ricorrenti in caso di mancata conclusione del corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 entro la fine dell’anno solare 2020 e conseguente impossibilità degli stessi di essere inseriti nelle graduatorie regionali per la medicina generale entro il 31 gennaio dell’anno successivo o, comunque, di loro inserimento in via postergata rispetto a chi ha conseguito il corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 entro la fine dell’anno solare 2020.

Fatto

  1. Con deliberazione della Giunta Regionale n. 67 del 06.03.2017 veniva determinato il fabbisogno formativo dei medici da ammettere al corso di formazione specifica in medicina generale 2017/2020 in numero di 22 unità.
  2. Con DDG n. 3412 del 30.03.2017, veniva approvato il bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 (all.1). Nel suddetto bando veniva chiaramente specificato all’art. 14 che “Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2017-2020 inizia entro il mese di novembre 2017, ha durata di tre anni […]”.

Tale corso, come previsto per legge, veniva articolato in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale individuati dalla Regione Calabria.

Il bando stabiliva, in particolare, che “La formazione prevede un totale di 4800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione delle responsabilità connesse all’attività svolta”.

  1. Con DDG n. 7191 del 04.07.2017 venivano riaperti i termini del bando di concorso pubblico suddetto in modo da permettere di partecipare, a seguito della modifica apportata al D.M. del 07.03.2006 da parte del D.M. del 07.06.2017, anche a chi avesse ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione e l’iscrizione al relativo albo professionale entro l’inizio del corso triennale di formazione (all.2).
  2. Con DDG n. 10232 del 19.09.2017 venivano pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi ed esclusi al concorso (all.3).
  3. Successivamente, veniva pubblicato l’avviso del Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, Dott. Bruno Zito, con il quale veniva comunicato che la prova d’esame del concorso si sarebbe svolta in data 25.10.2017 (all.4).
  4. Con DDG n. 12819 del 21.11.2017, a seguito dello svolgimento della prova d’esame, veniva approvata la graduatoria di merito del concorso e veniva disposta l’attribuzione dei posti in conformità alle risultanze della graduatoria stessa (all.5).
  5. Successivamente, con DDG n. 14808 del 20.12.2017 la Regione procedeva ad una rettifica della graduatoria di merito a causa di alcuni errori dalla stessa compiuti nella redazione di quest’ultima (all.5-bis).
  6. A seguito delle rettifiche effettuate, la Regione provvedeva a comunicare a mezzo email ai candidati utilmente collocati in graduatoria la data di inizio del corso di formazione che veniva fissato per il giorno 28.12.2017, alle ore 10:00 (all.6).
  7. Ciononostante, il corso di formazione non iniziava nella data stabilita, ma – con colpevole e ingiustificato ritardo da parte della Regione – solo in data 01.03.2018 (all.7).
  8. Il corso poi è proseguito, anche se con notevoli disagi (all.8), fino a rimanere ingiustificatamente inattivo all’inizio del 2020, a seguito della sospensione sia delle attività didattiche pratiche che di quelle teoriche. Sospensione, tuttavia, illegittima, in quanto l’art. 2, lett. h), del D.P.C.M. 8 marzo 2020, ha espressamente stabilito che “sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale […].
  9. A seguito di tale ingiustificata interruzione, i corsisti del triennio 2017/2020 diffidavano a mezzo pec, in data 20.04.2020, la Regione “a riprendere le attività didattiche teoriche con modalità non in presenza in ossequio a quanto previsto dall’art. 1, lett. k), del D.P.C.M. del 10.04.2020 e a concludere con urgenza il procedimento di nomina dei medici di medicina generale convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale per lo svolgimento della funzione di tutor nell’ambito del corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020, cosi da poter concludere nei termini di legge il suddetto corso, fermo restando il riconoscimento delle ore maturate con le attività territoriali svolte ai sensi del d.l. 9 marzo 2020 n. 14 nel monte ore complessivo previsto dall’art. 26, comma 1, del d.lgs. 368/99” (all.9).
  10. La Regione riscontrava la summenzionata diffida con la nota n. 144411 del 24.04.2020, a mezzo della quale, oltre a tentare di giustificare i propri colpevoli ritardi, ha anche fatto presente che il corso di formazione specifica in medicina generale 2017/2020 si sarebbe concluso solo in data 01.03.2021 (all.10).
  11. I ricorrenti hanno riscontrato tale nota con lettera del 06.05.2020, a mezzo della quale hanno specificato l’illegittimità della paventata conclusione del corso in data 01.03.2021 (all.11).
  12. Tuttavia, la Regione, dopo la ricezione della lettera di riscontro dei corsisti, non ha più dato alcuna risposta.

*** *** ***

Ciò premesso, quanto sostenuto dalla Regione Calabria, ovverosia che il corso di formazione specifica in medicina generale 2017/2020 si concluderà solo in data 01.03.2021, è illegittimo per i seguenti motivi di

Diritto

1.= Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 26 del d.lgs. n. 368/1999 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 del Decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006 – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 del bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020, approvato con DDG n. 3412 del 30.03.2017 – Violazione e/o falsa applicazione  degli artt. 3 e 97 Cost – Violazione del principio del legittimo affidamento – Violazione del principio eurounitario c.d. estoppel – eccesso di potere

Prima ancora di entrare nel merito dei motivi che fondano l’accoglimento del presente ricorso, è opportuno ricostruire il funzionamento del corso di formazione specifica in medicina generale e la sua finalità.

Il Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale nasce alla fine degli anni ‘80 come “Tirocinio teorico-pratico per la formazione in Medicina Generale di medici neolaureati”; successivamente, in attuazione della direttiva CEE relativa alla formazione specifica in Medicina Generale, cambia denominazione diventando “Corso di formazione biennale specifica in Medicina Generale”.

Dal 1° gennaio 1995 il possesso dell’attestato di formazione in Medicina Generale costituisce titolo indispensabile per l’esercizio della Medicina Generale nell’ambito del SSN, ai sensi dell’art. 48 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 (pur restando il diritto ad esercitare l’attività di Medico di Medicina Generale per i medici abilitati all’esercizio professionale entro il 31 dicembre 1994, D.Lgs. n. 368/1999 – art. 30).

In Italia la Direttiva 86/457/CEE ha trovato attuazione mediante il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 256, che istituisce un Corso della durata di due anni riservato ai laureati in Medicina e Chirurgia, abilitati all’esercizio della professione.

Tale corso comportava un impegno a tempo pieno dei partecipanti con obbligo della frequenza alle attività didattiche pratiche e teoriche e, al termine, rilasciava un attestato di formazione in Medicina Generale.

La Direttiva 86/457/CEE, infatti, invitava gli Stati europei a costituire un adeguato tirocinio teorico-pratico finalizzato a migliorare il sistema di erogazione delle cure “primarie” in modo da soddisfare in maniera più completa la richiesta di salute della collettività, limitando l’inopportuno ricorso a strutture specialistiche, consentendo un minor impegno economico per la collettività e migliorando il livello di benessere dei cittadini. Intendeva inoltre favorire la libera circolazione dei professionisti in Europa, garantendo adeguati standard di formazione professionale per il reciproco riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli tra gli Stati membri, i quali venivano, quindi, invitati ad ottemperare ai bisogni di formazione non completamente soddisfatti durante il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Successivamente, con il D.Lgs. 18 agosto 1999, n. 368 e con le integrazioni e modifiche apportate allo stesso dal D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277, il Corso da biennale è diventato triennale ed è stato finalizzato al conseguimento del diploma di Formazione Specifica in Medicina Generale, che è andato a sostituire il vecchio attestato.

Il primo corso triennale ha avuto inizio con il triennio 2003-2006: in questo contesto la Medicina Generale viene a collocarsi a un livello specialistico, venendo riconosciuta come disciplina con peculiari contenuti, competenze e attitudini, nonostante il titolo conferito non sia rilasciato da un’autorità accademica.

Il corso ha, dunque, ora durata triennale ed è organizzato e attivato dalle Regioni in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 368/1999 e ss.mm.ii. e ai principi fondamentali definiti dal Ministero della Salute per la disciplina unitaria del sistema.

L’attivazione del Corso e la determinazione dei posti disponibili per ciascuna Regione, avviene d’intesa tra le Regioni e il Ministero della Salute in relazione al fabbisogno previsto e alle risorse disponibili.

L’ammissione allo stesso avviene a seguito di concorso, che si svolge in un giorno e ora unici su tutto il territorio nazionale, fissati dal Ministero della Salute, nelle sedi stabilite da ciascuna Regione. In base al punteggio conseguito da ciascun candidato viene formata una graduatoria regionale secondo il cui ordine vengono chiamati i medici ammessi fino a concorrenza dei posti disponibili.

L’art. 24 del D.Lgs. n. 368/1999, come modificato dal D.Lgs. n. 277/2003, prevede che il diploma si consegue a seguito di un corso di Formazione Specifica in Medicina Generale della durata di tre anni.

Il Corso di Formazione Specifica prevede un totale di almeno 4800 ore di cui 2/3 rivolti alle attività formative di natura pratica. I periodi di formazione dell’attività pratica sono previsti nello stesso D.Lgs. 368/99 e ss.mm.ii; per l’attività teorica sono stati previsti oltre ai seminari anche alcune ore di studio e ricerca.

Secondo l’art. 1 del D.M. 7/3/2006  “il corso è strutturato a tempo pieno”, questo implica che il medico in formazione partecipi alla totalità delle attività per l’intera durata della settimana lavorativa e per tutto l’anno.

Ne consegue che non è permesso esercitare attività libero-professionali ed ogni rapporto convenzionale, precario o di consulenza con il Servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche o private anche di tipo saltuario o temporaneo. Inoltre, durante la frequenza del corso, non è possibile iscriversi o frequentare corsi di specializzazione o dottorati di ricerca.

Le uniche attività consentite sono quelle previste dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) che, all’art. 19, comma 11, stabilisce che: “I laureati in Medicina e Chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il SSN ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma occupati solo in caso di carente disponibilità di medici già iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica”.

Il Corso inizia entro il mese di novembre e si conclude, compreso lo svolgimento dell’esame finale, entro il 30 ottobre del triennio successivo. La formazione non può concludersi prima del 30 settembre del terzo anno (art. 26, comma 5, D.Lgs 277/03).

L’esame finale deve essere svolto alla fine del corso e, comunque, entro la fine dell’anno solare in modo da permettere ai medici in formazione l’inserimento nella graduatoria regionale per la medicina generale entro il 31 gennaio dell’anno successivo (art. 14, comma 4, del D.M. Salute 7 marzo 2006).

Il rispetto del termine di cui sopra si rende necessario in quanto i medici da incaricare per la medicina generale sono individuati in base ad una graduatoria per titoli, di validità annuale, predisposta a livello regionale dall’Assessorato alla Sanità.

Ai fini dell’inclusione nella graduatoria i medici devono trasmettere a mezzo procedura telematica definita dalla Regione, entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, all’Assessorato regionale alla Sanità, o alla Azienda Sanitaria individuata dalla Regione, una apposita domanda, che deve essere ripresentata poi ogni anno.

Ai fini della determinazione del punteggio valido per la graduatoria sono valutati i titoli accademici, di studio e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, oltre al punteggio per il titolo di formazione in medicina generale, previsto dal D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368.

I medici che aspirano all’iscrizione nella graduatoria devono possedere, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda (che, come detto, scade ogni anno in data 31 gennaio), i seguenti requisiti:

  1. a) cittadinanza italiana o di altro Paese appartenente alla UE, incluse le equiparazioni disposte dalle leggi vigenti;
  2. b) iscrizione all’Albo professionale;
  3. c) titolo di formazione in medicina generale, o titolo equipollente, come previsto dal D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e successive modifiche e integrazioni. (Possono altresì presentare domanda di inserimento in graduatoria i medici che nell’anno acquisiscono il titolo di formazione. Il titolo deve essere posseduto ed autocertificato entro il 15 settembre ai fini dell’inserimento nella graduatoria provvisoria).

Dopo la presentazione delle domande, l’amministrazione regionale o l’Azienda Sanitaria individuata dalla Regione, sulla base dei titoli e dei criteri di valutazione di cui all’articolo 16 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina del rapporto con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del d.lgs n. 502 del 1992 e ss.mm.ii. (all.12), predispone la graduatoria, specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito ed evidenziando l’eventuale possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale.

La graduatoria provvisoria è resa pubblica entro il 30 settembre di ogni anno sul sito istituzionale della Regione. Entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare all’Assessorato regionale alla Sanità, o alla Azienda Sanitaria individuata dalla Regione, istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria.

La graduatoria definitiva è approvata dall’Assessorato regionale alla Sanità che provvede alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale entro il 30 novembre di ciascun anno. La graduatoria ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo.

Le Aziende, fatte salve diverse determinazioni in sede di AIR relativamente alla tempistica, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, pubblicano sul proprio sito istituzionale un avviso per la predisposizione di graduatorie aziendali di medici disponibili all’eventuale conferimento di incarico provvisorio, a tempo determinato o all’affidamento di sostituzione, secondo il seguente ordine di priorità:

  1. a) medici iscritti nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio;
  2. b) medici che abbiano acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale (questa è l’ipotesi in cui verrebbero a trovarsi i ricorrenti se si dovesse accedere alla tesi sostenuta dalla Regione di conclusione del corso in data 01.03.2021).

Ciò premesso, si rappresenta che la paventata conclusione del corso di formazione specifica in medicina generale 2017/2020 solo in data 01.03.2021 è assolutamente illegittima, in quanto si pone in aperto contrasto con la normativa che regola il corso in oggetto.

Infatti, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 368/1999, “Il corso inizia entro il mese di novembre e si conclude, compreso lo svolgimento dell’esame finale, entro il 30 ottobre del triennio successivo”.

Dello stesso tenore è l’art. 14 del Decreto del Ministro della Salute 7 marzo 2006, ai sensi del quale “I  corsi  di formazione sono avviati non oltre il 30 novembre e durano 36 mesi […] l’esame finale deve essere svolto a fine corso e, comunque, entro la fine dell’anno solare in modo da permettere ai medici in formazione l’inserimento nella graduatoria regionale per la medicina generale entro il 31 gennaio dell’anno successivo”.

Come si evince da tale ultimo articolo, la previsione della fine del corso entro la fine dell’ultimo anno solare (nel nostro caso l’anno 2020) ha la finalità di consentire ai medici in formazione l’inserimento nella graduatoria regionale per la medicina generale entro il 31 gennaio dell’anno successivo.

Infatti, se il corso non dovesse terminare entro la fine dell’anno solare, ai ricorrenti ciò non sarebbe permesso, o in caso di inserimento con riserva, gli stessi verrebbero comunque ad essere postergati – negli affidamenti degli incarichi – rispetto a chi dovesse aver già concluso entro la fine del 2020 il corso di formazione. Il tutto con grave nocumento per la prosecuzione della loro carriera.

Peraltro, alla Regione tale obbligo era noto, tanto è vero che all’art. 14 del bando di concorso pubblico, per esami, per l’ammissione al corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020, approvato con DDG n. 3412 del 30.03.2017, era espressamente previsto che “Il corso di formazione specifica in medicina generale 2017-2020 inizia entro il mese di novembre 2017, ha durata di tre anni (ovverosia deve concludersi entro il 2020)”.

Obbligo ribadito dal Disciplinare Generale del Corso, approvato con D.D.G. n. 12362 del 09.11.2017 (all.13), il quale aveva chiaramente sancito che “L’avvio del Corso di formazione è prevista per il mese di Dicembre 2017 al fine di consentire il conseguimento del diploma di formazione specifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di inizio […] L’esame finale deve essere svolto a fine corso e, comunque, entro la fine dell’anno solare in modo da permettere ai medici in formazione l’inserimento nella graduatoria regionale per la medicina generale entro il 31 gennaio dell’anno successivo”.

Sicché appare inspiegabile come, a pochi mesi dalla conclusione del corso, la Regione sostenga – in aperto contrasto con la normativa sopra citata – che il corso si concluderà solo in data 01.03.2021 e non entro la fine dell’anno solare 2020.

Né appare ammissibile, al contrario di quanto sostenuto dalla Regione stessa, che tale conclusione oltre i termini di legge possa trovare giustificazione a causa del tardivo inizio del corso, avvenuto solo in data 01.03.2018.

Infatti, tale assunto si pone in aperto contrasto sia con i principi di economicità, efficacia ed efficienza che reggono l’azione amministrativa e che costituiscono il corollario del canone di buon andamento della pubblica amministrazione previsto dall’art. 97 Cost., che con il principio comunitario c.d. “estoppel”, che vieta all’amministrazione di opporre al destinatario dell’atto le conseguenze di un proprio inadempimento (principio positivizzato nell’art. 10-bis legge n. 241 del 1990), nella specie rappresentato dal tardivo inizio del corso di formazione (Tar Lazio, Roma, 30.04.2020, n. 4529).

Né vi sono dubbi che l’inizio tardivo sia da addebitare esclusivamente alla condotta inadempiente della Regione Calabria. Basti pensare al fatto che soltanto in data 20.12.2017, ovverosia 8 giorni prima rispetto all’inizio del corso che era stato preventivato per il 28.12.2017 (si veda all. 6 cit.), l’Ente approvava l’avviso pubblico per la selezione dei docenti del corso medesimo (all.14).

Inoltre, la conclusione oltre i termini di legge verrebbe a configurare – per le ragioni sopra esplicate – anche la violazione del legittimo affidamento ingenerato in capo ai ricorrenti sulla tempestiva conclusione dello stesso.

Occorre poi considerare che gli iscritti hanno ormai quasi raggiunto il monte ore complessivo di attività pratiche previste dall’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 per la conclusione del corso di formazione.

Infatti, l’art. 4 del d.l. 9 marzo 2020 n. 14, recante “Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta”, ha previsto che “per la durata dell’emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri  del  31  gennaio 2020, i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante  la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica e della guardia medica turistica e occupati fino alla fine della durata dello stato  di  emergenza.  Le  ore  di  attività svolte dai suddetti medici dovranno essere considerate  a  tutti  gli effetti  quali  attività  pratiche,  da  computarsi  nel  monte  ore complessivo  previsto  dall’articolo  26,  comma   1,   del   decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”.

Cosa che la stessa Regione ha riconosciuto nella nota n. 144411 del 24.04.2020 (all.9 cit.), nella quale ha fatto presente che “Per quanto riguarda le attività pratiche dei predetti corsi di formazione, si sottolinea che i corsisti stanno già svolgendo in ambito territoriale, ospedaliero e di igiene pubblica, per la gestione dell’emergenza COVID-19, che sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computarsi nel monte ore complessivo, previsto dall’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”. E che, da ultimo, è stato confermato anche dal Ministero della Salute con nota del 20.05.2020 (all.15).

Sicché, non sussiste alcun ostacolo di ordine pratico nè giuridico per la conclusione del corso nei termini di legge.

Da ultimo, cosa ancor più importante, si rappresenta che nelle altre Regioni – come ad esempio la Toscana, la Campania e il Molise (all.16) – il corso è iniziato nei termini di legge e si concluderà entro la fine del 2020. Pertanto, se – come sostenuto dalla Regione Calabria – il corso dovesse concludersi a marzo del 2021, gli iscritti si troverebbero a dover subire un’ingiustificata disparità di trattamento, in aperta violazione dell’art. 3 Cost., rispetto ai colleghi delle altre Regioni, che arrecherebbe agli stessi un pregiudizio grave e irreparabile, esclusivamente riconducibile alle condotte della Regione, in considerazione sia delle occasioni di lavoro che gli stessi perderebbero col trascorrere del tempo e sia per la mancata acquisizione della professionalità legata all’esercizio della professione medica.

Pregiudizio che, peraltro, come già fatto presente alla Regione, è stato anche evidenziato ed accertato dalla più recente giurisprudenza amministrativa (Tar Lazio, Roma, Sezione Terza Quater, ord. n. 2606 e 2607/2020).

2.= In via subordinata, risarcimento del danno

Nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Organo giudicante non dovesse ritenere possibile accordare ai ricorrenti la tutela in forma specifica richiesta, si chiede, in via subordinata, la condanna della Regione al risarcimento dei danni che i ricorrenti dovranno sopportare per la conclusione tardiva del corso.

Infatti, rispetto ai colleghi delle altre Regioni che termineranno il corso nei termini di legge, gli odierni ricorrenti verranno ammessi con riserva nelle graduatorie.

Ciò comporterà per gli stessi la perdita dei posti banditi dalle aziende sanitarie, in quanto nelle graduatorie aziendali di medici disponibili all’eventuale conferimento di incarichi provvisori, a tempo determinato o all’affidamento di sostituzioni, i ricorrenti si troveranno penalizzati in base all’ordine di priorità, il quale prevede che vengano chiamati prima i medici iscritti, senza riserva, nella graduatoria regionale secondo l’ordine di punteggio e, solo dopo l’esaurimento di tale graduatoria, i medici che hanno acquisito il titolo di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale (la quale si ribadisce scade il 31 gennaio di ogni anno).

Quanto sopra è dimostrato inconfutabilmente dal recentissimo avviso pubblico emanato con determinazione n. 5115 del 26 marzo 2020 del Responsabile del Servizio Assistenza Territoriale delle Aziende USL della Regione Emilia-Romagna (all.17).

Tale situazione produce chiaramente un grave nocumento alla prosecuzione della carriera dei ricorrenti, i quali perderebbero, rispetto ai colleghi delle altre regioni, ingiustificatamente e non certo per loro colpa un intero anno di vita lavorativa, con tutte le conseguenze in termini di mancata percezione della retribuzione (pari ad una media annua di € 62.957,16 – all.18), dei rispettivi contributi anche a fini pensionistici, nonché di danno curriculare (relativo, in particolare, alla mancata maturazione di titoli di servizio da far valere come punteggi valutabili ai fini della formazione delle successive graduatorie regionali degli anni a venire) .

*** *** ***

Tutto ciò premesso e considerato, i dottori xxx come sopra rappresentati, difesi e domiciliati

RICORRONO

all’Ill.mo Giudice adito, affinché, previa fissazione dell’udienza di rito, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

1.= Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, il diritto dei ricorrenti a concludere il corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 entro la fine dell’anno solare 2020 cosi da consentire agli stessi l’inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale entro il 31 gennaio dell’anno successivo;

2.= Per l’effetto, condannare la Regione Calabria a concludere il corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 entro la fine dell’anno solare 2020 cosi da consentire ai ricorrenti l’inserimento nelle graduatorie regionali per la medicina generale entro il 31 gennaio dell’anno successivo;

3.= In via subordinata, condannare la Regione Calabria a risarcire tutti i danni subiti e subendi da parte dei ricorrenti, come specificati in narrativa, in caso di mancata conclusione del corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 entro la fine dell’anno solare 2020 e conseguente impossibilità degli stessi di essere inseriti nelle graduatorie regionali per la medicina generale entro il 31 gennaio dell’anno successivo o, comunque, di loro inserimento in via postergata rispetto a chi ha conseguito il corso di formazione specifica in medicina generale triennio 2017/2020 entro la fine dell’anno solare 2020.

Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

In via istruttoria si depositano:

  1. Bando di ammissione;
  2. DDG n. 7191 del 04.07.2017 con cui venivano riaperti i termini di iscrizione;
  3. DDG n. 10232 del 19.09.2017 con cui è stato pubblicato elenco ammessi ed esclusi;
  4. Avviso prova scritta;
  5. Graduatoria di merito;

5bis. Graduatoria rettificata;

  1. Comunicazione inizio corso in data 28.12.2017;
  2. Convocazione inizio corso in data 01.03.2018;
  3. Articoli di giornale sui disagi subiti dai corsisti;
  4. Diffida del 20.04.2020;
  5. Nota n. 144411 del 24.04.2020 della Regione Calabria;
  6. Risposta alla nota n. 144411 della Regione Calabria;
  7. Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporto con i medici di medicina generale;
  8. Disciplinare del corso di formazione;
  9. Avviso pubblico per la selezione dei docenti;
  10. Nota del 20.05.2020 del Ministero della Salute;
  11. Comunicazione di inizio corso nelle altre Regioni;
  12. Avviso pubblico emanato con determinazione n. 5115 del 26 marzo 2020;
  13. Documento del sindacato dei medici italiani.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. mod. si dichiara che il contributo unificato è pari ad euro 259,00

Catanzaro, 9 giugno 2020

Prof. Avv. Paolo Falzea

Prof. Avv. Andrea Lollo

Avv. Umberto Frangipane