ALTO PATROCINIO MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITÀ E RICERCA DELLA REPUBBLICA ITALIANA DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA
DEUTSCHES ARCHÄOLOGISCHES INSTITUT ROM

UNIVERSITÀ MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA DI GIURISPRUDENZA ECONOMIA E SCIENZE UMANE LABORATORIO DI EPIGRAFIA E PAPIROLOGIA GIURIDICA

«LA VILLA DEL GIURISTA» SULL’ANIENE E I SUOI AFFRESCHI: LA SCOPERTA DELLA ‘FORMULA DI MUCIO SCEVOLA’ E L’INVENZIONE DELLE AZIONI CON INTENTIO CERTA ALL’ORIGINE DEL PROCESSO FORMULARE

Giovedì 19 Settembre 2019 avrà luogo a Roma un Convegno sugli aspetti archeologici, storici, artistici e giuridici, che coinvolgono la scoperta della ‘Villa del Giurista’, Convegno aperto agli studiosi di tutte le discipline e tecniche d’indagine della Scienza dell’Antichità, che possano concorrere alla comprensione dei reperti e alla ricostruzione storica. L’articolo allegato1 costituisce l’annuncio e la relazione preliminare su una scoperta di straordinario valore anzitutto per la storia del diritto romano, ma anche per l’archeologia, la conoscenza della pittura romana e la sua committenza del I secolo a.C. e per l’interpretazione dell’ideologia tardorepubblicana. La partecipazione è gratuita, ma ragioni di organizzazione, accesso e capienza della sala conferenze ci impongono di ammettere solo chi avrà compilato e restituito la scheda allegata alla presente. A chi avrà compilato la scheda saranno inviate le successive comunicazioni e il programma del Convegno. Dopo avere inviato la scheda di iscrizione, ciascun partecipante – se lo desidera – potrà spedire all’indirizzo formulamuciana.dair@unirc.it per email o wetransfer un proprio saggio scientifico in formato pdf + word, entro il 30 giugno 2019. Il saggio potrà essere scritto in francese, inglese, italiano, portoghese, spagnolo, tedesco. Gli organizzatori, dopo che il saggio ricevuto sarà stato approvato, lo invieranno per email a tutti i partecipanti iscritti al Convegno. A conclusione del Convegno, gli Autori avranno uno spazio di tempo di qualche mese per operare modifiche al proprio saggio in conseguenza del dibattito. Infine il saggio, previa valutazione anonima, sarà pubblicato negli Atti del Convegno. Roma – Reggio Calabria 18.01.2019
Prof. Felice Costabile Direttore del Laboratorio di Epigrafia e Papirologia Giuridica dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria
Prof. Ortwin Dally
Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts Rom

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1 F. COSTABILE (con due saggi di C. ANGELELLI – S. MUSCO e di G. BARATTA e due note tecniche di M.L. SANTARELLI e di M. FERRARA), L’archetipo di formula processuale dell’Editto «Iudex esto. Si paret…»: l’invenzione di Mucio Scevola delle azioni con intentio certa. La scoperta degli affreschi della ‘Villa del Giurista’ sull’Aniene a Roma, «Minima Epigraphica et Papyrologica» XXI (2018) 23, «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER Editore, pp. 9-126.

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ANNO XXI 2018 FASCICOLO 23
LABORATORIO DI EPIGRAFIA E PAPIROLOGIA GIURIDICA RIVISTA DI DIRITTO ROMANO E DI DIRITTI DELL’ANTICHITÀ
«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER EDITORE IN ROMA
Minima Epigraphica et Papyrologica
© Copyright 2018 «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER Via Marianna Dionigi, 57 – 00193 Roma
Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione di testi e illustrazioni senza il permesso scritto dell’Editore.
Minima epigraphica et papyrologica: taccuini della cattedra e del laboratorio di epigrafia e papirologia giuridica dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria e dell’Università degli Studi di Catanzaro «Magna Græcia». A.1, fasc. 1(1998)- . – Roma: «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER 1998- . – v.; 21 cm. – Periodicità annuale.
ISBN CARTACEO: 978-88-913-1736-0 ISBN DIGITALE: 978-88-913-1738-4
CDD 930.1 1. Epigrafia / Diritto Romano
ISSN 1128-2134
SOMMARIO
Editoriale: XXI anno nuova serie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p. 7
FELICE COSTABILE (con due saggi di CLAUDIAANGELELLI – STEFANO MUSCO e di GIULIA BARATTA e due note tecniche di M. LAURA SANTARELLI e di MASSIMILIANO FERRARA), L’archetipo di formula processuale dell’Editto «Iudex esto. Si parret…»: l’invenzione di Mucio Scevola delle azioni con intentio certa. La scoperta degli affreschi della ‘Villa del Giurista’ sull’Aniene a Roma . . . . . . . . . » 9 I.1. La straordinarietà della scoperta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9 I.2. L’attesa di una fonte per la conoscenza dell’alba dell’agere per formulas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 12 II.1. Pitture Frammentarie dallo scavo della Villa del ‘Cavalcavia di Salone’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 17 II.2. Il contesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 18 II.3. I frammenti pittorici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 21 II.4. Le rappresentazioni di instrumenta scriptoria e di instrumentum inscriptum negli affreschi della Villa. Studio preliminare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 26 II.5. Nota tecnica. Caratterizzazione degli intonaci della Villa del ‘Cavalcavia di Salone’ . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 39 II.6. Analisi chimico-fisiche e pertinenza dei frammenti agli affreschi con instrumenta scriptorium e inscriptum ovvero con altri soggetti figurativi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 43 II.7. Fasi della villa e identità del suo costruttore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 48 III.1. Il papiro del memorandum sumptuarium: la frugalità di Quinto Mucio Scevola e il suo esemplare rispetto per la lex Fannia sumptuaria. Nota tecnica sul concetto neoclassico di ‘numerario’ . . . . . . . . . . . . . . » 58 III.2. La fictio del memorandum dipinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 73 IV. La Formula Muciana: testo e invenzione dell’archetipo dell’intentio certa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 77 IV.1. Paleografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 77 IV.2. Grammatica et iuridica quaedam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 82
IV.3. La formula Muciana nel momento di passaggio dal processo per legis actiones a quello formulare . . . . . . . » 86 IV.4. Il significato di ‘formula’ nell’inscriptio «Formula Muccii Scaeu(o)lae» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 89 IV.5. L’invenzione dell’archetipo dell’intentio certa nei iudicia legitima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 92 IV.6. L’ambito della Formula Muciana: esclusione delle actiones con intentio incerta e bonae fidei e pertinenza all’ordo iudiciorum priuatorum con stretta corrispondenza fra pretesa dell’intentio e condemnatio . . . . . . . . » 95 V. Valore della Formula Muciana nella storia del processo romano, significato della sua invenzione e identità del suo autore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100 V.1. L’uso della scrittura della formula Muciana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100 V.2. Chi era il Mucio Scevola autore della formula? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 101 V.3. La caratterizzazione giurisprudenziale degli affreschi e il loro messaggio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 104 V.4. Il committente del programma figurativo degli affreschi: il significato della citazione di Muccius Scaeu(o)la e degli auditores della Scuola Muciana attorno al 60-40 a.C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 108 V.5. L’attività giurisprudenziale di Quinto fra i principi di certezza formale del diritto e buona fede alla luce della formula Muciana (e la sua ‘rappresentazione simbolica’ all’ombra di Aulo Ofilio?) . . . . . . . . » 109 VI. La salvaguardia dei reperti e il proseguimento della ricerca sulla ‘Villa del Giurista’ sull’Aniene. Ringraziamenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 115 VII. Abbreviazioni Bibliografiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 117
SIMONE PASTOR, Traiano l’ultimo dei Flavi? Nessi familiari e dinamiche gentilizie nelle successioni imperiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 127
MARC MAYER I OLIVÉ, Sobre AE 1899, 140: nueva lectura de una inscripción sobre tegula de Villafranca de los Barros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 147
TRISTIA ANGELA DONATI (31.1.1942-13.10.2018) Laudatio funebris (di Giovanni Brizzi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 157 In memoriam (di Antonio Sartori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 160 Fra le righe dell’ultima lettera che mi scrisse (di Felice Costabile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 162
LÆTA Marcus Mayer y Olivé Septuagenarius. Cultura epigráfica y cultura literaria en el mundo romano(di Felice Costabile) » 165 Johannes Mennella Genuensis Septuagenarius (di Felice Costabile) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 169 Marius Amelotti Genuensis ‘Nonaquinquegenarius’ (di Rossella Laurendi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 173
Minima Epigraphica et Papyrologica XXI (2018) 23 [stampato dicembre 2018] 9
FELICE COSTABILE
L’ARCHETIPO DI FORMULA PROCESSUALE DELL’EDITTO «IVDEX ESTO. SI PARRET …»: L’INVENZIONE DI MUCIO SCEVOLA DELLE AZIONI CON INTENTIO CERTA
LA SCOPERTA DEGLI AFFRESCHI DELLA ‘VILLA DEL GIURISTA’ SULL’ANIENE A ROMA
con due saggi di CLAUDIA ANGELELLI – STEFANO MUSCO e di GIULIA BARATTA e due note tecniche di M. LAURA SANTARELLI e di MASSIMILIANO FERRARA
I.1. La straordinarietà della scoperta. I.2. L’attesa di una fonte per la conoscenza dell’alba dell’agere per formulas. II.1. Pitture Frammentarie dallo scavo della Villa del ‘Cavalcavia di Salone’. II.2. Il contesto. II.3. I frammenti pittorici. II.4. Le rappresentazioni di instrumenta scriptoria e di instrumentum inscriptum negli affreschi della Villa. Studio preliminare. II.5. Nota tecnica. Caratterizzazione degli intonaci della Villa del ‘Cavalcavia di Salone’. II.6. Analisi chimico-fisiche e pertinenza dei frammenti agli affreschi con instrumenta scriptorium e inscriptum ovvero con altri soggetti figurativi. II.7. Fasi della villa e identità del suo costruttore. III.1. Il papiro del memorandum sumptuarium: la frugalità di Quinto Mucio Scevola e il suo esemplare rispetto per la lex Fannia sumptuaria. Nota tecnica sul concetto neoclassico di ‘numerario’. III.2. La fictio del memorandum dipinto. IV. La Formula Muciana: testo e invenzione dell’archetipo dell’intentio certa. IV.1. Paleografia. IV.2. Grammaticaet iuridica quaedam. IV.3. La formula Muciana nel momento di passaggio dal processo per legis actiones a quello formulare. IV.4. Il significato di ‘formula’ nell’inscriptio«Formula Muccii Scaeu(o)lae». IV.5. L’invenzione dell’archetipo dell’intentio certa nei iudicia legitima. IV.6. L’ambito della Formula Muciana: esclusione delle actiones con intentio incerta e bonae fidei e pertinenza all’ordo iudiciorum priuatorum con stretta corrispondenza fra pretesa dell’intentio e condemnatio. V. Valore della Formula Muciana nella storia del processo romano, significato della sua invenzione e identità del suo autore. V.1. L’uso della scrittura della formula Muciana. V.2. Chi era il Mucio Scevola autore della formula? V.3. La caratterizzazione giurisprudenziale degli affreschi e il loro messaggio. V.4. Il committente del programma figurativo degli affreschi: il significato della citazione di Muccius Scaeu(o)la e degli auditoresdella Scuola Muciana attorno al 60-40 a.C. V.5. L’attività giurisprudenziale di Quinto fra i principi di certezza formale del diritto e buona fede alla luce della formula Muciana (e la sua ‘rappresentazione simbolica’ all’ombra di Aulo Ofilio?). VI. La salvaguardia dei reperti e il proseguimento della ricerca sulla ‘Villa del Giurista’ sull’Aniene. Ringraziamenti. VII. Abbreviazioni Bibliografiche
I.1. La straordinarietà della scoperta.
A una decina di Km fuori delle mura di Roma, sotto il ‘Cavalcavia di Salone’ dell’A24 (fig. 1), è stata scavata una villa suburbana, costruita sul finire del II secolo a.C. presso le cave di tufo rosso e a un centinaio di metri da un porticciolo fluviale sull’Aniene: sono stati così scoperti alcuni frammenti d’intonaco dipinto con rappresentazioni e iscrizioni di straordinario interesse per lo storico del diritto romano.
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Infatti, in uno degli affreschi, benché ridotto a due grandi lacerti e a cinque frammentini del medesimo soggetto, si vedono, rappresentate fra vari paraphernalia e instrumenta scriptoria, anche alcune tabelle cerate. Due di queste costituiscono un dittico aperto con titulus pictus imitante la grafia incisa dallo stilo sulla cera rossa: vi è trascritto soltanto un ‘initium’, una sorta di archetipo o di prototipo di un’intera fattispecie di formulae processuali dell’Edictum praetorisde iurisdictione1. Era questo un lungo testo costituito da formule, dipinto su tabulae dealbatae, affisso in pubblico nel foro quale ‘codice di procedura civile’ – mi sia consentito usare impropriamente il lessico moderno per renderne l’idea ai profani – dal quale scegliere, per così dire, l’«articolo» adeguato per intentare un processo (agere per formulas). Tale ‘prototipo’ o ‘archetipo’ dal valore simbolico consiste nella datio iudicis in forma anonima, cioè senza il nome personale del giudice (iudex esto), seguìta dall’incipit(si paret) comune a tutta una categoria di azioni processuali dell’Albo pretorio, categoria la cui ‘paternità’ l’iscrizione stessa attribuisce a un Muccius Scaeu(o)la, del quale è omesso il praenomen, abitualmente indicato come primo dei tria nomina Romanorum. La rappresentazione del dittico cerato aperto lascia dunque leggere le parole «Iudex esto. Si parret …» dipinte sulla pagina 2 cerata della tabella I del dittico, e sulla pagina 3 della tabella II l’iscrizione «Formula Mucci Scaeu(o)lae».Tuttavia questi sette vocaboli comunicavano un intero universo a chi sapesse intenderli, esattamente come accade con i tanti graffiti conservati nelle città sepolte dal Vesuvio, dove l’incipit di un’opera famosa o di versi particolarmente celebri, come quelli dell’Eneide o del De rerum natura, induceva il lettore occasionale a identifcare in Virgilio o in Lucrezio il poeta2 e a proseguire a memoria la recita. Insomma, è come se oggi un letterato facesse dipingere sulla parete del suo studio le sole parole «Nel mezzo del cammin …» e sotto «Versi dell’Alighieri»: tutti – o almeno tutti gli italiani, spero – saprebbero a memoria la prima
Mutuo l’espressione da D. 1.2.2.44: Nam de legibus XX libros [Ofilius] primus conscribit: de iurisdictione idem edictum praetoris primus di-1 ligenter composuit, nam ante eum Seruius duos libros ad Brutum perquam breuissimos ad edictum subscriptos reliquit; su cui vedi: FALCONE,Ofilio 1996, pp. 101- 106, in particolare per la tradizione codicologica; TORRENT, Ofilius 2017, pp. 37-62 (in part. pp. 42 ss.). Exempli causa: V. HUNINK, Felice è questo luogo!, Roma 2013, pp. 46 nr. 66, 48 nr. 75, 49 nr. 78, 50 nrr. 82-83, 212 nr. 724,2
Fig. 1. Posizione della ‘Villa del Giurista’ sotto il ‘Cavalcavia di Salone’ dell’A24 presso l’Aniene.
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L’ARCHETIPO DI FORMULA PROCESSUALE DELL’EDITTO «IVDEX ESTO. SI PARRET …»: L’INVENZIONE DI MUCIO SCEVOLA DELLE AZIONI CON INTENTIO CERTA
terzina di quell’inizio, e non avrebbero dubbi né sul fatto che quei versi appartengono a un’opera intitolata ‘Divina Commedia’, né sull’identità di quell’Alighieri, subito riconoscibile in Dante e in nessun altro che abbia portato quel cognome. Soltanto gli specialisti, però, saprebbero continuare a recitare i susseguenti versi, analizzarli stilisticamente e linguisticamente, compararli e contestualizzarli storicamente. Parimenti, se un fisico facesse dipingere nel suo laboratorio «E = mc2» e sotto «Formula di Einstein»: tutti saprebbero che l’autore si chiamava Albert e capirebbero trattarsi dell’equazione che stabilisce l’equivalenza e il fattore di conversione tra l’energia e la massa di un sistema fisico, ma solo i meno sprovveduti continuerebbero col dire che ‘E’ indica l’energia contenuta o emessa da un corpo, ‘m’ la sua massa e ‘c’ la costante velocità della luce nel vuoto, e solo gli esperti che tale equazione fu enunciata nel 1905 nell’ambito della relatività ristretta e che cosa quest’ultima sia. Questi paragoni potranno dare al profano un’idea dell’universo, per restare nell’immagine einsteiniana, che le poche parole della ‘Formula di Mucio Scevola’erano in grado di suggerire al lettore antico, come ancora al moderno, benché per noi ne sia ragionevolmente chiara solo la classificazione tecnico-processuale nell’Editto pretorio, non altrettanto la contestualizzazione storica. Sento l’esigenza di scusarmi anzitutto con i miei colleghi docenti di diritto romano se, come ho appena fatto, ricorrerò ad accostamenti o a chiarimenti che sembreranno superflui, elementari o perfino banali a chiunque abbia familiarità con gli studi storico-giuridici, ma il tema affrontato, e i documenti senza confronti qui per la prima volta pubblicati, coinvolgono specializzazioni della ricerca scientifica assolutamente diverse fra loro, comportando un’indagine interdisciplinare fra molteplici settori del sapere. Sia gli autori sia i potenziali lettori di questo saggio appartengono a differenti ambiti disciplinari e pertanto, mancando oggi quell’unità dell’Altertumswissenschaft, che caratterizzò la formazione culturale degli scienziati umanisti fino agli anni Cinquanta del Novecento, mi trovo nella necessità di farmi comprendere da tutti. Benché consapevole che probabilmente tutti deluderò, sembrando talvolta scontato e semplice ai giusromanisti e comunque difficilmente comprensibile agli altri – storici, archeologi, epigrafisti, storici dell’arte, restauratori – pure non mi sottrarrò al tentativo. Sono consapevole che anche gli storici del diritto si troveranno a loro volta in difficoltà, quando dovranno comprendere le ragioni tecniche degli altri specialisti nella motivazione delle cronologie di fondazioni, di pavimenti e di affreschi, delle fasi di vita di quella, che non esito a battezzare la ‘Villa del Giurista’ sull’Aniene: il concorso delle connesse indagini solo a uno sguardo superficiale può apparire estraneo o indifferente alla ricerca giuridica, mentre la condiziona e la orienta consentendo – se non sempre di trovare la soluzione – quantomeno d’impostare alternative o di richiedere e avviare indagini scientifiche suscettibili di dare risposta ai quesiti storici o comunque di approfondire la conoscenza. Le stratigrafie archeologiche, l’analisi degli intonaci, l’inquadramento stilistico degli affreschi contribuiranno in modo determinante al tentativo d’identificare il costruttore della villa, il committente del ‘programma pittorico’, le sue finalità ‘propagandistiche’ o celebrative e i destinatari dell’esibizione spettacolare in generale di cultus atque humanitas3, e nello specifico di tradizione giuridica, che si voleva offrire con la raffigurazione di un preciso apparato
Mutuo da Caes., De bello Gallico I 1.3
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strumentale della scrittura e con la citazione del linguaggio tecnico del processo formulare romano, in un contesto di epigrafi su tabelle cerate, che menzionavano giuristi come Mucio Scevola, Publio Rut[ilio Rufo], probabilmente [Aq]uilio (Gallo) e altri. Di tale complesso ‘programma iconografico’, unico nella sua specie, in base alle nostre conoscenze, ma coerente con il genere dell’apparato decorativo quale veicolo di messaggi e di ‘propaganda’ nelle ville romane della nobilitas patrizio-plebea – si pensi exempli gratiaalla Villa dei Papiri o dei Pisoni a Ercolano – noi ‘leggiamo’ soltanto una frazione e intravvediamo alcune altre particole, che fanno comprendere e rimpiangere la complessità dell’insieme andato perduto. Ad ogni modo, l’indagine dovrà partire dalla costruzione della villa: mi sembra dimostrabile che essa sia stata con ogni probabilità edificata da Quinto Mucio Scevola (circa 140-†82 a.C.), il celeberrimo giurista, pretore nel 98 e console nel 95, nonché Pontefice Massimo dall’89 fino al suo omicidio4. Fu costui figlio di un altro non meno illustre Mucius Scaeuola, politico e iuris prudens, Publius, anche lui pretore, nel 136, quindi console nel 133 e infine Pontefice Massimo dal 130 fino alla presunta data della morte nel 115 a.C.5. Benché negli anni Sessanta del Novecento una parte della Villa del ‘Cavalcavia di Salone’sia andata distrutta per la realizzazione dell’Autostrada A2 senza che ne fosse tratta documentazione alcuna, resto convinto che sia stato Quinto a edificarla per la sua dimensione comunque singolarmente ridotta, tale da esser segnalata come un unicum dalle fonti e attribuita a una peculiare e criticatissima scelta del suo costruttore Quinto. Cosicché, tenuto conto della perfetta compatibilità cronologica, tale unicità mi sembra ben corrispondere all’edificio scavato sotto il ‘Cavalcavia di Salone’ da Claudia Angelelli sotto la direzione di Stefano Musco della Soprintendenza Speciale per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma6.
I.2. L’attesa di una fonte per la conoscenza dell’alba dell’agere per formulas.
Nel 1884 Moriz Wlassak (fig. 2), nel suo Edict und Klageform, apparso a Jena, scriveva che «la scoperta di un esemplare dell’Albo pretorio amplierebbe in modo decisivo la nostra conoscenza del diritto romano, ed eliminerebbe d’un sol colpo l’oscurità che copre una parte delle nostre fonti»7.
Su Quinto Mucio Scevola cfr. KÜBLER, in REXVI.1 (1933), coll. 437-446 s.v. Muciusnr. 22; ELVERS – GIARO, in Der Neue Pauly VIII (2000),4 pp. 427-428 s.v. Mucius [I 9]; BONA, Cicerone 1985, pp. 205-279; RÜPKE, Römische Priester 2007, p. 168 nr. 2476; da ultimo vedi ora FERRARY , Una vita 2018, pp. 3-27. Su Publio Mucio Scevola cfr. KÜBLER, in RE XVI.1 (1933), coll. 425-428 s.v. Mucius nr. 17; T.R.S. BROUGHTON, The Magistrates 1951, pp.5 477, 487, 493, 403; GROβ, in Der Kleine Pauly 1979, coll. 1442-1443 s.v. Mucius nr. 6; indispensabile resta a tutt’oggi la magistrale trattazione di BONA, Sulla fonte 1973, pp. 425-480 = poi riedito in ID., Cicerone 1984, pp. 5-60; GUARINO, La coerenza 1981; RÜPKE, Römische Priester 2007, p. 168 nr. 2476; da ultimo PALMA, Publio Mucio 2011, pp. 129-137: DILIBERTO, La «gerarchia» 2018, pp. 163 ss., con vasta letteratura e dibattito critico. Cfr. anche la ragionata e dettagliatissima bibliografia di SCHIAVONE, Giuristi 1987, p. 193 n. 2, p. 201 n. 35. Rinvio al saggio che qui segue a firma dei suddetti Autori.6 WLASSAK, Edict 1884, p. 4, qui citato nella traduzione di BRETONE, Storia 1991, p. 143.7
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L’ARCHETIPO DI FORMULA PROCESSUALE DELL’EDITTO «IVDEX ESTO. SI PARRET …»: L’INVENZIONE DI MUCIO SCEVOLA DELLE AZIONI CON INTENTIO CERTA
Dell’Editto giurisdizionale del pretore, invero, nulla direttamente ci è arrivato né nella redazione che la tradizione attribuisce a Salvio Giuliano per ordine di Adriano attorno al 130 e.v., né nelle redazioni dei ueteres praetores repubblicani, ormai relegate in epoca imperiale nell’erudizione antiquaria, ma che ancora in età antonina Aulo Gellio8 poteva comunque legere atque cognoscere in bibliotheca templi Traiani. E per di più, tanto la trattazione gaiana nella versione postclassica o bizantina pervenutaci, quanto i brani dei giuristi tramandati dai compilatori giustinianei, hanno salvato ben pochi riferimenti al processo formulare, perché esso era sempre più desueto già dopo i Severi e quindi formalmente abrogato da Costanzo e Costante nel 342 d.C. con la c.d. aucupatio syllabarum9. Inoltre, le rarefatte testimonianze di documenti della prassi con formule edittali si ascrivono, infatti, all’età del principato, mentre le altre fonti in argomento si riducono alle Institutionesgaiane, d’epoca antonina ma pervenute attraverso il palinsesto veronese, già ritenuto di IV e ora attribuito al VI secolo10, non senza interventi postclassici sulla tradizione testuale, e ai coevi Digestagiustinianei, ancor più larghi d’interpolazioni negli excerpta dalle opere giurisprudenziali, tutte ad ogni modo d’età imperiale. Se la scoperta che qui s’illustra non colma l’immenso iato nella nostra conoscenza della storia del diritto romano, essa è comunque la prima e più antica testimonianza diretta dell’incipit di uno ‘schema formulare’ o ‘prototipo processuale’, ch’era applicato a formule dell’Albo pretorio. Fonti d’età repubblicana sull’Editto giurisdizionale del pretore, insomma, non se ne conoscevano e tutto ciò che s’è ricostruito e congetturato sulla sua struttura e plurisecolare formazione è inevitabilmente dedotto da autori di età imperiale, quasi integralmente tràditi e molto spesso tradìti dai Compilatori postclassici e giustinianei che ce li hanno trasmessi. Si apre dunque per la prima volta, grazie alla scoperta degli affreschi della ‘Villa del Giurista’ sull’Aniene, uno squarcio di luce sulla «vivace e complessa problematicità, che fu costante compagna nel tempo dell’elaborazione della formula – iudicium, ma che spesso siamo portati a trascurare, per privilegiare invece una prospettiva tranquillante
Gell., Noct. Att.XI 17.1. Sulla c.d. codificazione giulianea cfr. BRETONE,Storia1991, pp. 143-144 con bibliografia a n. 72, cui adde:CANCELLI,8 La codificazione 2010, p. 6. C. 2.57.1: Iuris formulae aucupatione syllabarum insidiantes cunctorum actibus radicitus amputentur. Sul dibattito se tale Costituzione abbia9 sancito una situazione preesistente o abbia avuto portata innovativa cfr. almeno: CUNEO,La legislazione 1997, pp. 90 ss.; GUARINO,Aucupatio1999, pp. 167 ss., il quale pensa che «la costituzione del 342 non sia stata una costituzione ‘abolitiva’ del processo formulare o del formalismo antico, ma sia stata solo una costituzione ‘confermativa’… di un’evoluzione giuridica già in corso da tempo nella prassi»; seguito da BASSANELLI SOMMARIVA, Costanzo 2001, pp. 1 ss. (anche on line). Per la cronologia del Gaio Veronese, diversamente datato fra il IV e il VI sec., rinvio a VARVARO, Per la datazione 2015, pp. 79-103.10
Fig. 2. Moritz Wlassak Brno 20.8.1854 Wien 24.4.1938.
FELICE COSTABILE
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e atemporale degli schemi edittali, in cui si propende, tutto sommato, ad assumere la formula nella sua ‘classicità’, come dato stabile, in cui … non sia possibile trovare, forse, le tracce di modelli di definizione dei compiti del giudice, di programmi di soluzione dei rapporti controversi agli albori dell’attività onoraria: rintracciare, se non dubbie ‘protoformule’ antiche, i fecondi ibridi esiti. Il discorso più genuino e completo in materia di formulae, quello del IV commentario gaiano, può ritenersi paradigmatico in questo senso, perché le incongruenze e le oscurità del Schulmeister sono particolarmente invitanti a cogliere la ricchezza storica, ossia la pluralità di prospettive di un processo che, ad un certo punto, ha assunto la forma a noi nota, ma che ha conosciuto moduli espositivi i cui risultati potevano essere differenti, influenzati, come furono, anche da fattori diversi da quelli che si riveleranno infine decisivi. Ciò si evidenzia, in modo eclatante, nei paragrafi su intentioe demonstratio»11. Queste parole di Chiara Buzzacchi, scritte nel 2007, riassumono bene lo ‘stato d’animo’, se così può dirsi, della dottrina romanistica, nonché le attese o speranze d’intere generazioni di giuristi del Novecento, da Vincenzo Arangio-Ruiz (fig. 4)12 a Fritz Schulz (fig. 3)13 fino a Marie Theres Fögen (fig. 5)14, sembrando oggi, oserei dire, ‘profetiche’15. Ora, infatti, siamo di fronte alla scoperta di ciò che – agli ‘albori di quell’attività onoraria’ la cui conoscenza c’è stata finora integralmente negata – può chiamarsi l’incipitdi un ‘archetipo’ condiviso da tutte le formule con intentio certa, la cui paternità è attribuita dal titulus pictus a uno dei grandi giuristi che portarono il nome di Mucio Scevola. Se non si sentì l’esigenza di scriverne il praenomen, ciò può essere stato perché se n’era persa la precisa memoria, o perché l’invenzione del ‘prototipo formulare’ era una più tarda e perciò vaga falsificazione propagandistica, o forse più semplicemente perché di quel personaggio era scontata la notorietà e dunque l’identificazione da parte dei colti abitanti e frequentatori della villa suburbana di famiglia, che ne vedevano rappresentato su tabelle cerate lo schema dell’Editto, frutto del suo ingegno giurisprudenziale.
BUZZACCHI, Demonstratio 2007, pp. 143-145; si veda anche alla monografia di FALCONE, Appunti 2003.11 ARANGIO RUIZ, Storia 19577, p. 126.12 SCHULZ, Storia 1968, pp. 24 ss. (traduz. it. di Geschichte der römischen Rechtswissenschaft, Weimar 1961).13 FÖGEN, Storie 2005, pp. 12 ss.14 Mi sembra così interpretabile la sigla ‘Prof.’ sui biglietti da visita dell’Autrice: evidentemente ‘Prof(etessa)’.15
Figg. 3-4. Fritz Schulz (Boleslawiec 16.6.1879 – Oxford 12.1.1957) sorridente con gli occhiali, e Vincenzo Arangio-Ruiz (Napoli 7.5.1884 – Roma 2.2.1964).
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Per noi, invece, tanto è sorprendente l’attribuzione di quella che sembra doversi spiegare come invenzione in sé del modello o tipo di formula con intentio certa, invenzione di cui tutto ignoravamo, quanto complesso è riconoscerne l’epoca e l’autore fra i giuristi, che portarono il nome dei Mucii Scaeuolae. Se la villa sembra costruita da Quinto, tra la fine del II e l’inizio del I secolo – secondo la cronologia stabilita in base alla stratigrafia e alle pavimentazioni dall’Angelelli – tuttavia gli affreschi con la trascrizione dello schema di formula edittale pretoria sembrerebbero, almeno a un primo esame, datarsi attorno agli anni 60-40 a.C.: essi sarebbero dunque posteriori di circa mezzo secolo all’edificio che decoravano, e dunque a Quinto Mucio Scevola Pontefice Massimo (†82 a.C.), ma soprattutto – nella nostra ottica – sono certamente ben posteriori a qualsiasi epoca, cui sia ascrivibile l’invenzione delle formulae edittali con intentio certa. Infatti, che la loro conceptio possa risalire all’incirca all’età della lex Aebutia, diversamente collocata fra il 130 e il 95 a.C.16, appare davvero inverosimile, e dunque dovremo porci il problema di una datazione certo più risalente, che potrebbe essere nella seconda metà del III secolo, tenuto conto che nel 242 a.C. fu istituito il praetor peregrinus. Al fine dunque di contestualizzare il riferimento postumo alla paternità, o meglio all’invenzione, della formula Mucci Scaeu(o)lae, come anche per comprenderne la spettacolare ‘evocazione pittorica’, è essenziale conoscere anzitutto la cronologia di costruzione e le fasi di vita e di utilizzo della ‘Villa del Giurista’ sull’Aniene, come anche la datazione degli affreschi per quanto fino a questo momento ne sappiamo.
La sintesi di Claudia Angelelli e Stefano Musco, che qui segue, dà conto preliminarmente – in attesa della pubblicazione di studi più completi e avanzati, che ci si augura possano illustrare l’unicum che è per noi la ‘Villa del Giurista’ sull’Aniene – proprio di questi aspetti imprescindibili per orientare adeguatamente l’indagine storica e l’esegesi giuridica delle iscrizioni dipinte.
Felice Costabile Ordinario di Diritto Romano nell’Università Mediterranea di Reggio Calabria ἘπίτιμονΜέλοςτῆςἐνἈθήναιςἈρχαιολογικῆςἙταιρείας Mitglied des Deutschen Archäologischen Instituts felice.costabile@unirc.it
Sulla lex Aebutia vedi sotto, note 134 e 135.16
Fig. 5. L’ultimo sorriso di M. Theres Fögen (Lüdinghausen 10.10.1946 – Zürich 18.1.2008).
STEFANO MUSCO, CLAUDIA ANGELELLI
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Fig. 6a. Roma, Villa del ‘Cavalcavia di Salone’. Veduta generale di fine scavo (2013) ottenuta per fotocomposizione (autore: M. Letizia).
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II.1. Pitture Frammentarie dallo scavo della Villa del ‘Cavalcavia di Salone’.
Nel 2013, nell’ambito del progetto per la realizzazione di una “Viabilità a Carattere Urbano Complanare all’Autostrada A24” nel tratto compreso fra l’uscita ‘via Palmiro Togliatti’ e la barriera di Roma Est, sono state compiute indagini archeologiche estensive nell’area del ‘Cavalcavia di Salone’, delimitata a S dalla via omonima e a N dal tracciato autostradale17. Lo scavo (fig. 6.a e fig. 6.b), sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma, è stato eseguito sia per verificare l’estensione totale e la consistenza delle strutture già scoperte nell’area stessa nel corso di precedenti indagini del 2012, sia per chiarire l’eventuale rapporto esistente fra quelle ed altre evidenze archeologiche ubicate nelle vicinanze, che sono probabilmente da mettere in relazione alle note cave di tufo rosso – le lapidicinae Pallenses citate da Vitruvio (De Architectura II 7, 1-2, 5) – ubicate pochi metri più a N.
Il sito ricade all’interno del Municipio Roma IV (ex V), coordinate geografiche: 41°55’22.5»N 12°37’51.8»E. Per il posizionamento cartografico17 si veda villedelsuburbioromano.carto.com (n°38).
Fig. 6b. Roma, Villa del ‘Cavalcavia di Salone’. Pianta generale con indicazione delle fasi (elaborazione grafica: M. Carcieri).
STEFANO MUSCO, CLAUDIA ANGELELLI
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II.2. Il contesto.
Le ricerche archeologiche hanno permesso di rimettere in luce un complesso di carattere rustico e residenziale sorto verso la fine del II sec. a.C. e con tracce di frequentazione almeno fino al II secolo d.C.18 (fig. 7). Al primo insediamento della metà del II secolo a.C., a connotazione prevalentemente produttiva, sono riconducibili alcuni tratti murari in opera quadrata o in schegge di tufo rosso o grigio, associati a livelli pavimentali in battuto di terra e schegge di tufo, in semplice cocciopesto (ambiente 8) e a grandi tessere laterizie con punteggiato regolare di dadi (ambiente 9: fig. 8).
In una fase successiva (fine II / primi decenni I sec. a.C.), l’insediamento più antico fu ampliato e monumentalizzato con la creazione di una basis uillaecostituita da un vasto sistema di terrazzamenti in opera quadrata e incerta e di una parte residenziale posta su platea rialzata e articolata intorno a un atrio tuscanico (ambiente 8), pavimentato in cementizio a base fittile e dotato di impluuium. Ad O e ad E di questo si disponevano due ambienti (8a-b) pavimentati rispettivamente in tessellato bianco e in cocciopesto con superficie rubricata.
Sullo scavo si veda in generale MUSCO – ANGELELLI – CARCIERI – ALBERINI, Ville 2014, pp. 141-169; per l’analisi dei rivestimenti pavimentali18 si rimanda a ANGELELLI – CARCIERI, Tratti 2015, pp. 165-174; ANGELELLI – LAURENZI, Le ville 2017, in corso di stampa.
Fig. 7. Pianta generale dello scavo del “Cavalcavia di Salone”, Fasi I e II (elaborazione grafica: M. Carcieri).
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A NE dell’atrio si trovava un altro ambiente (7), pavimentato in cocciopesto con punteggiato irregolare di tessere e inserti litici policromi e finitura in stucco rosso (fig. 9): il vano, per la presenza di banchine laterali, di un pozzo e di un sostegno di mensa, è stato identificato con un sacello domestico.
Fig. 8. Roma, “Cavalcavia di Salone”. Ambiente 9, pavimento a grandi tessere di laterizio punteggiato di dadi (foto: Angelelli).
Fig. 9. Roma, “Cavalcavia di Salone”. Ambiente 7. Dettaglio del pavimento in cementizio (foto: C. Angelelli).
STEFANO MUSCO, CLAUDIA ANGELELLI
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Successivamente (tra fine I e inizi II secolo d.C.), l’intero complesso fu oggetto di azioni di demolizione e di livellamento, che interessarono soprattutto gli ambienti a ridosso dell’atrio. Cospicui scarichi di terra, frammisti sia a materiale edilizio che ceramico, colmarono interamente i vani 3-4-5 e 6. In particolare, all’interno di quest’ultimo vano è stata riscontrata la presenza di interri caratterizzati da una elevatissima concentrazione di frammenti di intonaco dipinto di eccezionale qualità, alcuni dei quali di grandi dimensioni e, come si vedrà, ricomponibili per diversi metri quadrati di superficie. Insieme sono stati recuperati anche ampi tratti di pavimento in tessellato monocromo bianco, con campo in ordito di filari irregolari e cornice lineare periferica nera (dimensione media delle tessere 0,8 cm), e numerosi frammenti di cocciopesto decorato con tessere a punteggiato irregolare e con reticolato di rombi (fig. 10), tutti chiaramente parte di un intervento unitario di demolizione e di scarico. Fig. 10. Roma, Villa del “Cavalcavia di Salone”. Frammenti di cocciopesto decorato con tessere, recuperati nel corso dello scavo dell’Ambiente 6 (foto: C. Angelelli).
Stefano Musco Soprintendenza Speciale per l’Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma stefano.musco@beniculturali.it
Claudia Angelelli Università degli Studi di Padova claudia.angelelli@gmail.com
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II.3. I frammenti pittorici.
Gli intonaci recuperati nel corso dello scavo dell’ambiente 6 (circa 70 casse) sono stati trasportati poco dopo il rinvenimento nel laboratorio di restauro del Museo Nazionale Romano, a Palazzo Altemps, dove sono tuttora conservati per consentire il completamento delle operazioni di pulitura e, in parte, di restauro19. Le condizioni di giacitura secondaria, nonché lo stato di conservazione disomogeneo dei frammenti, hanno reso lungo e difficile il lavoro di ricomposizione, che per ora ha consentito di individuare vari nuclei di materiali riconducibili a diverse zone della decorazione parietale e, con ogni probabilità, pertinenti a diversi ambienti della Villa. Numerosi frammenti di specchiature nere con riquadrature bianche, rosse con fasce verdi e gialle con fasce rosse spettano probabilmente al registro inferiore delle pareti. Il nucleo di certo più cospicuo è quello dei frammenti pertinenti al registro mediano, con semplici specchiature a imitazione del marmo numidico (fig. 11a-b)20. Ad una seconda parete, probabilmente di un diverso vano, sembrano appartenere viceversa altre decorazioni figurate anche complesse.
I lavori sono stati coordinati dalla Dr. Cinzia Conti (responsabile) e da Marina Cavalieri (restauratrice), della Soprintendenza Speciale per il19 Colosseo e l’Area Archeologica Centrale di Roma, Settore Restauro II, alle quali vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro svolto e per il prezioso supporto offerto nell’analisi preliminare dei materiali qui presentati. Inquadrabile, per caratteristiche, nella tipologia ERISTOV, Corpus 1979, pp. 693-771, pl. VI.20
Fig. 11a-b. Villa del ‘Cavalcavia di Salone’. A: Ricomposizione dei frammenti di specchiature dipinte a imitazione del marmo (foto C. Angelelli). B: Retro, arriccio con impronta dell’incannucciata per migliorare l’adesione dell’intonaco (M. Cavalieri).
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Spicca, fra queste ultime, un gruppo con rappresentazione di instrumenta scriptoria (fig. 12), articolata su due registri separati da una cornice: fra gli oggetti raffigurati si riconoscono una capsarossa riccamente decorata, alcuni dittici, uno stilo, un raschietto (?), una spatola e due cofanetti lignei, da uno dei quali, semiaperto, si dispiega un ro
Fig. 12. Roma, Villa del “Cavalcavia di Salone”. Frammenti pittorici con decorazione figurata (foto: C. Angelelli).
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tulus fittamente iscritto21. A questi possiamo aggiungere, in quanto pertinenti allo stesso contesto pittorico e forse alla stessa parete, un frammento di torso femminile nudo e una zampa felina (una sfinge?), una testa femminile di cariatide e un’anfora metallica con ansa tortile. A un registro mediano, ma probabilmente d’una seconda parete, appartiene anche il pannello a fondo bianco con figura di gallo, cui si ricollega porzione del registro superiore a ortostati, ricostruito anche da altri frammenti (fig. 13). Alla medesima zona si ascrive inoltre un fregio vegetale sormontato da maschere teatrali e ricomposto soltanto per brevi tratti (fig. 14). L’analisi preliminare finora condotta sugli intonaci della villa permette di assegnare le pitture al II Stile, fasi Ib-Ic di Beyen (verosimilmente fra 60 e 40 a.C.)22, datazione, del resto, pienamente coerente con quella dei lacerti pavimentali recuperati nello scavo della stessa colmata. Nonostante l’elevata frammentazione e lo stato di conservazione, spesso precario, delle superfici pittoriche, lo studio appena avviato conferma ampiamente l’altissimo livello qualitativo di tali materiali, che trova confronti puntuali con altri contesti romani, ostiensi e campani.
Argomento per il quale si rimanda, in generale, a MEYER, Writing 2009, pp. 569-597, e LONGO AURICCHIO – INDELLI – LEONE –DEL MASTRO,21 Immagini 2014, pp. 391-424. Desidero ringraziare l’amica e collega Stella Falzone per i preziosi suggerimenti.22
Fig. 13. Roma, Villa del “Cavalcavia di Salone”. Frammenti pittorici con decorazione figurata (foto: C. Angelelli).
CLAUDIA ANGELELLI
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Tali sono infatti la domusc.d. di Lutazio Catulo sul Palatino23 e la domusdei Bucrani ad Ostia24 e, per una parte delle composizioni figurate, la Villa dei Misteri a Pompei25. Priva di riscontri specifici, per il periodo in esame, è invece la natura morta con instrumentum scriptorium. Rappresentazioni di capsaee rotulisono note a partire dal tardo II Stile (Pompei, Casa VI, 17, 41; Terzigno, villa 6)26, ma sempre come oggetti isolati: la complessità della composizione è invece più vicina ad esempi di IV Stile (Casa di Marco Lucrezio a Pompei, praedia di Iulia Felix, tomba
Cfr. CARETTONI, Una nuova casa 1956, pp. 51-62; FALZONE, Luxuria 2010, pp. 60-62, con ulteriore bibliografia.23 FALZONE, Luxuria 2010, pp. 66-69 (con bibliografia precedente).24 Cfr. H.G. BEYEN, Die pompejanische Wanddekoration 1938, pp. 61-88, in particolare pp. 79-81, tav. 20.25 Per l’esempio pompeiano si veda STROCKA, PompejiVI, 17, 41 1993, tav. 74 (vano 18, parete ovest); la pittura della villa di Terzigno è invece26 inedita: la segnalazione si deve a D. Esposito (Exzellenzcluster TOPOI Institut für Klassische Archäologie – Freie Universität Berlin), a cui vanno i ringraziamenti per questo e per i numerosi ed utili suggerimenti bibliografici.
Fig. 14a. Roma, Villa del “Cavalcavia di Salone”. Frammenti pittorici pertinenti ad un fregio con maschere e bucrani.
Fig. 14b. Roma, Villa del “Cavalcavia di Salone”. Particolare di alcuni dei frammenti pittorici di fig. 14a, pertinenti ad un fregio con maschere e bucrani (ricomposizione M. Cavalieri 2018).
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di Vestorius Priscus fig. 18b)27, rispetto ai quali il nostro affresco si porrebbe in anticipo di circa un secolo. Del tutto eccezionale, infine, il ricchissimo apparato di scripturae posto a corredo della rappresentazione, che certamente potrà apportare – una volta completato lo studio – ulteriori ed importanti elementi di conoscenza sulle pitture e sul contesto di provenienza.
Claudia Angelelli
MEYER, Writing Paraphernalia cit., pp. 574-576, figg. 6, 8-10; pp. 589-592, nr. cat. 3, 12-14 (con bibl. prec.). 27
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II.4. Le rappresentazioni di instrumenta scriptoria e di instrumentum inscriptum negli affreschi della Villa.Studio preliminare.
Fra i frammenti di affreschi sopra illustrati da Claudia Angelelli, due gruppi, parzialmente ricomposti, rinvenuti insieme a molti altri lacerti d’intonaco dipinto nel vano nr. 6 della Villa (figg. 6 b, 15)28, si riconoscono come pertinenti allo stesso contesto pittorico e si caratterizzano per una ricca e variegata rappresentazione di instrumentum scriptorium, il soggetto meno frequente nella vasta categoria delle cosiddette nature morte29.
Comune denominatore dei due gruppi è un ripiano modanato grigio, di cui non rimangono visibili eventuali sostegni, che divide il campo pittorico in due fasce contraddistinte da fondi di colore diverso: nero-antracite per quella inferiore e grigio per quella superiore. Supporti, scansie e ripiani sono soggetti frequenti nelle nature morte di II e IV stile30 allo scopo di articolare lo spazio e creare punti di appoggio per gli oggetti rappresentati.
Questo lavoro si inserisce nell’ambito delle ricerche del Grup Consolidat LITTERA 2017 SGR 241 dell’Universitat de Barcelona. La villa28 messa in luce in occasione di campagne di scavo condotte nel 2012 e nel 2013 a Salone in località Case Rosse è un insediamento di carattere residenziale e produttivo con una continuità di vita che va dal II secolo a.C. al III secolo d.C. Sul sito e sulle diverse fasi individuate in occasione dello scavo si veda MUSCO – ANGELELLI – CARCIERI – ALBERINI, Ville 2014, pp. 150-167 e ANGELELLI – CARCIERI, Tratti 2015. Sulle nature morte in generale BEYEN, Ueber Stillleben 1928; ECKSTEIN, Untersuchungen 1957; DE CARO, La natura morta 2001; CROISILLE,29 Les natures mortes1965; CROISILLE, Natures mortes2015. Più nello specifico sul tema degli oggetti scrittori nella pittura romana si veda CROISILLE, L’instrumentum2010, pp. 63-78; MEYER,Writing2009, pp. 569-597; LONGOAURICCHIO – INDELLI – LEONE –DELMASTRO,Immagini 2014, pp. 391424. Sull’organizzazione degli spazi nelle nature morte e sulle differenze tra quelle di II e di IV stile si veda SGATTI, Caratteri 1957.30
Fig. 15. Roma, ‘Villa del Giurista’ sotto il “Cavalcavia di Salone” dell’A23 lungo il corso dell’Aniene (foto aerea).
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Da un punto di vista formale il ripiano presente in tali pitture trova paralleli stringenti in alcune nature morte di II stile di Oplontis e Boscoreale, ove sono presenti analoghe mensole rosse e gialle (fig. 17)31. Nella parte inferiore del gruppo 1 è visibile la porzione superiore di una capsa cilindrica chiusa, usata per archiviare e trasportare, tra l’altro, rotoli di papiro.
DE CARO, La natura morta 2001, p. 51, nr. 21 e pp. 54-56, nr. 23; CROISILLE, Natures mortes 2015, pp. 26-29 con bibliogr. precedente.31
Fig. 16. Roma, ‘Villa del Giurista’. Frammenti pittorici: gruppi 1 e 2. I due grandi frammenti con instrumenta scriptoria e inscripta sono posizionati convenzionalmente e potrebbero essere invertiti.
Fig. 17. Oplontis, triclinio 14, da CROISILLE, Natures mortes 2015, p. 29 fig. 19.
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La capsa32 è di colore rosso vivo, una tinta, nelle sue varie tonalità anche tendenti al marrone, a quanto sembra caratteristica per questi contenitori, visto che ricorre, pur con diverse nuances, in un affresco di Pompei (fig. 18a)33, in quello della tomba di Vestorius Priscus34 (fig. 18b), in un mosaico di Hadrumetum (fig. 19)35 ed in uno di Vichten36. La custodia riproduce un contenitore realizzato in cuoio, o più probabilmente in legno rivestito di pelle, come pare indicare la tipologia della decorazione, apparentemente a rilievo, e la presenza di una serratura fissata con chiodi. Il coperchio presenta sulla sommità un ornamento a forma di bottone e lungo tutto il bordo una sequenza di elementi curvilinei. La capsa è chiusa tramite una serratura in metallo, che per il colore si direbbe emulare il bronzo, composta da una placchetta quadrangolare con i lati convessi, applicata sul corpo cilindrico della custodia, e da un chiavistello a bastoncino agganciato al suo coperchio. In corrispondenza dei vertici superiori della placchetta sono visibili due chiodini di fissaggio mentre lungo il bordo si svolge una decorazione puntinata. Si tratta di un tipo di chiusura piuttosto frequente per piccoli contenitori e più volte attestato anche per questo tipo di custodie, com’è il caso, solo per citare un esempio, di un puntello di statua a forma di capsa conservato a Roma al Museo Nazionale delle Terme di Diocleziano (fig. 19)37.
In generale sulle capsae si veda FEUGÈRE, Capsae 2006.32 Si tratta di una pittura di IV stile, datata al 45-79 d.C., conservata al MANN (inv. nr. 4675): PITTURE 1760, P. 7; HELBIG, Wandgemälde 1878,33 p. 413, nr. 1725; ECKSTEIN,Untersuchungen1957, p. 53, nr. 9 e p. 55; CROISILLE,Les natures mortes1965, p. 27, nr. 2, tavv. CIC, CX, nr. 204, 206; AA.VV.,Le collezioni1986, p. 162, nr. 283; DE CARO,La natura morta2001, p. 106-107, nr. 110; BLUM, Fresques2002, p. 27, nr. 16; BRAGANTINI – SAMPAOLO, La pittura 2009, p. 384, nr. 184 con bibliografia precedente; VARONE – STEFANI, Titulorum 2009, p. 365; BARATTA, Bottega epigrafica 2012, pp. 125-127; CROISILLE, Natures mortes 2015, p. 102, fig. 100. MOLS – MORRMANN, Ex parvo 1994, p. 27, dove il colore del contenitore è definito marrone. 34 M.H. FANTAR, La Mosaïque en Tunisie, Paris 1994, p. 199.35 J. KRIER – F. REINERT, Homer und die neun Musen bei den Trevrern, «AW» XXVI (1995) 3, pp. 237-238.36 Per il frammento statuario si veda NISTA, Puntello 1985. Per una testimonianza archeologica della metà del I secolo d.C. si veda la serratura37 di una capsa circolare venuta alla luce nelle tombe 5 e 6 della necropoli di Segobriga: CEBRIÁN FERNÁNDEZ, Las capsae 2017 fig. 18, 3.
Fig. 18a. Da CROISILLE, Natures mortes 2015, p. 101, fig. 100.
Fig. 18b. Pompei, Tomba di Vestorius. Dettaglio parete interna di fronte all’ingresso.
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I manici in cuoio, sui quali è reso il dettaglio dei punti della cucitura, sono alzati. Si tratta di un dettaglio piuttosto originale poiché di norma questi sono rappresentati abbassati sul corpo della capsa o adagiati sul suo coperchio, una soluzione caratteristica della scultura, e in genere ripresa anche in pittura e nei mosaici, dovuta all’evidente maggiore facilità di scolpire manici scesi o appoggiati38. All’attacco del manico in primo piano è agganciato un anello verosimilmente metallico, dal quale pende un oggetto a forma di foglia di edera con decorazione puntinata lungo il bordo e d’un colore che sembra imitare pelle, legno o papiro. Più che di un semplice elemento decorativo sembra trattarsi di un’etichetta, un titulus39, sul quale dovevano essere scritte indicazioni per risalire al contenuto della custodia, nello specifico quasi certamente il contenuto dei uolumina, al quale forse poteva rimandare anche la forma40. A sinistra del contenitore sono visibili tracce di colore, insufficienti però a risalire al soggetto iconografico che era rappresentato in questo punto. Comunque, un altro frammento decontestualizzato, ma di certo pertinente alla stessa parete o almeno allo stesso contesto pittorico, mostra due manici sollevati, che dovevano appartenere alla raffigurazione di un’analoga capsa (fig. 20), dimostrando che il soggetto si ripeteva con varianti.
Per un esempio in pittura si veda un pannello di IV stile della casa di Giulia Felice a Pompei, oggi conservato al Louvre, con la raffigurazione38 della musa Clio seduta accanto ad una capsacontenente uolumina: PITTURE 1760, p. 13; HELBIG,Wandgemälde1878, p. 173, nr. 859; BARATTA,Bottega epigrafica 2012, p. 116. Per quanto concerne la statuaria, ove il soggetto della capsaè frequentissimo, valga solo un esempio per tutti: la statua di Augusto capite uelatoconservata al Museo Nazionale delle Terme di Roma, BOSCHUNG,Die Bildnisse1993, p. 176, nr. 165 con tutta la bibliografia precedente. Per alcune raffigurazioni musive supra note 35 e 36. Per diversi esempi di tituliin genere direttamente applicati ai uolumina, si vedano i casi citati in BARATTA, Bottega epigrafica 2012, con la bi-39 bliografia precedente. Per l’uso delle capsae come custodie di uolumina Cic., In Coel. Diu. 16; Hor., Sat. I, 4, 22; Hor., Sat. X, 63.40
Fig. 19. Mosaico di Hadrumetum, da FANTAR, La Mosaïque 1994, p. 199, e particolare della capsa.
Fig. 20. Puntello di statua, da NISTA, Puntello 1985. Fig. 21. Frammento d’affresco con manici di capsa dalla ‘Villa del Giurista’.
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Sul ripiano, in asse con il bordo destro della capsa, è collocato un oggetto di colore grigio con un corpo di forma globulare poggiante su un alto piede con base piuttosto ampia (fig. 22 a). Si tratta di una forma chiusa purtroppo parzialmente compromessa da una lacuna che ne interessa la parte superiore. Per le sue dimensioni e per il soggetto della composizione iconografica l’ipotesi più probabile è che si tratti di un calamaio, anche se la perdita di parte della sommità non consente di apprezzare l’esistenza di un’eventuale apertura e la forma differisce da quella degli altri calamai noti dalla pittura parietale. Nelle nature morte, infatti, sono perlopiù riprodotti quelli in bronzo di forma cilindrica, singoli o doppi, con o senza sfaccettature e con o senza decorazioni sul corpo ed in un solo caso è attestato un esemplare in terra sigillata bombato e senza piede41. Per il colore il recipiente sembrerebbe corrispondere, pur con un piede più alto, ai calamai in ceramica campana della forma 12 della classificazione Lamboglia42 e 7712 (a-b-c) di J-.P. Morel (fig. 22b)43, che si ascrivono a un orizzonte cronologico compreso tra la metà del III secolo a.C. e il 30 a.C. Se realmente questo oggetto potesse essere identificato con un calamaio, si tratterebbe senza dubbio di un elemento importante anche per la datazione della pittura, rispetto alla quale costituirebbe un terminus ante quem a non oltre gli ultimi decenni del I secolo a.C. Merita comunque tenere conto anche di altre possibilità d’identificazione. In virtù della sua forma, infatti, non si può scartare che possa trattarsi di un lume, una “veilleuse”, come quella rinvenuta a Ercolano e descritta nelle Antiquités d’Herculanum al tomo VI, che tratta appunto di lucerne e lampade (fig. 23)44, la cui forma presenta evidenti somiglianze con l’oggetto della pittura.
In generale sugli atramentaria in pittura CROISILLE, L’instrumentum 2010, p. 74 e BUSTAMANTE ÁLVAREZ – BELLO RODIRGO, La corriente41 2004. LAMBOGLIA , Per una classificazione 1952 p. 150 che ritiene questo tipo di atramentarium peculiare della campana B.42 MOREL, Céramique1965, pp. 109-110, nr. 241, e tavv. 17 e 53; MOREL,Céramique1994, pp. 416-417, alla voce série 7712, che ritiene dubbia43 la pertinenza di questi calamai alla ceramica campana B. ANTIQUITÉS 1806. Nel commento alla tavola XXVII che si deve a Th. Piroli, S.-Ph. Chaudé scrive: «Coupe et profil d’un petit vase destiné à44 recevoir une lumière, dont l’effet était modéré par un couvercle à charnière, percé de plusieurs trous; cette lampe était une espèce de veilleuse. Sur le côté, on voit une petite anse. L’intérieur est rempli de plomb jusqu’à la hauteur désignée par la teinte, dans le premier dessin; ce qui donne au vase une assiette solide. Le cylindre indiqué dans la coupe est de laiton; il est mobile, et faisait, dans le vase, office de lampe. Le trait, n.° II, est celui d’un bassin, dans lequel on plaçait le vase par une attention de propreté».
Fig. 22a. Frammento di affresco dalla ‘Villa del Giurista’ con presunto calamaio.
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Infine, per il contesto iconografico in cui è inserito, l’oggetto potrebbe essere identificato anche con un salvadanaio. Nel caso di questa ipotesi, però, la difficoltà è data dal fatto che non è possibile verificare l’esistenza di una fessura per l’inserimento delle monete e che la forma non corrisponde a quelle più ricorrenti attestate per i salvadanai romani, anche se va detto che accanto a tipi standardizzati questi, talvolta, possono presentare forme estremamente singolari e originali45. Alla parte sferoidale del summenzionato oggetto si appoggia un elemento allungato e stretto di colore beige, incompleto all’estremità inferiore, che potrebbe, tenendo conto della prima ipotesi, essere identificato come un calamo, anche se, proiettandolo sino al livello del ripiano, risulterebbe forse un po’ troppo lungo. La sua sezione, che sembra piuttosto quadrangolare, potrebbe però corrispondere anche a un altro oggetto come una stecca metrica o un frustino. A sinistra di questo, è visibile il lacerto destro di quello che sembrerebbe essere un codexaperto. Il colore marrone e la presenza di una sorta di “riquadri” potrebbero corrispondere ad almeno due tabellae ceratae sovrapposte raffigurate con una prospettiva non del tutto corretta46. In alternativa si potrebbe pensare alla cornice di una tabula scrittoria, di quelle caratterizzate da un’ansa fissata lungo uno dei lati del bordo per un eventuale fissaggio ad esempio al muro, o in fin dei conti anche di un abaco, o addirittura alla cornice di un pinax che potrebbe essere stato inserito a sua volta nella natura morta tra l’instrumentum scriptorium47.
Sui salvadanai romani BARATTA, De brevissimis loculis 2012 e CORDA, Salvadanai 2013 e la bibliografía citata nei due lavori.45 Per alcuni confronti di tabellae ceratae sovrapposte che creano un effetto simile a quello del frammento pittorico in questione, si veda un46 affresco conservato all’Antiquarium stabiano (inv. nr. 64248), DE CARO,La natura morta2001, p. 109, nr. 116; CROISILLE,Natures mortes2015, p. 100, fig. 97; un pannello pittorico della Casa di Giulia Felice (MANN inv. 8598) CROISILLE, Les natures mortes 1965, p. 29, nr. nr. 8 D; DE CARO, La natura morta2001, p. 64, nr. 38; BARATTA,Bottega epigrafica 2012, p. 132; CROISILLE,Natures mortes2015, p. 79, fig. 73; una pittura di incerta provenienza oggi al MANN (inv. nr 4668), CIL IV 3880; CIL IV 1175; CROISILLE, Les natures mortes 1965, p. 27, nr. 1, tav. CV; BLUM, Fresques 2002, p. 55, nr. 54; VARONE – STEFANI, Titulorum 2009, p. 529, appendice 6. Sulle cornici per quadri: SALVO, Pinacothecae 2018, in particolare tavv. I-V per le esemplificazioni delle tipologie attestate. 47
Fig. 22b. Calamaio tipo 7712, da MOREL, Céramique 1994.
Fig. 23. Lume da Ercolano, da ANTIQUITÉS 1806, tav. XXVII.
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A destra è raffigurato un papiro arrotolato mancante di alcune porzioni, con una marcata ombra a sinistra. Nel senso della lunghezza vi è iscritto un testo48, esattamente come accade nella più tarda e celebre natura morta con soggetto d’instrumentumscriptoriumdella Casa di Marcus Lucretiusa Pompei49 (fig. 24) e nella pittura perduta della casa del Papiro Dipinto (fig. 25), che da questo soggetto iconografico prende nome50, riproponendo un uso documentato anche da alcuni papiri (fig. 26)51. A giudicare dal colore bianco, il papiro non è avvolto nella paenula, la copertina di pergamena che, nel caso dei volumi più preziosi forse anche di carattere non letterario, fasciava la parte esterna lasciando libere le frontes. Tinte di rosso porpora o di un tono giallastro ricavato dal lutum, queste custodie avevano lo scopo non tanto di abbellire i uoluminache fasciavano, quanto piuttosto di preservarli dalla polvere e da altri agenti dannosi per il supporto scrittorio52.
Si veda il contributo di F. Costabile in questa stessa sede.48 Per questo affresco pertinente alla decorazione di IV stile della parete Nord dell’ambiente 20 attualmente conservato al MANN (inv. nr. 9818),49 si veda: CILIV 879 in cui si trascrive M. Lucretio flam. Martis decurioni / Pompei; ILS6364; HELBIG,Wandgemälde1878, p. 412, nr. 1722; JORDAN 1879, p. 278; AA.VV., Le collezioni 1986, p. 162, nr. 284; CROISILLE,Les natures mortes1965, p. 52, nr. 90, tav. CVIII, nr. 203;DE CARO,La natura morta2001, pp. 107-109, nr. 112; BLUM, Fresques2002, p. 45, nr. 34 con bibliografia precedente; BALDASSARRE,La documentazione1995, p. 346347; BRAGANTINI, Casa di Marcus Lucretius 1999, p. 297, nr. 234 in cui si trascrive M(arco) Lucretio Flam(ini) Martis Decurioni Pompei(s?) e p. 234, in cui si sostiene che il testo non fa probabilmente riferimento al padrone di casa; VARONE – STEFANI, Titulorum 2009, p. 380; CROISILLE, L’instrumentum 2010, p. 73; BARATTA, Bottega epigrafica 2012, p. 129. La pittura è nota da un apografo realizzato da Matteo della Corte. Sull’affresco e sull’iscrizione si veda: CILIV 10481; DELLACORTE,Le iscri-50 zioni1958, p. 264, nr. 288, tav. 2, che legge Εὔτυχος χοριαμβικ[ὰ] σὺν μ[ου]σικαῖς; MAIURI,Ercolano1958, pp. 423-425, fig. 366 di cui si ripropone la lettura pubblicata a p. 425; CAPASSO Volumen1995, tav. 28; BLUM, Fresques2002, p. 53, nr. 51;VARONE – STEFANI,Titulorum2009, p. 525; CROISILLE, L’instrumentum 2010, p. 73; BARATTA, Bottega epigrafica 2012, pp. 129-130. Si veda ad esempio PMed inv. 200 del II-III secolo d.C. composto da due lettere legate insieme su una delle quali, nel senso della lunghezza51 del supporto scrittorio, è ancora visibile l’indirizzo (MONTEVECCHI, La papirologia1988, tav. 3) e i documenti su papiro fermati da sigilli di ceralacca dei Staatliche Museen di Berlin, (SCHUBART 1962, p. 67). Per una accurata disamina delle fonti scritte e figurate relative ai rivestimenti dei uolumina si veda CAPASSO 1995. Sui uolumina in generale52 CAPASSO, Volumen 1995 e sulle testimonianze figurate BIRT, Die Buchrolle 1907.
Fig. 24. Natura morta dalla casa di Marcus Lucretius, da DE CARO, La natura morta 2001, p. 107.
Fig. 25. Disegno del papiro della Casa del Papiro Dipinto, da CAPASSO, Le copertine 1995.
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Nel secondo gruppo di frammenti ricomposti (fig. 16) nella fascia sottostante il ripiano non si conservano elementi iconografici. Sulla mensola, invece, è poggiata una delle tavolette cerate di un dittico; l’altra, unita alla prima da due anelli, pende dalla stessa mensola53. Entrambe sono di legno chiaro e riempite di uno strato di cera rossiccia, sul quale è rappresentato un testo epigrafico reale tracciato con pittura nera54. In un secondo livello sopra al ripiano modanato è raffigurato uno scrinium parallelepipedo di legno chiaro. Il pannello frontale è riquadrato da un bordo scuro, di colore rosso-marrone, all’interno del quale una serie di tratti verticali dello stesso colore costituisce un motivo ornamentale. Il lato breve presenta invece solo la bordatura, mentre la sommità del contenitore non si caratterizza per alcun motivo ornamentale. Nella sua metà destra si trova un’apertura rettangolare dalla quale fuoriesce un lungo papiro in parte srotolato. Sia il contenitore sia il uolumen sono caratterizzati dalle rispettive ombre. La custodia lignea non sembra presentare elementi metallici, anche se non si può scartare la presenza di una serratura o borchia ornamentale al centro del pannello frontale, interessato proprio in questo punto da un’ampia lacuna55.
Sulle tabulae ceratae nelle nature morte si veda CROISILLE, L’instrumentum 2010, pp. 71-72.53 Si vedano i contributi di Felice Costabile in questa stessa sede.54 Sulle più antiche capsaedi forma quadrangolare e sull’uso di riporre i rorotoli di pariro in scatole parallelepipede si veda BIRT,Die Buchrolle55 1907, pp. 248-252.
Fig. 26. Papiro P.Med, da MONTEVECCHI, Papirologia 1998, tav. 3.
Fig. 27. Roma, ‘Villa del Giurista’ sotto il ‘Cavalcavia di Salone’: particolare dell’affresco con scrinium parallelepipedo, da cui fuoriesce un papiro iscritto.
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Il motivo della scatola lignea da cui fuoriesce un papiro costituisce un soggetto iconografico piuttosto infrequente, che trova però un confronto in un’erma raffigurata in uno degli zoccoli del Panificio dell’Insula Orientalis II 1-2 di Ercolano56 (figg. 28 a-b, 50 ): la figura, infatti, tiene in una mano un’oinochoe e con l’altra alza una cassetta dalla quale pare srotolarsi un papiro. Tra il ripiano modanato e il papiro, una decina, all’incirca, di piccoli elementi tondi color giallo oro sembrerebbe rappresentare monete sparse, che costituiscono un soggetto iconografico ricorrente nella nature morte con oggetti scrittori, anche se raffigurate per lo più accumulate in forma di gruzzolo57. Gli altri oggetti sono invece di più difficile interpretazione e potrebbero essere identificati con uova e crustulae corrispondere forse, almeno in parte, agli alimenti elencati nel papiro che fuoriesce dallo scrinium, nel quale si fa menzione di focaccette e sfoglie58, o forse essere citati in un altro supporto scrittorio dello stesso contesto pittorico, che non si è però conservato. Normalmente, infatti, nelle nature morte con instrumentum scriptorium non compaiono alimenti che costituiscono, invece, soggetti iconografici a se stanti. La loro presenza, in particolare quella di eventuali crustula, che un verso di Orazio59 lega all’insegnamento, potrebbe in qualche misura rimandare a un ambiente vincolato all’educazione, di cui il ciclo pittorico potrebbe costituire un’ampia allegoria nella quale sarebbero raffigurati gli strumenti del docente. Lo stesso scarico dell’ambiente 6 della ‘Villa del Giurista’ ha inoltre restituito diversi altri frammenti di intonaci decorati con instrumentum scriptorium, che per il colore dello sfondo sono riconducibili a una stessa o a distinte pareti, senza che però sia possibile metterli in relazione reciproca.
PITTURE 1757, tav. XIII; LONGOAURICCHIO – INDELLI – LEONE – DEL MASTRO, Immagini2014, p. 401. Sul Panificio più d recente GUIDOBALDI56 – ESPOSITO, Ercolano 2012, pp. 183-189. Si veda ad esempio l’affresco conservato al MANN (inv. 4675): CROISILLE, Les natures mortes 1965, p. 27, nr. 2; DE CARO, La natura morta57 2001, pp. 106-107, nr. 110; BARATTA,Bottega epigrafica 2012, p. 126; CROISILLE,Natures mortes2015, p. 102, fig. 100 e la natura morta della Casa di Giulia Felice (MANN inv. 8598): CROISILLE,Les natures mortes1965, p. 29, nr. nr. 8 D; DE CARO,La natura morta2001, p. 64, nr. 38; BARATTA, Bottega epigrafica 2012, p. 132; CROISILLE, Natures mortes 2015, p. 79, fig. 73. Si veda il contributo di F. Costabile in questa stessa sede. 58 Hor., Serm. I, 1, 25-26: ut pueris olim dant crustula blandi doctores, elementa uelint ut discere prima. Ringrazio Marc Mayer i Olivé per59 avermi suggerito questi passi.
Fig. 28a-b. Ercolano, Insula Orientalis II 1-2: Panificio, zoccolo e dettaglio.
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Nel frammento nr. 1 (fig. 29) è visibile un codexpoggiato su un ripiano di colore chiaro composto da almeno 6 tabulae ceratae, evidenziate da linee più scure dipinte su una comune base imitante il legno. Le tabelle sono chiuse e protette da una copertura lignea leggermente bombata di tonalità rossiccia e dalla venatura resa con una serie di striature più scure, la cui forma sembra trovare confronto in un altro voluminoso codice, questa volta aperto, attestato in una pittura pompeiana (fig. 30)60. La forma bombata sembra funzionale ad evitare il contatto diretto fra la copertura e la superfice della tabella superiore, che era lignea, ma con il sulcus centrale cerato per l’apposizione dei sigilli, e dunque particolarmente delicato. Il codex del frammento di affresco della ‘Villa del Giurista’ è chiuso e assicurato da un laccio, girato intorno a una borchia dalla forma, per così dire ‘stellare’, di un quadrato con gli angoli convessi. Presso il suo margine anteriore, un oggetto bianco desinente (a sinistra) a punta in corrispondenza dell’angolo del codex, e fornito di un’appendice a guisa di manico (a destra), sta poggiato in basso a destra ed è evidenziato dalla zona in ombra: esso è forse da interpretare come un raschiatoio per cancellare la scrittura sulla cera in caso si rendessero necessarie correzioni 61.
CAVALLO, Le tavolette 1992, p. 99 e p. 104; CROISILLE, L’instrumentum 2010, fig. 6. 60 Sull’identificazione di questi utensili nelle nature morte pompeiane si veda CROISILLE, L’instrumentum 2010, p. 74. 61
Fig. 29. Roma, ‘Villa del Giurista’. Frammento d’intonaco nr. 1: codex.
Fig. 30. Pittura pompeiana con codex, da CROISILLE, L’instrumentum 2010, fig. 6.
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Nel frammento nr. 2 si conserva la metà destra di una capsa o scrinium di legno chiaro con ombra proiettata a sinistra (fig. 31). La cassetta è provvista di piedi, presenta i bordi inferiori sagomati e il coperchio ornato da una filettatura rossiccia. Presso il margine sinistro della faccia anteriore sono evidenziati i chiodi per l’assemblaggio. Il contenitore è chiuso su tutti i lati da un nastro che sembra assicurato su quello anteriore da un sigillo di ceralacca. Il fondo è color nocciola o beige e potrebbe forse coincidere con quello del frammento nr. 1. Nel frammento nr. 3 rimane la parte superiore sinistra di una tabula ceratain legno chiaro con superficie scrittoria marrone e tracce di scrittura reale in nero (vedi di seguito fig. 39): P·RVT[. Il fondo nero potrebbe indicare una pertinenza del frammento alla frangia sottostante il ripiano, che caratterizza i due gruppi pittorici presentati in precedenza62. Nel lacerto pittorico nr. 4 si vede il frammento superiore destro di una tabula dealbata con tracce di scrittura reale (fig. 32), in cui si distinguono le lettere N·VINO e N[. La tabula è simile a quelle note da affreschi di Stabia (fig. 18)63 e Pompei (fig. 19-20)64, ed è corredata di nastro di chiusura, di cui rimane visibile ancora uno dei sigilli in ceralacca. Il bordo ligneo è di colore marrone-rossiccio con una filettatura chiara che potrebbe indicare la presenza di un’altra pagina di quello che sarebbe pertanto un dittico.
Per alcuni confronti si veda supra nota 46.62 Vedi: DE CARO,La natura morta2001, p. 109, nr. 116; CROISILLE,Natures mortes2015, p. 100, fig. 97 (Antiquarium stabiano inv. nr. 64248).63 Si tratta di due affreschi conservati al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, rispettivamente inv. nr. 9822 (DE CARO, La natura morta64 2001, p. 109, nr. 114, CROISILLE, Natures mortes 2015, p. 100, fig. 98) e inv. nr. 4675 (DE CARO, La natura morta 2001, pp. 106-107, nr. 110, CROISILLE, Natures mortes 2015, p. 102, fig. 100) oltre a quello della tomba di Vestorius Priscus (MOLS – MORRMANN, Ex parvo 1994, pp. 24-27, fig. 7).
Fig. 31. Roma, ‘Villa del Giurista’. Framm. nr. 2 con scrinium.
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Infine, in un ultimo frammento di intonaco dipinto, il nr. 5, si conserva su fondo rosa buona parte di un uolumen di papiro arrotolato e – si direbbe – privo di paenula, con tracce di scrittura reale sulla voluta esterna, e chiuso al centro da un sigillo di ceralacca (fig. 33, a pagina seguente) 65. Per le loro caratteristiche formali e per alcune “citazioni interne” le pitture esaminate possono essere ascritte al II stile pompeiano ed essere datate agli ultimi decenni della prima metà del I sec. a.C., o ai primi decenni della metà successiva. Del resto il vano nr. 6 al quale probabilmente appartenevano viene fatto risalire dagli scavatori alla fase IIA dell’insediamento con una cronologia che va dalla fine del II secolo a.C. a metà del I secolo a.C., quando si osserva una serie di modifiche e risistemazioni identificate come fase IIB66. Le pitture, inoltre, rinvenute nello strato denominato US 523, composto da scarichi di terra frammista a materiale edilizio e ceramico che va a colmare il vano nr. 6 nella fase IIIA, cui viene attribuita un’ampia cronologia dalla fine del I secolo a.C. al II secolo d.C., potrebbero dunque essere già state distrutte agli inizi dell’epoca augustea.
Per alcuni confronti si veda supra note 49 e 50.65 MUSCO – ANGELELLI – CARCIERI – ALBERINI, Ville 2014, pp. 153-159.66
Fig. 32. Roma, ‘Villa del Giurista’. Frammento nr. 4 con tabula cerata.
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Per la stretta somiglianza dei pigmenti e dell’intonaco nonché delle tracce dell’incannucciata sul retro, pertengono probabilmente alla stessa aula (o addirittura alla stessa parete affrescata) due frammenti con raffigurazioni l’uno di un busto nudo di donna, acefalo, che si riconosce essere una sfinge per la parte superiore della zampa ferina appena visibile, e l’altro frammento di una cariatide (figg. 34-35). Questi notevoli documenti pittorici costituiscono una delle testimonianze più antiche e al contempo più ricche di raffigurazioni d’instrumentum scriptorium sinora note67, non solo per la quantità e la varietà dei soggetti rappresentati ma anche per la presenza e la complessità di diversi testi scritti68. Il soggetto iconografico scelto per decorare una o più pareti in uno o più vani della medesima dimora rimanda certamente a un ambiente colto che queste pitture, e soprattutto le testimonianze epigrafiche, possono in qualche maniera aiutare a meglio definire.
Giulia Baratta Associata di Archeologia Classica Università di Macerata Dipartimento Studi Umanistici Idoneità Nazionale Ordinariato di Archeologia Classica giulia.baratta@unimc.it
Oltre a questa la più ricca per varietà e quantità d’instrumentm scriptorium è una delle pitture della tomba di Vestorius Priscus a Pompei,67 MOLS – MORRMANN, Ex parvo 1994, pp. 24-27, fig. 17. Sui testi presenti negli affreschi romani si veda BARATTA, Bottega epigrafica 2012.68
Fig. 33. Roma, ‘Villa del Giurista’. Frammento nr. 5 con uolumen arrotolato e iscritto all’esterno.
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II.5. Nota tecnica. Caratterizzazione degli intonaci della Villa del ‘Cavalcavia di Salone’.
Campione 1 – Parete con Maschere Teatrali Campione 1 – Retro
Campione 1 – sezione 7x Campione 1 – sezione 20x, strato inferiore
MARIA LAURA SANTARELLI
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Campione 1 – sezione 20x, strato superiore Campione 1 – sezione 200x, strato di colore
Commento: L’intonaco è costituito da più strati, secondo una tecnica abbastanza nota. Lo strato più interno e adeso alla struttura muraria è costituito da una malta in calce e materiale vulcanico (STRATO NON VISIBILE IN QUESTO PRELIEVO). Al di sopra si applicavano strati di malta in calce e sabbia di fiume, Nel caso specifico sono presenti uno strato con sabbia di fiume quarzosa, ricca anche di materiale vulcanico e uno strato a sabbia di fiume quarzosa. Questa sequenza terminava con uno strato a marmorino, su cui veniva applicata la pittura ad affresco. In questo caso però la pittura era applicata quando lo strato a marmorino era già un po’ carbonatato e il pigmento non è penetrato sufficientemente nell’intonaco a marmorino.
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Campione 2 – Parete con scatole Campione 2 – visone laterale
Campione 2 – sezione 7x Campione 2 – sezione 20x, strato inferiore
MARIA LAURA SANTARELLI
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Conclusione. La struttura dei due intonaci è praticamente identica. Si ha uno strato più interno costituito da un misto di sabbia di fiume mista a sabbia vulcanica (strato non documentato), su cui è applicato uno strato a sabbia di fiume quarzosa. Su questo intonaco è applicato uno strato d’intonaco a marmorino, su cui è steso lo strato pittorico. In questo caso non si ha un “buon fresco”, ma probabilmente lo strato pittorico è stato applicato su un marmorino già carbonatato. Le leggere differenze osservabili (per es. spessore di marmorino ridotto nel campione 1 rispetto al campione 2, oppure una granulometria di sabbia di fiume leggermente più grande nel campione 1) sono da attribuire a una mano diversa nella preparazione, ma la tecnica esecutiva delle due pareti è la stessa.
Prof. Maria Laura Santarelli CISTeC – Centro di Ricerca in Scienza e Tecnica per la Conservazione del Patrimonio Storico Architettonico, Università di Roma ‘La Sapienza’ marialaura.santarelli@uniroma1.it
Campione 2 – sezione 20x strato superiore Campione 2 – sezione 200x, strato pittorico
Commento: Si osserva la stessa sequenza del campione 1 e anche in questo caso lo strato pittorico è stato applicato con lo strato a marmorino già carbonatato.
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II.6. Analisi chimico-fisiche e pertinenza dei frammenti agli affreschi con instrumenta scriptorium e inscriptum ovvero con altri soggetti figurativi.
Su mia richiesta subito esaudita dalla Dr. Cinzia Conti, che qui particolarmente ringrazio, le analisi chimico-fisiche sopra presentate dalla Prof. Santarelli sono state condotte comparativamente su un campione (nr. 2) raffigurante una cornice, certamente appartenente al fregio con maschere teatrali, datato stilisticamente con sufficiente certezza attorno agli anni 60-40 a.C., e inoltre su un campione (nr. 1 e fig. 31) tratto dal frammentino di bordo parete rappresentante uno scrinium chiuso e stretto da un nastro rosso incrociato. Quest’ultimo frammentino (nr. 1 e fig. 31), per il soggetto rappresentato e per le caratteristiche macroscopiche, dovrebbe con ogni probabilità appartenere alla parete, o quanto meno all’aula, decorata con le due grandi porzioni di affresco ricomposte dalla Restauratrice Marina Cavalieri, che esibiscono gli instrumenta scriptoriume inscriptum. Tuttavia l’appartenenza del frammentino con scriniumalla rappresentazione dei detti instrumentaè solo presumibile: si rende perciò necessaria l’estensione delle analisi almeno a un altro campione proveniente da una delle due grandi porzioni figurate ricomposte. Presumendo comunque, fino a prova contraria, l’appartenenza del frammentino nr. 1 (fig. 31) con scrinium al medesimo affresco delle due grandi porzioni ricomposte (figg. 16, 43-45, 47), ne risulta che la preparazione dell’intonaco fu dovuta a mani diverse, benché la tecnica di esecuzione sia sostanzialmente la stessa. Ciò dovrebbe comportare anche per gli affreschi con la formula di Mucio Scevola una cronologia agli anni 60-40 a.C. Vorrei però rilevare alcuni fatti macroscopici, che differenziano l’affresco con instrumenta scriptorium e inscriptum da quello con maschere teatrali. Tanto quest’ultimo è di eccellente qualità per esecuzione artistica, come sottolineato da Claudia Angelelli e da Stella Falzone, tanto gli instrumentasono resi con alcune ingenuità prospettiche, talvolta piuttosto grossolane, come nel caso del papiro svolto sul piano della mensa. Bisogna perciò chiedersi se il pittore che ha eseguito le maschere, i fregi decorativi, la sfinge e la cariatide, nonchè un vaso bronzeo (uno dei ricercati vasi corinzi?) dall’alto collo con manico a forma di corpo di satiro con coda equina (fig. 34), tutte immagini frutto di grande maestria figurativa, sia diverso da quello degli instrumenta. Poiché questi ultimi sono di altra e meno abile mano, dobbiamo chiederci se sulla stessa parete un pittore mediocre dipinse gli instrumentae uno valente le decorazioni e gli altri soggetti; oppure se almeno la sfinge e il vaso bronzeo, i cui colori e il cui stato di conservazione sembrano gli stessi della parete con gli instrumenta, siano stati dipinti dal pittore più esperto. Difatti, la cattiva conservazione dell’affresco con maschere e fregi decorativi sembra essere dovuta alla stesura della pittura sull’intonaco quando aveva avuto inizio il processo di carbonatazione: il pittore eccellente, insomma, iniziò a dipingere un po’ più tardi del dovuto, per cui il pigmento si legò meno bene allo strato di calce. Sembra invece, ictu oculi, che gli instrumenta, la sfinge, il vaso bronzeo e fors’anche la cariatide godano di un migliore stato di conservazione: solo analisi dirette potranno accertare se la pittura fu, in tali casi, stesa per tempo, cioè prima dell’inizio della carbonatazione.
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Comunque sia, l’angolo sinistro della tabella cerata con l’iscrizione mutila ‘P. RVT[ilius?’ (fig. 34 in alto a sinistra) ha colori, più che simili, identici a quelli del vaso bronzeo (fig. 34 a destra), tanto che o essa non appartiene alla stessa parete degli altri instrumenta inscripta, oppure due pittori di ben diverso valore vi operarono contemporaneamente. Pertanto le future analisi dovranno indirizzarsi anzitutto su ciascuno di questi campioni problematici, il che consentirà certamente di trovare la risposta. Caratteristiche come l’omogeneità nello spessore dell’intonaco o la presenza o mancanza di impronte dell’incannucciata nell’arriccio, che in altri casi distinguono l’appartenenza di frammenti a un affresco, non valgono nel nostro. Infatti lo spessore dell’intonaco cambia notevolmente da un punto all’altro dello stesso soggetto: per esempio, il frammento con il dittico della formula di Mucio Scevola ha uno spessore variabile dai 4 ai 5,75 cm (fig. 35 a-e); del pari, nell’immagine della cariatide, i cui due frammenti, benché per poco non conbacianti, sul retro sono entrambi conservati fino all’arriccio, caratterizzato dall’impressione dell’incannucciata, posta per migliorare l’aderenza dell’intonaco, ma lo spessore varia da 2 cm del frammento più piccolo ai 6 del più grande (fig. 36). Prezioso è il dossier fotografico, prima della pulitura e dell’integrazione, dovuto alla preveggenza della Restauratrice Marina Cavalieri, delle due grandi porzioni, ricomposte in base ai margini di frattura, dell’affresco con instrumenta, porzioni ora allettate per ragioni di conservazione in un supporto che nasconde l’arriccio e ‘annega’ quanto meno 3 cm d’intonaco (figg. 44-45, 47). Inoltre quelle foto documentano nel dettaglio di ogni singola lettera lo stato dell’instrumentum inscriptum al momento della scoperta e nelle fasi di pulitura antecedenti al restauro integrativo.
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Fig. 34. Roma, ‘Villa del Giurista’. Frammento con tabella di P. RVT[ e frammenti di vaso bronzeo con manico satiromorfo: si noti l’identità dei colori
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Fig. 35a-e. Roma, ‘Villa del Giurista’. Frammenti della tabella della formula Mucci Scaeulae: retro, spessori e foto prima del restauro.
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Fig. 36. Roma, ‘Villa del Giurista’. Frammenti con figura di cariatide. Sopra: norma frontale e retro con impronte dell’incannucciata nell’arriccio. Sotto: visione degli spessori dell’intonaco, varianti nel frammento piccolo e in quello grande benché siano pertinenti alla stessa figura e il retro sia conservato fino all’arriccio in tutti i frammenti. Anche la variabilità dello spessore nel grande frammento con instrumenta scriptorium e inscriptum di fig. 35 (a fronte), dove pure l’intonaco è integro fino all’arriccio con l’impressione dell’incannucciata, dimostra che lo strato di malta preparato per l’affresco non era – sorprendentemente – distribuito in maniera omogenea.
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Fig. 37. Roma, ‘Villa del Giurista’. Frammenti con figura di sfinge, identificabile come tale dal lembo superiore della coscia destra, appena visibile accanto al braccio. Si conserva a sinistra l’angolo della parete e in alto una risega ad angolo retto, sul cui breve piano orizzontale continua incongruamente la pittura del corpo della sfinge. Tuttavia una minima porzione superstite del piano verticale della parete, che s’innesta sulla risega, sembra dimostrare che l’immagine della sfinge si arrestasse alle spalle e restasse priva del collo e della testa.
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II.7. Fasi della villa e identità del suo costruttore.
«Nel corso del 2013 … nel tratto [dell’Autostrada A24] compreso fra l’uscita per via Palmiro Togliatti e la Stazione di Roma Est, sono state condotte numerose indagini archeologiche estensive nell’area denominata ‘Cavalcavia di Salone’ …»69. Nella zona SE è stata così scavata la ‘Villa del Giurista’, parzialmente distrutta negli anni Sessanta dello scorso secolo sul lato NO per costruirvi la carreggiata autostradale. L’area ora esplorata da Claudia Angelelli misura m 110×30 per una superficie di circa 2500 mq, certamente inferiore all’estensione originaria del complesso, ma non comunque di moltissimo, perché prossime si trovano da un lato le cave di tufo rosso sfruttate dalle ville circostanti, dall’altro, a un centinaio di metri appena, le banchine del porto fluviale usato per trasportarne attraverso il corso dell’Aniene i blocchi ricavati. L’impianto primitivo, dapprima destinato a esclusivo uso rustico e produttivo, si data alla metà del II secolo a.C., ma tra la fine del II e l’inizio del I secolo fu operata una radicale trasformazione dell’edificio per accrescere la pars rusticae aggiungervi la pars urbana, la cui vita si prolunga, con quattro fasi edilizie, sino al III secolo dell’era volgare. «Ampliamento e monumentalizzazione dell’insediamento di Fase I. In età tardorepubblicana il promontorio situato tra le cave di tufo di Salone e l’ansa dell’Aniene viene occupato da un’imponente villa di tipo rusticoresidenziale … In seguito alle indagini archeologiche condotte tra il 2002 e il 2003 lungo la sponda dell’Aniene, circa 120 m a S dell’area …, sono state messe in luce imponenti strutture in opera quadrata e banchine in cementizio riconducibili ad un porto fluviale verosimilmente correlato con lo smaltimento dei prodotti dell’attività estrattiva delle adiacenti cave di tufo rosso e, di conseguenza, con la villa. Il complesso riconducibile alla Fase II, individuato nel corso delle campagne di scavo 2011-2012 e 2013, è orientato lungo un’asse NW-SE e ha un’estensione di circa 2500 mq. La stratigrafia archeologica ed una analisi preliminare dei materiali ceramici rinvenuti attestano una frequentazione ininterrotta della villa dalla fine del II sec. a.C. al I sec. d.C. Nell’ambito di questa seconda fase insediativa è stato possibile riconoscere tre distinte sottofasi, denominate IIa, IIb e IIc. Fase IIa. Costruzione della basis villae, con strutture in opera quadrata ed incerta, e della parte residenziale articolata intorno ad un atrio con impluvium. Creazione di ambienti rivestiti con pavimenti in tessellatomonocromo, cementizi a base fittile, semplici o con punteggiatoirregolare di inserti e tessere, associati a decorazioni pittoriche di IIStile (fine II– primi decenni del Isec. a.C.).Alla fine del II – inizi del I sec. a.C. risale l’impianto del nucleo originario del complesso, nel quale il corpo centrale … assume una connotazione più decisamente “residenziale”, come indicato anche dalle caratteristiche e dal livello qualitativo dei rivestimenti pavimentali e parietali riportati in luce»70.
Cfr. MUSCO – ANGELELLI – CARCIERI – ALBERINI, Ville 2014, pp. 141-170, e in particolare pp. 150-168 (citazione da p. 141). Cfr. inoltre AN-69 GELELLI – CARCIERI, Tratti 2015, pp. 165-173. Cfr. MUSCO – ANGELELLI – CARCIERI – ALBERINI, Ville 2014, pp. 151-153 s. (da cui sono tratti i passi trascritti nel testo).70
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In una delle stanze della villa (Ambiente 6 US 253, Fase IIa: fine II – inizio I sec. a.C.), come ha sopra riferito l’Angelelli, fu trovata una colmata d’inizio II secolo e.v. (Fase IIIa), costituita fra l’altro da diversi frammenti di affresco, pertinenti almeno in gran parte a una prima parete decorata con rappresentazioni di architetture e maschere teatrali, marmi, alabastri e decorazioni fitomorfe, tutte tipiche d’una fase di II Stile databile al 60-40 a.C., cronologia spettante anche ai pavimenti lì scaricati. Insieme a tali reperti si riconoscono i frammenti di una seconda parete affrescata a rappresentare una mensamarmorea con tabulae cerataeiscritte, di cui una reca il nome di un Mucio Scevola quale autore della formula, con incipittrascritto appunto alla TabulaI pag. 2 del dittico rappresentato nel dipinto. Datandosi l’affresco agli anni 60-40 a.C., il committente non può esserne stato il Pontefice Massimo Quinto Mucio (†82 a.C.), perché già morto da oltre un quarto di secolo. Il costruttore della ‘Villa del Giurista’, invece, e della sua pars urbanaattorno al 100 a.C., può essere riconosciuto proprio in lui; o al più può pensarsi che suo padre Publio, morto attorno al 11571, abbia dato inizio all’edificazione della pars rustica, poi ampliata e completata dal figlio Quinto con l’aggiunta della pars urbana. Identificare il proprietario d’una villa o la sua famiglia fuori dell’area vesuviana, la sola che fornisca spesso dati personali identificativi, è una probatio diabolica. Tuttavia mi sembra che, nel caso della ‘Villa del Giurista’, come la chiamerò, vi sia un importante elemento orientativo: come già scritto, l’estensione della villa sull’Aniene è, nella parte scavata, di circa 2.500 mq per una superfice delle dimensioni di 110×30 m (figg. 6 a-b, 7)72. La parte di
B. KÜBLER, in RE XVI.1 (1933), coll. 425-428, s.v. Mucius nr. 17 (ultimo anno in cui Publio era certamente vivo è il 121: col. 428); anche71 BONA, Sulla fonte 1973, p. 473 = ID., Cicerone 1985, p. 53); P.C. NADIG, in Der Neue PaulyVIII (2000), col. 426 s.v. Mucius [I, 7]. MUSCO – ANGELELLI – CARCIERI – ALBERINI, Ville 2014, pp. 150, 153.72
Fig. 38. Elaborazione di foto aeree con indicazione dello scavo della ‘Villa del Giurista’ (con viabilità attuale in sovrapposizone), l’area portuale e l’area delle cave.
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strutta, invece, negli anni Sessanta del Novecento per la costruzione dell’Autostrada non poteva essere molto estesa, a causa della presenza del fronte delle cave di tufo e del fiume Aniene, il cui corso antico, pressoché uguale, è accertato dalla presenza del porticciolo romano (fig. 38). Anche se volessimo pensare che la ‘Villa del Giurista’ raggiungesse un ettaro, o perfino due, dimensioni certamente eccessive per le reali possibilità di estensione sul terreno, saremmo sempre molto al disotto degli standardsmedi del genere di tali insediamenti, che andavano dai 4 fino ai 10 ettari e più, per la parte edificata e recintata, con tenute di circa 250-300 e finanche di 1000 ettari73. Per avere idea delle dimensioni delle ville romane fra l’età tardorepubblicana e la prima età imperiale, si consideri che la Villa suburbana detta ‘dei Misteri’ a Pompei, una delle più piccole, edificata nel II secolo a.C., ha un’estensione di circa 4½ ettari74. La Villa della Palombara a Castel Fusano, attribuita non senza incertezze a Quinto Ortensio Ortalo (114–†50 a. C.), difensore di Verre contro Cicerone, comunque databile dalla metà del I secolo a.C., supera gli 8 ettari75. La Villa ercolanese dei Pisoni, detta ‘dei papiri’, costruita attorno al 60 a.C., ha una superficie di base di circa 65.000 mq, cioè 6½ ettari, senza tener conto dei tre piani superiori in cui si articola76. La Villa dei Sestii a Settefinestre, vicino a Cosa, edificata negli anni 40-30 a.C., ha un corpo centrale quadrato di 150 piedi, circa 2 ettari, attorno al quale si estendevano altre strutture rustiche e horti conclusi, che ne moltiplicavano l’estensione a più del
Una panoramica esauriente è offerta per la Campania da R. CIARDIELLO (cur.), La Villa romana, Napoli 2007, con oltre una decina delle ville73 più note in quella regione; per il Lazio, invece, la disamina di un centinaio di ville, su circa un migliaio comunque note nel suburbio e nell’agerdell’Urbe, è stata condotta con molta accuratezza da M. DE FRANCESCHINI, Ville dell’agro romano, Roma 2005; vedi anche, più in generale, i confronti addotti da C.C. MATTUSCH, Roman Villas, in ID., The Villa dei Papiri at Herculaneum, Los Angeles 2005, pp. 5-12. Limitandosi all’essenziale sulla struttura planimetrica, si cfr. A. MAIURI, La Villa dei Misteri, Roma 1967; D. ESPOSITO, La Villa dei74 Misteri a Pompei, in Città vesuviane: antichità e fortuna. Il suburbio e l’agro di Pompei, Ercolano, Oplontis e Stabiae, Roma 2015, pp. 6979. S. BUONAUGURO, La Villa della Palombara (cd. villa di Plinio) a Castelfusano (Ostia). Nuovi dati dalle campagne di scavo 2007-2008, «Amoe-75 nitas» II (2012), pp. 65-85; Z. MARI, Risultati della prima campagna di scavo nella villa romana in località Formello a Palombara Sabina (Roma), in Settimo Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina (Roma 2010), Roma 2011, pp. 83-94; ID., Risultati della seconda, terza e quarta campagna di scavo nella villa romana in località Formello a Palombara Sabina (Roma), in Nono Incontro di Studi sul Lazio e la Sabina (Roma 2012), Roma 2013, pp. 89-95. Fra la sterminata bibliografia, segnalo i contributi più pertinenti anche alla parte architettonica e planimetrica: D. COMPARETTI – G. DE PETRA,76 La villaercolanese dei Pisoni: i suoi monumenti e la sua biblioteca, Torino 1883 [ristampa conforme all’edizione originale con nota di ALFONSO DE FRANCISCIS, Napoli 1972]; M.R.WÓJCIK,La Villa dei papiri di Ercolano. Programma decorativo e problemi della committenza, «Studi classici» XVI (1978-80), pp. 357-368; EAD.,La Villa dei Papiri ad Ercolano. Contributo alla ricostruzione dell’ideologia della nobilitas tardorepubblicana, Roma 1986; S. ADAMO MUSCETTOLA, La VilladeiPapiria Ercolano, Napoli 2000; C.C. MATTUSCH, The VilladeiPapiriat Herculaneum: life and afterlife of a sculpture collection, Los Angeles 2005; A. DE SIMONE, Ercolano e la Villa dei Papiri alla luce dei nuovi scavi, «CrErc» XXXIII (2003), pp. 279-311; ID., La Villa dei Papiri ad Ercolano, in La Villa romana, Napoli 2007, pp. 167-194; V. MOESCH, La Villa dei Papiri, Napoli 2009; M.P. GUIDOBALDI, La Villa dei Papiri di Ercolano: una sintesi delle conoscenze alla luce delle recenti indagini archeologiche, «CrErc» XL (2010), pp. 17-32; EAD., La Villa dei Papiri a Ercolano, in Città vesuviane: antichità e fortuna. Il suburbio e l’agro di Pompei, Ercolano, Oplontis e Stabiae, Roma 2015, pp. 129-136.
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doppio, al centro di una tenuta di circa 250 ettari77. Le ville di età imperiale, com’è immaginabile, sono anche più estese, come quella, exempli gratia, di più di 9 ettari dei Nonii Arii a Toscolano Maderno78. La ‘Villa del Giurista’ sull’Aniene, dunque, per lo standard romano è piuttosto una villetta, grande circa 1/20, o al più 1/15, delle altre. Sappiamo da Columella e da Plinio il Vecchio che erano diventati paradigmatici, in senso negativo, due opposti esempi l’uno di eccessiva estensione, l’altro di troppo ridotta superfice delle ville costruite rispettivamente da Lucio [Licinio] Lucullo e Quinto [Mucio] Scevola:
Columella, De re rustica I 4.6. Sed cum refert qualis fundus et quo modo colatur, tum uilla qualiter aedificetur et quam utiliter disponatur. Multos enim deerrasse memoria prodidit, sicut praestantissimos uiros L. Lucullum et Q. Scaeuolam, quorum alter maiores, alter minus amplas, quam postulauit modus agri, uillas exstruxit, cum utrumque sit contra rem familiarem.
Non interessa però tanto qual (tipo di) fondo si voglia coltivare e in che modo, quanto invece in qual modo edificare la villa e disporla per (conseguire) la maggiore utilità. È stata, infatti, tramandata memoria che molti hanno commesso gravi errori, come quei due personaggi d’altissimo rango, che furono Lucio [Licinio] Lucullo e Quinto [Mucio] Scevola, dei quali l’uno costruì la (sua) villa troppo grande, l’altro troppo piccola in rapporto a quanto l’estensione di (ciascuna) proprietà agricola richiedesse, cose che sono entrambe contrarie al(la corretta gestione del) patrimonio familiare.
Plinius, Naturalis Historia XVIII 7. 32. Modus hic probatur, ut neque fundus uillam quaerat neque uilla fundum, non, ut fecere iuxta diuersis in eadem aetate exemplis L. Lucullus et Q. Scaeuola, cum uilla Scaeuolae fructus non caperet, uillam Luculli ager, quo in genere censoria castigatio erat minus arare quam uerrere.
Si ritiene giusto questo rapporto (fra villa e terreno agricolo), che il fondo non (sia così vasto che) richieda una villa (di maggiore superfice), e che la villa non (sia così grande che) richieda un fondo (più esteso), e non come fecero, secondo (due) esempi opposti nella stessa epoca, Lucio [Licinio] Lucullo e Quinto [Mucio] Scevola, sicché la villa di Scevola non aveva la sufficiente capienza per ricevere i prodotti, mentre la villa di Lucullo non entrava nell’(intera) campagna, nel qual caso s’incorreva nella condanna censoria, perché c’erano più pavimenti da spazzare che suolo da arare.
A. CARANDINI, Settefinestre. Una villa schiavistica nell’Etruria romana, Modena 1985. Per lo standard di altre ville cfr. anche A. CARANDINI77 – F. CAMBI – M. CELUZZA – E. FENTRESS, Paesaggi d’Etruria: valle dell’Albegna, valle d’Oro, valle del Chiarone, valle del Tafone. Progetto di ricerca italo-britannico seguito allo scavo di Settefinestre, Roma 2002. E. ROFFIA (cur.), La villa dei Nonii Arii a Toscolano Maderno, Milano 2015.78
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Insomma, Plinio il Vecchio, con la battuta che c’era più terra da scopare sui pavimenti che da dissodare nei campi, ironizza sulla megalomania di Lucullo, ma sottintende anche la smania di catoniana parsimonia di Quinto Mucio Scevola, la cui straordinaria frugalità del resto, ‘fra decine di migliaia di persone’, è segnalata anche da altre fonti con involontario umorismo79. La ridotta estensione della ‘Villa del Giurista’ – davvero piccola, anche nella massima superficie ipotizzabile, per la presenza sia dell’Aniene sia delle cave di tufo – corrisponde alla notizia tramandata dalle fonti, benché non ‘quantizzata’ numericamente, inducendo al sospetto che la menzione del nome di un Mucius Scaeu(o)la nell’affresco sia più di una mera coincidenza. Infatti, la cronologia tanto della pars rustica (ultimi decenni del II secolo a.C.), quanto della pars urbana, di pochi decenni posteriore, è perfettamente compatibile con l’arco della vita di Quinto Mucio Scevola, nato all’incirca nel 140 e assassinato nell’8280. È bensì vero che altri nomi, molto probabilmente sempre di giuristi, erano scritti su tabelle cerate o su nastri rappresentati negli affreschi – uno potrebbe essere quello di P(ublius) Rut[ilius Rufus?], l’altro quello di [Q(uintus) Aq]uuilius <Gallus> – ma il dato sulla ridotta dimensione della villa coincide sorprendentemente con la paradigmaticità segnalata esclusivamente nel caso di Quinto Scevola Pontefice Massimo. Inoltre, nelle iscrizioni affrescate l’omissione del praenomendi Muccius Scaeu(o)la, che non avvenne invece per P(ublius) Rut[ilius], può spiegarsi più facilmente se si pensa che la villa appartenesse ai Mucii, dove la ‘gloria di famiglia’ evocata dalla formula poteva essere ben nota a tutti, come nota a tutti era quella del mitico antenato, che avrebbe bruciato la mano destra di fronte a Porsenna, e che ancora oggi viene ricordato senza bisogno del prenome Gaius né dell’assai meno noto cognomen Cordus. Del resto, nella gens Mucia il cognomen Scaeuola e i praenomina Gaius, Quintus e Publius erano tramandati così costantemente da non essere più individuanti81.
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Si è visto nella trattazione di Baratta che alcuni lacerti di affreschi, grandi e piccoli, recuperati nello scarico dell’Ambiente 6, benché non sempre combacianti, sono tuttavia quasi certamente pertinenti al medesimo soggetto: una mensa di marmo grigio modanata, sulla quale sono raffigurati, in prospettiva piuttosto ingenua e con la resa della relativa ombra sul ripiano, vari instrumenta scriptoria e paraphernalia. Cercherò qui di elencarli e riconoscerli, commentandone le iscrizioni quando possibile, e iniziando dai frammenti decontestualizzati.
Vedi Diod. XXXVII 5.1; Athen, Deipnosoph. VI 274 c-e (sotto a p. 73). Cfr. ora FERRARY , Una vita 2018, pp. 10, 26.79 Vedi nota 3.80 Per il cognomen Cordus aggiunto, a partire dal leggendario attentatore di Porsenna, da alcuni Mucii Scaeuolae, fra cui il monetarius, cfr. C.81 MÜLLER, in Der Neue PaulyVIII (2000), s.v. [I.2] M. Cordus Scaevola, coll. 324 s.
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1) In un frammentino staccato è rappresentata uno scrinium a forma di parallelepipedo (fig. 29). 2) In un altro piccolo frammento isolato (figg. 22 a, 41) è dipinta una striscia bianca, forse un nastro con lettere in rosa scuro «[—-?]ṃ • ma[-1/2-]o []m • ». La suggestione d’integrare M(a)n(io) Ma[n(i)li]onon sembra paleograficamente ammissibile per ragioni di spazio e anche perché il praenomen sembra M(arco). 3) Un altro frammentino, sempre decontestualizzato, rappresenta un dittico cerato esibente la Tab. II pag. 4 iscritta atramento, su un fondo color prugna, con il nome di P(ublius) Rut[ilius] (fig. 39), molto probabilmente P(ublius) Rut[ilius Rufus], non si sa in che caso declinato. La lettera ‘T’ di ‘RVT’, benché incompleta, è comunque riconoscibile oltre ogni dubbio. L’integrazione Rut[ilius], indipendentemente dal caso della declinazione, che potrebbe essere anche al genitivo P(ubli) Rut[ili] o in altro caso, è praticamente quasi certa: infatti, sotto l’aspetto per così dire ‘statistico’, fatta eccezione per Rutilius, gli altri 9-11 nomina gentilicia (con 2 incerti) inizianti per Rut[ sono molto rari82; e inoltre, sotto l’aspetto della contestualizzazione storica, sono attestati come celeberrimi i rapporti fra Publio Rutilio Rufo (154-†post 78) e i Mucii Scaeuolae Publio (†115) e Quinto (140-†82), rispettivamente padre e figlio. Rutilio, figlio di un uir praetorius, come giurista fu, per l’appunto, da adolescente allievo di Publio, e con Quinto, probabile costruttore della villa, condivise anche un’educazione filosofica di matrice stoica e paneziana.
H. SOLIN – O. SALOMIES, Repertorium nominum gentilium et cognominum Latinorum, Hildesheim 1994, pp. 158-159: Rutedius, Rutenius, Ru-82 terius?, Ruticius?, Rutidius, Rutilacius, Rutinius, Rutius, Rutticelius, Ruttonius, Rutuleius; inoltre Rutileius è variante di Rutilius.
Fig. 39. Roma, ‘Villa del Giurista’. Tabella col nome di P. RVT[ e particolare della scrittura e del lacerto sinistro della lettera T.
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P. Rutilio Rufo83, Praetor Urbanus nel 118 e console nel 115, durante la pretura concepì e aggiunse all’Editto la formula che da lui prende nome di Rutiliana, la quale disponeva, in caso di fallimento e di escussione del debitore vivente, la trasposizione di soggetti in favore dei creditori e del bonorum emptor. Nello stesso Editto limitò anche a un’actio operarum le esorbitanti pretese di operae libertorum da parte dei patroni e ne ridusse alla metà i diritti ereditari sul patrimonio del liberto mediante la fictio iuris di una societas con il defunto. Durante il proconsolato di Quinto Mucio in Asia, probabilmente nel 94 a.C., Rutilio fu suo legatuse ne condivise la dura azione repressiva contro le malversazioni perpetrate a danno dei provinciali dai publicani: perciò costoro, con i loro complici equestri della parte mariana a lui avversa, quando fu rientrato a Roma lo accusaronode repetundis. La strenua difesa giudiziaria di Quinto Mucio, come del resto l’assoluta integrità della sua condotta, non bastarono a fargli ottenere l’assoluzione e così si vide costretto all’esilio a Smirne, dove nel 78 ricevette la visita di Cicerone: è grazie a lui che sappiamo che la dirittura morale di Rutilio Rufo godette di una riabilitazione postuma tale da farne un’icona, quasi nuovo Socrate, quale vittima della proverbiale corruzione e dell’ingiustizia dei giudici (Brutus 115): [P. Rutilius Rufus], quom innocentissimus in iudicium uocatus esset, quo iudicio conuulsam penitus scimus esse rem publicam …; icona perdurante nella generazione successiva: P. Rutilius, uir summae innocentiae, quoniam legatus <Q.> Mucii proconsulis a publicanorum iniuriis Asiam defenderat, inuisus equestri ordini penes quam iudicia erant, repetundarum damnatus in exilium missus est (Liu., Per. 70). Anche dopo «l’innocenza di Rutilio fu celebrata nei secoli»84. Durante l’esilio Rutilio Rufo scrisse in latino un’autobiografia, perorandovi un’apologia della sua amministrazione in Asia, e inoltre un’opera in greco sulla storia a lui contemporanea, di cui ben poco sappiamo85. La fama postuma di Rutilio come exemplum uirtutis, vittima dei tempora e dei mores, uomo politico integerrimo, e insieme come grande giurista potrebbe spiegarne l’evocazione negli affreschi. Purtroppo il frammento con l’inizio del nome di P. Rut[ilio], scritto atramentosu un dittico chiuso, di dimensioni alquanto maggiori di quello della formula Mucci Scaeu(o)lae, non lascia capire nemmeno il caso in cui il nome era declinato. Il nome imita chiaramente una scriptura exteriora inchiostro sulla parte lignea della Tab. I pag. 1 o della Tab. II pag. 4 di un dittico cerato. Tuttavia escluderei che si trattasse dell’opera storica, peraltro composta in greco, oppure dell’autobiografia, ma anche dell’orazione scritta in latino da Q. Mucio in difesa di Rutilio, perché questi tre lavori non si sarebbero potuti contenere in un dittico e la rappresentazione sarebbe stata inverosimile. Inoltre, nel caso dell’orazione, ci aspetteremmo un classico titolo Pro P. Rutilio.
D.H. MÜLLER, in REA.1.1 (1914) coll. 1269-1280 s.v. Rutilius nr. 34; W. KRAUS – T. GIARO, in Der Neue Pauly Enzyklopädie der Antike X83 (2001), p. 1170 s.v. R. Rufus, P.[I 3]; e ora A. MANZO,«Magnum munus de iure respondendi sustinebat». Studi su Publio Rutilio Rufo, Milano 2016, ai quali rinvio per la bibliografia e le fonti. Così BRETONE, Tecniche 1982, p. 69, con fonti a n. 17.84 Vedi nota 81.85
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Resta dunque la probabilità che il testo mancante facesse riferimento alla formula o actio Rutiliana con la prolessi del genitivo, exempli causa: P. Rut[ili Rufi | formula] o/e anche alle formulae actionuma salvaguardia degli interessi dei liberti86. 4)Ancora un altro frammentino (fig. 40) rappresenta un dittico cerato che mostra la Tab. II pag. 4 di colore giallo oro, con il sulcus centrale incavato per l’apposizione dei sigilli di ceralacca; a destra e a sinistra del sulcusdue legende atramento: «n(ummi?)• uino»a destra e «n[—]» sulla parte sinistra (fig. 32), con dieci puntini sottostanti: i n(ummi)? La parte bassa delle tabelle è attraversata da tre fili rossi paralleli che – s’immagina – le avvolgono interamente per tenerle unite, formando un legaccio a forma di M corsiva sovrapposto ai fili stessi. Sopra il sulcuscentrale, una macchia nera con tre macchioline bianche rappresenta il sigillo di ceralacca, sotto il quale, lungo il sulcus stesso, una stringa bianca raffigura il laccio che chiudeva il dittico; può darsi che con le tre macchioline bianche dentro il sigillo di ceralacca nero il pittore abbia voluto indicare tre punti riaffioranti del laccio suggellato e così ‘annegato’ nella resina. Le porzioni di affresco in connessione, pertinenti ad instrumenta scriptoria, sono solo le ultime due, entrambe di notevoli dimensioni (nr. 5 e nr. 6: figg. 16, 22 a, 43-51), ciascuna ricomposta con l’incollaggio di frammenti minori, la cui superfice dipinta è talvolta discontinua, ma i cui attacchi sono quasi sempre conservati nell’intonaco sottostante. 5) Sul primo grande frammento, sotto la mensa marmorea, c’è la lussuosa capsa cilindrica rossa per papiri, sopra presentata da Giulia Baratta; sopra la mensa si vedono: un calamaio nero, mutilo della parte superiore, e, appoggiata accanto, la parte centrale di un bastoncino con un nodulo, di certo un calamus; inoltre, più in alto sul ripiano, due lembi di un papiro, o forse di un nastro da immaginare di stoffa, recante l’iscrizione a inchiostro «Dato [–]ụuilio • ∞ [—]», lacunosa nella parte centrale e monca alla fine.
Solo dubbio, non decisivo, in tal senso è che nella formula Mucci Scaeu(o)lae non c’è prolessi del complemento di specificazione.86
Fig. 40. Dittico ‘del vino’.
Fig. 41. Iscrizione Dato [—]ụuilio • ∞ [—] e part.
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Esso è composto di tre bande: una prima superiore color ocra, una seconda centrale bianca iscritta in maiuscola capitale nera imitante l’atramentum, infine una terza inferiore viola scuro. Il nastro, o papiro che sia, si apre lievemente, quasi ad ansa o a ‘coda d’uccello’, all’inizio, sulla parte sinistra, per poi restringersi ed è svolto sul ripiano della mensa: probabilmente si voleva suggerire un rapporto con il codex di grandi tabelle cerate, forse un trittico, che potrebbe essere quello di cui s’intravede, a sinistra del nastro, solo l’angolo superiore destro della cornice, mentre quello inferiore è superstite in basso dopo una consistente lacuna dell’affresco. L’ultimo segno a destra del nastro, che sembra una lettera omegaa causa della frattura della parte superiore (ϖ), è in realtà il simbolo ∞ del numerale milia, molto probabilmente l’inizio di una cifra. Dato, se non sia da leggere dato[te], può essere: 1) la prima persona singolare dell’indicativo presente di dăto, dătas, dataui, dătāre, verbo frequentativo che significa ‘dare spesso’ o ‘abitualmente’; 2) la seconda o terza persona singolare dell’imperativo futuro di do, das, dedi, datum, dāre; 3) il dativo o l’ablativo singolare maschile o neutro di datus, aggettivo participio perfetto di I classe. Il significato di dăto dadătārepuò apparire ictu oculiplausibile: il verbo alla prima persona dell’indicativo presente reggerebbe un nome al dativo e poi una cifra da intendere come complemento oggetto in accusativo; si potrebbe trattare in tal caso del nastro di un codex accepti et expensi, dove il creditore annotava i nomina arcaria o i nomina transcripticia. Tali codices«sembra … fossero costituiti … da una sequenza di tabelle lignee cerate o scritte atramento, prive dei segni per la sigillazione tramite stringhe di lino» (R. Laurendi)87. L’ipotesi potrebbe reggere anche con la seconda persona plurale dell’imperativo futuro di do, cioè dato[te]. Tuttavia una simile spiegazione resta molto problematica proprio per il valore frequentativo che avrebbe dăto, o nel caso di dato[te] perché non sarebbe più il creditore a versare ciò che annota. La stessa obiezione vale se s’intende dāto come seconda persona singolare dell’imperativo futuro di do. Resta dunque la terza ipotesi: dato come dativo o ablativo singolare maschile o neutro del participio perfetto di do. In tal caso, dato non può grammaticalmente concordarsi come ablativo singolare con la cifra espressa in unità di conto monetale, assi, sesterzi o denari che siano, comunque al plurale, mentre al dativo non avrebbe senso concordare datocon il numerale, che va invece inteso in ablativo o al più in accusativo, ma certamente non in dativo. Il gentilizio Vil(l)ius, con semplificazione della geminata ‘l’, potrebbe essere un nomen gentisall’ablativo da concordare con dato e con un sostantivo della IV declinazione con desinenza in u, ma non sono riuscito a trovare nessun sostantivo che dia significato ad una frase da ricostruire in tal modo.
Cfr. FIRA III2 pp. 396-397 nr. 124; CANNATA, Nomina transscripticia 2007, pp. 169-210 = CANNATA, Scritti 2012, pp. 613-640. Per i87 nomina transscripticia nei documenti della prassi cfr. ARANGIO-RUIZ, Le tavolette cerate ercolanesi e il contratto letterale, in ID., Studi 1974, pp. 355-326; ID.,Le tavolette cerate di Ercolano e i «nomina arcaria», ibidem, pp. 673-684; BIANCHINI, Cicerone 1970, pp. 237 ss.; LAURENDI, Mutuum 2017, p. 91 (da cui la citazione); da ultima L. ZANDERINO, Osservazioni sul codex accepti et expensi, «SDHI» LXXXIII (2017), pp. 131-163.
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Sembra invece intuibile che il senso dell’iscrizione fosse, nella forma di un ablativo assoluto, che un certo [—].uilius fosse stato ‘dato’ in qualità di magistrato, arbitro, funzionario, esattore aut similia in relazione a una cifra indicata numericamente. Integrare con il lemma generico magistratus – ad esempio «Dato [magistrat]ụ Vilio • ∞[—]» – non mi sembra possibile perché il ruolo del personaggio esigerebbe una qualificazione specifica, mentre magistratus è termine generico. Neanche è facile interpretare Ṿ(ibio) Vil(l)io per la rarità del praenomen Vibius e per l’arcaicità dell’abbreviazione ‘V’ anziché ‘VI’ o ‘VIB’88: del resto un personaggio così denominato resterebbe finora ignoto; e comunque ci aspetteremmo una lieve spaziatura fra le lettere, con un punto di separazione fra praenomen e nomen, come quello che divide il gentilizio dal numerale. Mi sembra resti la sola possibilità d’integrare «Dato [iudice C(aio) Aq]ụuilio • ∞ [—]». Si tratterebbe allora d’una datio iudicis con iussus iudicandida parte del pretore a conclusione della litis contestatio nel processo formulare, con l’importo della somma da pagare in caso di condanna. Il significato sarebbe – il condizionale è d’obbligo – «essendo stato dato [come giudice C. Aq]uilio per 1000 [—]». La cifra dovrebbe sottintendere l’indicazione della valuta, per esempio in sesterzi, la cui sigla ‘HS’ avrebbe dovuto precedere il numero, immaginandosi che fosse indicata all’interno del papiro o delle tabelle, se si tratta d’un nastro che le avrebbe avvolte. Diversamente, potrebbe trattarsi di un tipico exemplum fictum, di quelli contenuti nei responsa giurisprudenziali, dove i nomi sono talora fittizi e la somma è indicata dal solo numerale senza indicazione di valuta in sesterzi o denari: quest’ipotesi, cioè che manchi l’indicazione di valuta perché si trattava di un exemplum fictum, fa pensare che gli affreschi fossero destinati a un ambiente, come un tablinum, deputato alle udienze o all’insegnamento da parte del giurista, un’esegesi comunque congrua con le sole tabelle cerate di cui possiamo leggere o capire interamente il testo nell’affresco, riferite al processo formulare. L’Aquuilius o Acuuilius che sarebbe nominato in grafia arcaizzante potrebbe essere allora Caio Aquilio Gallo (116-†44 circa), giurista amico di Cicerone, allievo di Quinto Mucio Scevola e maestro di Servio Sulpicio Rufo, quest’ultimo poi divenuto acceso contestatore dell’interpretatio iuris di Quinto; autore della c.d. stipulatio Aquiliana e della formula de dolo malo, fu pretore nel 66, ma tralasciò di percorrere il cursus honorumrinunciando al consolato per dedicarsi totalmente alla giurisprudenza, all’attività respondente e soprattutto a quella di iudex e di arbiter89, al punto che Cicerone (Ad Att. I 1.1) definì la sua attività giudicante ‘regnum iudiciale’. Fu anche celebre per il lusso della sua domus romana sul Viminale e per il ritiro estivo in villa a Cercina90, il che – sia detto per inciso – esclude che a lui possa pensarsi come proprietario della ‘Villa del Giurista’.
Cfr. R. CAGNAT, Cours d’épigraphie latine, Paris 1914, p. 41 e n. 12.88 KÜBLER, Der Process 1893, pp. 54–88; P. JÖRS – E. KLEBS, in RE II.1 (1895), coll. 327–330 s.v. Aquilius [23]; BRETONE, Tecniche 1982, pp.89 66, 79-80, 107-109, KUNKEL, Herkunft 1967, pp. 21–22; WIEACKER,Römische 1988, pp. 600–601; T. GIARO, in Der Neue Pauly I (1996), p. 938 s.v. Aquilius [I 12]; PLATSCHEK, Der Auctor defensionis 2004, pp. 323–335. Plinius, N.H. XVII.2; Pomponius, D. 1,2,2,4390
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6) Infine, sul secondo grande frammento di affresco, che non può dirsi se vada collocato a destra o a sinistra del precedente nr. 5 (figg. 16, 43-45, 47), si vede in primo piano sulla mensa un dittico aperto, quasi integro, con la pagina cerata 2 poggiata sul tavolo, rappresentata obliquamente in prospettiva, e la pagina 3, resa invece in norma frontale, pendula ad angolo retto sul bordo corniciato. Il dittico ora descritto costituisce il più importante della serie di documenti e l’unico certamente di contenuto giuridico. A breve distanza si vedono monete sparse sul tavolo accanto a due ovali, forse due piattini con cibarie (?), come gli xeniache si offrivano agli ospiti, oppure due ‘bocconcini’, dolci o focaccette (fig. 42); in secondo piano è poggiata una cassetta a forma di parallelepipedo, color legno con decorazioni lineari rosse sul lato lungo e a riquadro su quello breve: da un’apertura rettangolare rappresentata in nero sulla superfice fuoriesce un lungo papiro (fig. 43) scritto con nomi di pietanze e di generi alimentari.
III.1. Ilpapiro del memorandum sumptuarium:la frugalità di Quinto Mucio Scevola e il suo esemplare rispetto per la lex Fannia sumptuaria.
Il rotolo di papiro, di forma stretta e allungata, è flessuosamente svolto in modo da mostrare 21 linee, fino a cadere sul piano della trapeza, dove poggia, ancora arrotolata, la sua parte inferiore. La scrittura non è la tipica capitale libraria elegante, bensì una capitale rustica, anche se non in forme arcaiche come nella Formula Mucci Scaeulae, ma in caratteri evoluti peculiari del I secolo a.C.: ‘A’ con la traversa orizzontale o ‘E’ e ‘F’ rispettivamente a tre e due traverse orizzontali, caratteristiche conservate nei moderni caratteri tipografici maiuscoli. È questa la più antica attestazione di scrittura latina su papiro, sia pure in rappresentazione, che va ad aggiungersi al più antico documento finora noto, coevo del nostro, la lettera di uno schiavo datata attorno alla metà del I sec. a.C. 91. Quanto al contenuto, si tratta di una lista di voci alimentari alternate a numeri che sembrano indicare prezzi in assi, misure di capacità e pesi per complessive 21 linee di scrittura atramento. Nella lista è altresì indicata la data del 16 gennaio e il nome di un ortolano, un certo Genzio.
J. MALLON – R. MARICHAL – CH. PERRAT, L’écriture latine de la capitale romaine à la minuscule, Paris 1939, nr. 19; J. MALLON, Paleographie91 romaine, Madrid 1952, pl. I.1; R. SEIDER, Paläographie der lateinischer Papyri, I, Stuttgart 1972, pp. 24-25, nr. 1, Taf. I.1; BISCHOFF, Paléograhie 1985, p. 64.
Fig. 42. Dolci o focaccette?
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Fig. 43. Ricostruzione informatica della mensa con la formula di Mucio Scevola, il papiro fuoriuscente da una cassetta, xenia e monetine.
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Fig. 44. I frammenti di affresco ripuliti e ricomposti prima del restauro (foto M. Cavalieri).
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Fig. 45. I frammenti ricomposti dopo il restauro
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Presento di seguito la trascrizione e gli scioglimenti del testo, che mi sono sembrati più plausibili, nonché un tentativo di traduzione in italiano e di spiegazione. C̣VṬỊ cuṭị per la scorza A،S ̷ a(xis) s(emis); mezzo asse; OFFVL offul(is) per le focaccette A•VI• a(xes) VI 6 assi: 5 CㅢXX CIXX [aut CLXX]; 119 [aut 170 (pezzi)]; O⊥ER (h)oler(ibus) per le verdure A•I a(xes) I; 1 asse; CICER cicer(ibus) per i ceci A•I a(xis) I; 1 asse; 10 SOLLAS sollas sfoglie SVPA• supa prendine (e distribuiscine?) A•X⊥• a(xibus) XL, per 40 assi, S•A•XS• s(ingulas) a(xibus) X s(extario), ciascuna a 10 assi al sestario [54 grammi] A•D•XVII K a(nte) d(iem) XVII K(alendas) il giorno 17 prima delle Kalende 15 FEBRV• Febru(arias) di Febbraio; [= 16 Gennaio] GENTIO Gentio da Genzio OLLTOR• oll(i)tor(i). l’ortolano. TRITIC• Tritic(i) Di grano M•IV m(odii) IV; 4 moggi, [circa 26 Kg] 20 VINI•A• uini a(mphorae) di vino anfore [circa 48 sestari = circa 26 litri] S•A•VIIS s(ingulae) a(xibus) VIIs(extario). ciascuna a 7 assi al sestario [54 centilitri circa]
La Mè probabilmente la sigla di m(odii): un modio = kg 6,503. La sigla Sè abbreviazione di s(ingulus), sia abitualmente di s(emis), cioè mezzo asse, quando riferita alla moneta, e invece di s(extarius)92, circa ½ litro, quando riferita a liquidi, come nel caso in esame il vino; in riferimeno al quale la A dovrebbe essere l’abbreviazione di a(mphorae). Le lettere sono alte mediamente 0,5 cm e il papiro ha un’altezza in verticale di 11 cm, per uno svolgimento ‘teorico’ di circa 15 inclusa la parte arrotolata.
CIL IV 1679 col. 3.10; CIL IX 2689: taberna presso di Ercolano, dove leggesi AD CVCVMAS | A. IIIIS | IIIS | IIIIS | IIS, con immagine di una92 brocca sopra ogni scritta. CIL IX 2689 = ILS 7478 con prezzi indicati in assi, mentre il sextarius di vino è senza prezzo; CIL IV 5380 quota il grano a 12 assi al modio. DUNCAN-JONES, The Economy 1982, p. 46; PERASSI, Soldi 1998, p. 7; SANTAMATO, Graffiti 2014, p. 322.
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Fig. 46a-f. Papiro del memorandum sumptuarium. A: veduta complessiva. B-C: particolari. D: linea 1 con inchiostro evidenziato fotograficamente (dopo il restauro). E: la stessa al vero prima del restauro con chiara visibilità del margine di frattura che ha distrutta il tratto orizzontale della Ṭ. F: ricostruzione informatica della linea 1 C̣VṬỊ
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Fig. 46c. Particolari del papiro del memorandum sumptuarium (dopo il restauro).
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Fig. 47. Misure e scale metriche della porzione di affresco (dopo il restauro) con la formula di Mucio Scevola e il papiro del memorandum sumptuarium.
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Procedo all’esame dei sette generi alimentari secondo la sequenza nella lista del ‘papiro’: cutis, offulae, holera, ciceres, sollae, triticum, uinus.
L’elenco si apre con il dativo di cutis, CVTI, di cui la I, a causa dello stato di conservazione, ha assunto un aspetto un po’ sinuoso che in realtà non aveva: essa è comunque riconoscibile oltre ogni dubbio. La T ha perduto la sbarra orizzontale, che era rappresentata inclinata per assecondare, nella finzione, la curva della striscia di papiro, come accade anche per la I. Nella foto dopo il restauro e l’allettamento del frammento in un supporto si stenta a distinguere il margine di frattura sull’asta verticale della T, ma esso è accertato dall’autopsia e dalla foto del particolare prima del restauro (fig. 46). 1) Cutis indica la pelle, ma anche la scorza o la buccia dei vegetali e della frutta93: ho preferito questo secondo significato per il contesto olitorio della lista e la menzione di un (h)ol(i)tor presso cui acquistare i prodotti ovvero, se si preferisce, ‘fare la spesa’. La scorza o buccia poteva essere essiccata o trattata col miele a scopo commestibile come i nostri canditi o usata in impasti oppure, in alternativa, destinata al pasto di animali. Seguono le sigle – s(emis) – che sciolgo come mezzo asse e che giustificano il dativo, caso in cui il sostantivo è declinato come complemento di termine. 2) Offulae sono le focaccette, la cui abbreviazione sciolgo al dativo offul(is) in conformità con la prima parola della lista, cuti, così declinata senza abbreviazioni per far comprendere al lettore le desinenze degli altri generi alimentari elencati di seguito con nomi abbreviati per troncamento. Incidentalmente ricordo il suggerimento della Baratta che queste focaccette possano essere rappresentate nello stesso affresco, poggiate sulla mensa accanto al dittico di tabelle cerate della Formula Muciana (figg. 51 a-e), il che ci consentirebbe di apprezzare la loro dimensione di circa 3 cm, che entrava più che comodamente nel palmo di una mano. Il testo alle linee 3-5 è: OFFVL | A•VI• |5 CㅢXX = offul(is) | a(xes) (sex) | (centum undeuiginti) = per le focaccette | 6 assi: | 119 (pezzi); oppure: per 119 focaccette (la spesa è di) 6 assi. Insomma, il costo è di 6 assi per un numerale ordinale che può leggersi 119 (CIXX) o 170 (CLXX) focaccette (offulae), non sappiamo se di carne o di verdura, ma probabilmente di quest’ultima, data la modestia del prezzo. Il problema di lettura della cifra è dato dal fatto che la lettera ‘L’, che in questo caso avrebbe valore numerale 50, è scritta talvolta con il tratto inferiore a destra, come ancor oggi nei caratteri tipografici, oppure con il tratto inferiore prolungato anche a sinistra, dunque come una T capovolta. In questa cifra il tratto inferiore è solo a sinistra e non è a prima vista chiaro se pertenga alla C precedente, completandone in basso la semiluna della lettera, o al tratto verticale seguente, facendolo dunque leggere come L. Un numero come 119 per le focaccette sembra a prima vista improbabile, dato che ci si aspetterebbe una cifra tonda multipla di 10, come appunto CLXX oppure, se mai, CXX.
P.G.W. GLARE, Oxford Latin dictionary, I, Oxford 1968, p. 479 s.v. cutis nr. 3 a.93
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Se però suddividiamo il costo complessivo di 6 assi per 170 focaccette, tenendo conto che 1 asse = 12 once = 24 semionce, e che dunque 6 assi = 72 once, avremmo un prezzo unitario alquanto incongruo di 1,015 semionce, il che induce a scartare questa soluzione. Se invece suddividiamo 6 assi (= 144 semionce) per 119 focaccette, ne vien fuori un prezzo unitario di 1,21 once, che per 119 focaccette dà un costo complessivo di 143,99 semionce, cioè sostanzialmente 6 assi, il che spiega bene il numero apparentemente singolare di 119. Nutrendo una deprimente sfiducia nelle mie capacità computistiche, ho sottoposto la mia ‘esegesi contabile’ al collega economista matematico Massimiliano Ferrara, cui si deve la ‘scoperta nella scoperta’ esposta nella nota tecnica seguente.
Nota tecnica sul concetto neoclassico di ‘numerario’. Una tipizzazione particolarmente interessante va attribuita, con un approccio scientifico di tipo adattivo, al “numerale” 119. In realtà, a parere di chi scrive, il termine più corretto da utilizzare per l’analisi dell’applicazione microeconomica in ispecie, è quello di ‘numerario’. In microeconomia il numerario è un bene assunto come unità di misura, il cui prezzo è fissato a un parametro. Il prezzo di tutti gli altri beni sarà poi espresso in funzione di questo. Il termine numerario deriva dal francese numéraire, a sua volta derivato dal latino numerus, ossia numero; da qui l’assonanza con il termine “numerare” nel senso pratico di “pagare in contanti”. Facendo riferimento poi alla teoria metallista (XVII e XVIII secolo), dove il denaro svolgeva la funzione di una merce, poiché il diverso contenuto di metalli preziosi utilizzati per il suo conio ne definiva il valore “numerario” in termini di valore reale della moneta, ossia il potere di acquisto (quantità di beni acquistabili con una certa quantità di denaro, ergo di “numerario”), risulta plasticamente evidente che uno scambio commerciale post baratto possa realizzarsi parametrizzando il valore di una merce “tipo”. Con l’avvento della teoria neoclassica (1910-1930) la moneta assume il ruolo di “bene numerario”. In questa direzione fondamentale è stato l’apporto scientifico, negli anni 1874-1877, di Leon Walras94, il quale, attraverso il concetto di “numerario”, giunse alla definizione dell’Equilibrio walrasiano, risultato centrale dell’economia neoclassica e della teoria dell’equilibrio economico generale. A titolo di esempio, Tizio scambia 4 lt di vino per 1 kg di carne con Caio. Questo è un esempio di ragione di scambio fondato sulle quantità. In una Società si sceglie l’oro come bene numerario: Tizio scambierà 4 lt di latte con l’oro; poi scambierà l’oro per acquistare 1 kg di carne. In questo esempio spesso utilizzato didatticamente come paradigma del principio di logica traspositiva, risiede il ruolo strumentale del bene numerario “moneta” ai fini della conclusione di uno scambio.
L. WALRAS, Eléments d’économie politique pure ou théorie de la richesse sociale, Lausanne 1874, Ie éd., I, pp. 1-208; cfr. anche A. MONTESANO,94 Economia Politica. Natura e Problemi, Milano 2014.
MASSIMILIANO FERRARA
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Da qui il chiaro parallelismo con quanto evidenziato nella soprascritta analisi del Costabile con riferimento al parametro (id est “numerario” nella suggerita declinazione, “numerale” nella sua definizione utilizzata ut supra). L’unità monetaria è il tipico numerario: infatti, in funzione di essa sono misurati tutti gli altri beni. L’aspetto stupefacente sta nel fatto che già nel periodo 60-40 a.C. si facesse “uso” nella pratica commerciale di un concetto di economia, assurto a strumento teorico della trasposizione di beni solo nel periodo economico neoclassico del XX secolo. Ritengo fondata l’affermazione che ci troviamo di fronte ad una scoperta nella scoperta, che nel prossimo futuro offrirà sicuro spunto per possibili studi storici in ambito economico e/o economico-matematico.
Massimiliano Ferrara Ordinario di Matematica per l’Economia nell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Research Affiliate presso il ICRIOS dell’Università Bocconi di Milano massimiliano.ferrara@unirc.it
3) 1 asse per le verdure (holera); e 4) 1 asse per i ceci; holera e ciceres sono termini comuni per ‘verdure’ e ‘ceci’, che non necessitano di indagini particolari. 5) I termini problematici sono invece sollas e supa. Il primo è un hapax legomenon che, dato il contesto alimentare e di prodotti ortofrutticoli, non riferirei a solĕa, che designa sia il pesce, la sogliola, che la suola dei sandali o i sandali stessi, da cui il pesce prende nome per la sua forma piatta. Penserei invece a un sostantivo *sol(l)a, con geminazione della consonante liquida, derivato da solum, sostantivo neutro della II declinazione, che ha anche un’accezione culinaria95, e di cui Catone attesta specificamente il significato di ‘sfogliata di farina’, ottenuta appiattendo un pane di farina per fare una ‘pizza’ chiamata ‘placenta’, una sorta di pastiera dolce. La radice sol-, da cui anche il significato di ‘suolo’, accomuna tali sostantivi, che esprimono l’idea di ‘piatto’.
Cato, De agri cultura76.1. Placentam sic facito: farinae siligineae l. II, unde solumfacias, in tracta farinae l. IIII et alicae primae l. II. Ibidem 77. … in solo tracta cum melle oblinito. Ibidem 82. Eas (spaeras) in solo componito densas …
Catone, Agricoltura76.1. Fa’ così la placenta: prendi 2 libbre di farina di grano tenero, dalla quale fa’ una sfogliata, nella fetta di pasta (vanno) 4 libbre di farina (di frumento) e 2 di semola di prima qualità. Ibidem 77. … sulla sfogliata spalma col miele le (singole) fette. Ibidem 82. Componi i pani rotondi (di miele, formaggio e farina) addensati sulla sfogliata …
P.G.W. GLARE, Oxford Latin dictionary, II, Oxford 1968, p. 1780 s.v. solum lettera b.95
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L’ARCHETIPO DI FORMULA PROCESSUALE DELL’EDITTO «IVDEX ESTO. SI PARRET …»: L’INVENZIONE DI MUCIO SCEVOLA DELLE AZIONI CON INTENTIO CERTA
Per supa, invece, scartato il termine d’origine longobarda suppa, conservatosi nell’italiano ‘zuppa’ ma ricorrente in latino come prestito germanico solo dopo il VI secolo dell’e.v., si potrebbe pensare a un aggettivo sostantivato da suppus, -a, -um, anch’esso nel significato di ‘disteso’, ‘piatto’96, come attesta Festo97 equiparandolo a supinus: suppum antiqui dicebant, quem nunc supinum dicimus, ex Graeco, uidelicet pro aspiratione ponentes <S> litteram … Eius uocabuli meminit etiam Luc<il>ius (1297): si uero das, quod rogat, et si suggeri<s> suppus; anche Isidoro, Orig. 65, in relazione agli animali di forma piatta, che si spostano strisciando al suolo: uagari animalia suppa. Tuttavia, va considerato che, prima di supa, il sostantivo sollas è declinato all’accusativo plurale come complemento oggetto, così variando la precedente sequenza di nomi di alimenti al dativo, caso la cui certezza è data dall’iniziale cuti: pertanto mi sembra che supa sia piuttosto il verbo reggente, coniugato alla seconda persona singolare dell’imperativo presente da supo –as, supare98, che, fra i suoi molti significati legati prevalentemente al concetto di ‘seminare’, ‘disseminare’, ‘pigliare e spargere’, ha anche quello di ‘prendere’, ‘impadronirsi’. Mi sembra, dunque, che si tratti di un ordine, rivolto dal dominus della villa al uillicusincaricato degli acquisti alimentari, di prendere (e distribuire?) sfoglie di farina per un costo di 40 assi. A ‘sollas | supa’ segue un’indicazione che sembra doversi intendere nel senso che ciascuna sfoglia costi 10 assi al sestario (54 gr), e che sembra confermare l’interpretazione data: se ne deduce che le sfoglie da acquistare erano in tutto 4 per un peso di 216 gr circa. Sono pertanto indicati ben 40 assi per sfoglie di mezzo chilo circa (1 sextarius) che costano 10 assi ciascuna, dunque in numero di 4 per un peso assommante a poco più di 2 kg: è possibile che fossero sfoglie di farina di grano, dunque più pregiate, ripiene non solo di verdure ma anche di carne e/o miele, dato il costo equivalente a 10 sesterzi, cioè a 2½ denari, benché i prezzi siano sempre indicati in assi, i soli usati in quel commercio spicciolo. Il tutto, cutis, offulae e sollae – è sottinteso andrà acquistato – il 16 gennaio da Genzio l’ortolano. Fa infatti seguito la data e un nome, Gentio, che può essere ablativo oppure dativo d’agente99 di Gentius, qualificato come ortolano: dunque parrebbe che il senso complessivo dell’iscrizione sia che il destinatario della lista debba comprare il 16 gennaio scorze o bucce (cutis) di frutta, focaccette (offulae), verdure (holera), ceci (ciceres) e prendere sfoglie (sollae) nelle quantità e ai prezzi indicati.
P.G.W. GLARE, Oxford Latin dictionary, II, Oxford 1968, p. 1885 s.v. suppus.96 Paul., Exc. 410 e 411 (Lindsay pp. 370, 371).97 Paul.-Fest. p. 25210 Lindsay: supare significat iacere et disicere; 31110 Lindsay p. 407: supat, iacit, unde dissipat disicit, et obsipat obicit, et98 insipat, hoc est inicit. Vedi anche Lindsay p. 406 (Festi fragm. e Cod. Farn. L.XVIII 21-24): supa, <iace … dissip>at, disicit <et obsipat, obicit, et> in….. insipit … o inicit far in ollam. Sul dativo d’agente, che «si trova usato anche con alcuni participi perfetti passivi (spesso con valore aggettivale)», come nel nostro caso il sot-99 tinteso emptus / empta o captatus / captata cfr. A. TRAINA – T. BERTOTTI, Sintassi normativa della Lingua Latina, Bologna 1985, p. 106 e n. 2. La Prof. Antonella Calabrò dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria mi suggerisce la possibilità che Gentiosia un ablativo assoluto, da sciogliere dunque Gentio | oll(i)tor(e), nel senso ‘essendo Gentio l’ortolano’.
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Forse tutti i prodotti, ma certamente le sfoglie, andavano acquistate dall’ortolano Genzio, nome illirico diffuso a Roma fra schiavi e liberti come cognomen, ma talvolta anche come nomen100. Si nota, a partire da sollas, un cambiamento: ai precedenti dativi dei generi alimentari, seguiti dal prezzo (‘tot assi per l’alimento’) succede un accusativo retto dall’imperativo supa, il prezzo, la data in cui eseguire l’acquisto e l’indicazione del rivenditore: sollas | supa | a(xibus) (quadraginta) | s(ingulas) a(xibus) (decem) s(extario) a(nte) d(iem) XVII K(alendas) | Febru(arias) | Gentio oll(i)tor(i), cioè «sfoglie prendine (e distribuiscine?) per 40 assi, ciascuna a 10 assi al sestario [54 grammi] il giorno 17 prima delle Kalende di Febbraio [= 16 Gennaio] da Genzio l’ortolano». Tale ‘cambiamento di registro’ indurrebbe a interpretare il testo nel senso che per i prodotti precedenti non sia data indicazione di dove e da chi, e a questo punto quando, acquistarli, mentre per le sollae si prescriva di acquistarle il 16 gennaio da Genzio. Ma sembra francamente più logico che la data e l’indicazione dell’ortolano presso cui acquistare valgano per tutta la precedente sequenza di prodotti agricoli. Al contrario, il grano e il vino sono elencati dopo Genzio, perché evidentemente trattasi di prodotti non rientranti nell’orticultura. 6)A Genzio segue, infatti, il nome del grano (triticum), in una quantità di moggi, che può sembrare un’incongrua ‘N’, errore paleograficamente spiegabile per ‘IV’, ma a ben vedere è quest’ultima lettura la sola possibile e conducente e il testo non richiede dunque alcun emendamento. Che solo per questo prodotto non sia indicato il prezzo induce a sospettare che il grano non dovesse essere acquistato, ma raccolto nella tenuta del dominus o piuttosto prelevato dagli horrea della villa: si tratta del rispettabile peso di circa 26 Kg101, destinati evidentemente non solo a un banchetto, ma per farne il pane che sarà consumato tanto dagli ospiti quanto dall’intera familiaservile impiegata nei lavori domestici della villa e in quelli agricoli, se non anche dai minatori delle cave di tufo. Vale la pena di ricordare che il pane romano, di farina non raffinata come la nostra, durava tranquillamente una settimana e anche più, anziché un giorno come oggi, e che è ancora prodotto nei paesini dell’Italia meridionale con analoghe caratteristiche e durata. 7) La lista è conclusa dall’indicazione di anfore di vino (o di una sola anfora) al costo di 7 assi al sestario (poco più di mezzo litro, 54 centilitri): poiché un’anfora aveva per lo più una capacità di circa 48 sestari, equivalenti a 26 litri, possiamo calcolare che una sola anfora costasse 336 assi, cioè 84 sesterzi, equivalenti a 21 denari102: doveva trattarsi di vino pregiato, quale che fosse l’esatta capacità dell’anfora.
H. KRAHE, Lexikon altillyrischer Personennamen, Heidelberg 1929, pp. 53-54 nr. 1 (re illirico del 197-168 a.C.), p. 54 nr. 2 (occorrenze di100 altri nomi in greco e latino); B. LŐRINCZ, Onomaticon provinciarum Europae Latinarum [OPEL], II, Wien 1999, p. 165 s.v. Gentiussegnala CILIII 8437 (Dalmatia), CIL XIII 1670 (Hispania), CIL III Suppl. 1, 8437 (Narona, Dalmatia), CIL XIII 1670 (II sec. d.C., da Condate); cui adde: CILVI 13745 (Caecilius Gentius da un colombario) e CIL VI 33870 = 37775a; CIL I2 1411 e pp. 840, 980; Imagines 231; ILS 7471; D. VELESTINO, La galleria lapidaria dei Musei Capitolini, Roma 2015, p. 51 NCE 504: C(aius) Vergili(us) C(aii) l(ibertus) | Genti(us) lanius | ab luco Lubent(inae), Caio Virgilio Gentio macellaio del bosco consacrato alla dea Libitina. PERASSI, Soldi 1998, p. 7, indica la corrispondenza di un modio a Kg 6,503; un’anfora = 8 congi, 1 congio = 6 sextarii = 3,252 litri.101 Rinvio per confronti a SANTAMATO, Graffiti 2014, pp. 322 ss.102
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Grano e vino, come ho già scritto, non sembrano doversi acquistare dall’ortolano Genzio, non essendo prodotti da orto ed essendo elencati dopo il suo nome e dopo la data del 16 gennaio, quando probabilmente l’ortolano esponeva i suoi prodotti in un giorno di mercato. Inoltre pare esservi una corrispondenza fra la quantità di frumento e quella di vino, equivalenti il primo a circa 26 kg e il secondo a circa 26 litri, quasi che per ogni kg di pane si acquistasse un litro divino. Benché i prezzi siano espressi in assi, la moneta bronzea corrente per le piccole contrattazioni, tuttavia il computo per le 119 focaccette rivela, come ho dimostrato sopra, che in realtà il prezzo unitario (1,21 once) era calcolato con il sottomultiplo minimo dell’asse, cioè la semioncia perché il costo complessivo di 143,99 semionce equivale a 6 assi: ciò dimostra che il commercio era davvero minuto alla periferia di Roma e che la moneta più circolante era la semioncia di rame. Il papiro reca il testo più lungo fra quelli dipinti sui nostri affreschi ed evoca un uso pratico e contabile attestato nella realtà103: esso era un memorandum sumptuarium, ma ne è invero solo la rappresentazione simbolica, discostandosi dalla funzione pratica di quel genere di documenti. I memoranda sumptuaria, infatti, altro non erano che ‘liste della spesa’ per la cucina di casa o ‘menu’ delle cauponaee dei thermopolia o dei deuersoria od hospitia, cioè dei ‘ristoranti’, dei ‘bar’, degli ‘alberghi’, con l’indicazione dei prodotti da acquistare o acquistati, per lo più con le quantità e i prezzi. Tali elenchi di generi alimentari o promemoria dovevano essere diffusi e scritti allora come oggi su supporti effimeri, ma talvolta erano invece semplicemente graffiti sull’intonaco di una parete della casa o dell’esercizio commerciale: grazie a questa pratica murale ce ne sono giunti diversi esemplari, soprattutto nelle città vesuviane104. Solo nel caso di un oste di Isernia si ha una rappresentazione fittizia di un memorandum sumptuarium, comunque a scopo di ‘propaganda commerciale’105. Tutti gli altri esempi pervenuti sono, per così dire, in un modo o nell’altro funzionali. A Pompei, per esempio, un memorandum riguarda un Gaio Giunio nella regio V, insula 5 aedes 3106: sulla parete di una cellafu graffito il seguente elenco (CIL IV 4422): C(aius) Iunius |uino IS |casiu a. IIIII |[….] a. IIIIS | ligna III | oleum a.[…..] | cepa […..] | uino […..]
Cfr. G. CAMODECA, Tabulae Herculanenses. Edizione e commento, I, Roma 2018,p. 43 e n. 34. In Egitto i casi sono innumerevoli.103 Cfr. L. JACOBELLI, Le pitture e gli stucchi delle terme subur bane di Pompei, «Kölner Jahrbuch » XXIV (1991), p. 147-152; EAD., Die subur-104 banen Thermen in Pompei: Architektur, Raumfunktion, und Ausstattung, «Archäologisches Korrespondenzblatt» XXIII (1993), pp. 327-335; EAD., Le pitture erotiche delle terme Suburbane di Pompei, Roma 1995, p. 97; SANTAMATO, Graffiti 2014, pp. 314-318, 321-322. SANTAMATO, Graffiti 2014, p. 327: «Un’iscrizione ritrovata a Isernia (CIL IX 2689 = ILS 7478 = AE 2005, 433) riporta il conto di una taberna105 dal punto di vista di un avventore. Anche se si è dimostrato che la situazione rappresentata è fittizia, ciò nonos tante il conteggio doveva sembrare realistico ai suoi lettori. Il proprietar io si vanta dei suoi buoni prezzi, facendo rappresentare una divertente scenetta sulla sua ipotetica tomba (Eroticus e Voluptas sono senz’altro nomi fittizi). Un avventore, giunto in groppa al suo mulo, usufruisce della taberna ed è così soddisfatto del prezzo che esclama: Copo, computemus. Habes vini s(extarius) I, pane a. I, pulmentar(ium) a. II. Convenit puell(a) a. VIII. Et hoc convenit. Faenum mulo a. II. Iste mulus me ad factum dabit». CIL IV 4422; SANTAMATO, Graffiti 2014, p. 314.106
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Il più completo e complesso è però il c.d. memorandum sumptuarium Pompeianum107: il graffito CIL IV 5380 (figg. 48, 49 a-b) è stato trovato nell’atrium della domus nr. 25 dell’insula 7 nella Regio IX, a quanto pare trasformata in un hospitium o deuersorium con adiacenti cauponae e thermopolia nello stesso isolato, ed è oggi generalmente interpretato nel senso «che tale lista sia a beneficio degli insularii. Il dominus, o il conductor dell’attività (che potrebbe riguardare gli affitti o le pigioni, se davvero si tratta di un hospitium), dispone l’acquisto di alimenti per il vitto degli inquilini. E il conteggio è reso pubblico affinc hé possa essere controllato facilmente sia dagli stessi insularii, sia dal conductor. Gli acquisti cambiano dunque di giorno in giorno, a seconda delle quantità che servono e, talvolta, qualche acquisto è destinato a personale dipendente esterno (domator, puer). Ciò spiega anche gli oggetti non di uso alimentare presenti nella lista, (thys, femininum, inlytym, sittua), alcuni elencati sotto la dicitura SERVATO che, se non è un nome proprio, indica un’azione da compiere, ovvero “da stipare”. … In definitiva, possiamo dire che questa iscrizione riguarda degli ordini, impartiti su cosa comprare giorno per giorno, quanto spendere e cosa tenere in dispensa. Si deve presumere che vi fosse la possibilità, magari mensile, che venisse eventualmente aggiornato e riscritto, facendo ridipingere la parete. Perciò, CIL IV 5380 ci testimonia l’interesse di manifestare in pub blico gli acquisti quotidiani, affinché ci si possa accordare, per così dire sotto gli occhi di tutti, su quanto si è speso. … L’interpretazione illumina anche le altre liste. Grazie ad essa si concretizza la possibilità che gli avventori, che dormivano a pagamento nelle cellae delle insulae, potessero, in modo
CILIV 5380; A. MAU, Scavi di Pompei 1880-81, «BullInstCorrArch» LIII (1882), p. 138, 176-184 con ubicazione; G. FIORELLI,Descrizione107 di Pompei, Napoli 1875, p. 304; A. SOGLIANO, Pompei, «NSc» 1880, p. 396; M. DELLACORTE, Case e abitanti di Pompei, Roma 19542, p. 164; PERASSI, Soldi 1998, p. 7-11; SANTAMATO, Graffiti 2014, pp. 307-341; SOLIN – CARUSO, Memorandum 2016, pp. 105-127.
Fig. 48. Memorandum sumptuarium di Pompei: porzione superstite del graffito sull’intonaco nero.
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analogo, manifestare pubblicamente cosa intendessero mangiare, per farselo poi predisporre dagli addetti alla manutenzione dell’insula» (E. Santamato)108. Al dilà di ogni variante interpretativa, è certo che tali memoranda graffiti rispondono a finalità esclusivamente pratiche e di breve durata.
III.2. La fictio del memorandum dipinto.
Al contrario, nella villa il memorandum è dipinto virtualmente per l’eternità senza finalità pratiche, ma per far mostra di sé: di fatto gli affreschi rimasero visibili per oltre un secolo. Dunque la raffigurazione pittorica solo nella finzione scenica attribuisce alla lista un uso concreto in un giorno determinato, il 16 gennaio, mentre effettivamente vuol trasmettere e tramandare un messaggio ai frequentatori della sala dove l’affresco si trovava. Per rispondere alla simulazione della quotidianità di una lista ‘della spesa’, il memorandum papiraceo non solo non è scritto nella capitale quadrata elegante libraria, bensì in una comune capitale rustica o actuaria, ma fuoriesce da un modesto scrinium ligneo a forma di parallelepipedo, ben diverso dalla lussuosa capsacilindrica dipinta di porpora rappresentata nello stesso affresco, nella quale si conservavano i papiri letterari o le opere dei giuristi.
SANTAMATO, Graffiti 2014, pp. 316-317; concordano e ne approfondiscono l’esegesi SOLIN – CARUSO, Memorandum 2016, pp. 105-127: a108 loro si deve la nuova lettura del testo, oggi superstite solo in parte rispetto a quello letto da Sogliano e da Mau.
Fig. 49. Trascrizione del memorandum sumptuarium di Pompei nel CIL e in Solin – Caruso.
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Per il ‘motivo’ del papiro che si svolge da un cofanetto ligneo parallelepipedo, posso citare solo la pittura ercolanese dal Panificio dell’insula orientalis II, già indicata da Baratta (figg. 28 e 50), raffigurante una ‘donna-candelabro’109. Escluso ogni scopo pratico del memorandum sumptuarium romano, proprio perché si tratta di una rappresentazione pittorica destinata a durare secoli, dobbiamo chiederci qual messaggio trasmettesse. Che fosse quello classico di autarchia o autosufficienza catoniana, in senso stretto, della villa, rispondente all’ideologia aristocratica repubblicana conservatrice, sembrerebbe contraddetto dal fatto che i vari generi alimentari sono acquistati e pagati, ed è anzi indicato il nome dell’ortolano, l’(h)oll(i)tor, che li vendeva, un certo Genzio, il cui nome doveva consentire una facile identificazione e, soprattutto, doveva veicolare un significato, essendo del tutto insolito, se non addirittura un unicum, che una persona così umile trovi il suo nome ‘celebrato’ in un affresco, o in qualsiasi altro monumento della nobilitas senatoria repubblicana. Poiché il contesto pittorico non permette certo di credere che Genzio fosse ricordato per le sue virtù, sia pure ‘catoniane’, penso che lo fosse in relazione al memorandum sumptuarium, quale erbivendolo o ortolano che praticava a Mucio prezzi moderati.
MANN inv. 9755: cfr. GUIDOBALDI – ESPOSITO, Ercolano 2012, pp. 185-189, che lo dicono proveniente dall’Insula Orientalis 2.1-2; E.M.109 MOORMANN, La pittura parietale romana come fonte di conoscenza per la scultura antica, Assen – Maastricht 1988, p. 165, cat. 038, attribuisce il candelabro all’Insula Orientalis IIA (ringrazio le Colleghe Proff. Nella Castiglione Morelli e Rosaria Ciardiello per le indicazioni). Per l’acquaforte cfr. O.A. BAYARDI,Catalogo degli antichi monumenti dissotterrati dalla discoperta città di Ercolano, Napoli 1755, nr. CCXVI (inv. 8976); O.A. BAYARDI ETALII, Le Antichità di Ercolano esposte. Le pitture antiche d’Ercolano e contorni incise con qualche spiegazione, I, Napoli 1757, Tav. XIII, p. 73; LONGO AURICCHIO – INDELLI – LEONE – DEL MASTRO, Immagini 2014, p. 401. L’affresco si leggeva meglio nel 1757, quando il disegnatore Francesco La Vega e l’incisore Nicola Vanni ne trassero un’acquaforte, nella quale interpretarono il nastro fuoriuscente dalla scatola come un papiro, raffigurandone anche gli stichoi: una donna nuda con le gambe desinenti in una decorazione vegetale tiene in mano il cofanetto, dal quale fuoriesce il papiro, che si svolge sinuoso nello spazio. Il cofanetto ercolanese sembra avere un coperchio a cerniera che ne chiudeva l’intera superfice, mentre lo scriniumdell’affresco romano ha un’apertura rettangolare sul dorso. Comunque ciò fa sospettare che il ‘motivo’ pittorico di un papiro dal contenuto non letterario fuoriuscente da un piccolo scrigno da tavolo fosse diffuso, ben più di quanto non appaia, in cartoni ellenistici di ampia circolazione e durata, dato che il divario cronologico fra l’affresco della ‘Villa del Giurista’ e quello del Panificio di Ercolano è di poco inferiore al secolo e mezzo.
Fig. 50. Ercolano. Particolare dell’affresco MAAN inv. 9755 e sua rappresentazione in un’acquaforte del 1755.
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Che questo fatto costituisse oggetto e motivo di ‘propaganda’ può essere spiegato in base alle fonti che ricordano il proverbiale tradizionalismo della mensa conviviale di Quinto Mucio Scevola, il Pontefice Massimo più probabile candidato ad essere stato il costruttore della Villa. Infatti Ateneo ne ‘I saggi a banchetto’, dopo aver lodato sull’orma di Posidonio la prisca frugalità dei Romani e la loro dedizione alla vita agricola, biasimando il lusso ormai imperante anche a tavola, ricorda che a Roma c’erano tre [giuristi], ch’erano rimasti i soli, in tanta decadenza dei costumi, a rispettare la lex Fannia sumptuaria del 161 a.C.: [Quinto] Elio Tuberone (cos. 118 a.C.), [Publio] Rutilio Rufo (154-†78 a.C.) e [Quinto] Mucio Scevola (146†82). Due di costoro P(ublius) Rut[ilius] <Rufus> e Quinto Mucio Scevola hanno a che fare, come si è visto, con la ‘Villa del Giurista’: appartiene infatti, con tutte le probabilità, al primo il nome che si legge parzialmente in un frammento dello stesso affresco; il secondo è quasi certamente il costruttore della villa, e il gentilizio e il cognomen di famiglia, quand’anche non gli appartengano personalmente, sono comunque indicati nella formula processuale. Sappiamo così da Ateneo che questi tre iurisprudentesall’antica, specchiati e rispettosi dell’austerità e della frugalità in modo proverbiale, acquistavano a prezzo ridotto i generi alimentari: il primo dai propri contadini, probabilmente affittuari, il secondo dai propri schiavi, che erano evidentemente dotati di peculium e commerciavano in piena indipendenza, anche se praticavano sconti al padrone, il terzo dai propri clientes o liberti. Genzio potrebbe rientrare dunque in una di queste categorie.
Athenaeus, Deipnosophistae VI [108] 264 c-e. Μούκιος γοῦν Σκευόλας τρίτος ἐν Ῥώμῃ τὸν Φάνιον ἐτήρεινόμοναὐτὸςκαὶΑἴλιοςΤουβέρωνκαὶῬουτίλιοςῬοῦφοςὁτὴνπάτριονἱστορίανγεγραφώς. ἐκέλευεδ’ ὁ νόμος τριῶν μὲν πλείονας τῶν ἔξω τῆς οἰκίας μὴ ὑποδέχεσθαι, κατὰ ἀγορὰν δὲ τῶν πέντε· τοῦτο δὲ τρὶς τοῦμηνὸςἐγίνετο. ὀψωνεῖνδὲπλείονοςτῶνδυεῖνδραχμῶνκαὶἡμίσουςοὐκἐπέτρεπεν·κρέωςδὲκαπνιστοῦ δεκαπέντε τάλαντα δαπανᾶν εἰς τὸν ἐνιαυτὸν ἐπεχώρει καὶ ὅσα γῆ φέρει λάχανα καὶ ὀσπρέων ἑψήματα. σμικρᾶς δὲ πάνυ τῆς δαπάνης ὑπαρχούσης διὰ τὸ τοὺς παρανομοῦντας καὶ ἀφειδῶς ἀναλίσκοντας ἀνατετιμηκέναιτὰὤνιαπρὸςτὸἐλευθεριώτεροννομίμωςπροήρχοντο·ὁμὲνγὰρΤουβέρωνπαρὰτῶνἐντοῖς ἰδίοις ἀγροῖς ὄρνιθας ὠνεῖτο δραχμιαίους, ὁ δὲ Ῥουτίλιος παρὰ τῶν ἁλιευόντων αὑτοῦ δούλων τριωβόλου τὴν μνᾶν τοῦ ὄψου καὶ μάλιστα τοῦ θυριανοῦ καλουμένου· μέρος δ’ ἐστὶ τοῦτο θαλασσίου κυνὸς οὕτω καλούμενον. ὁδὲΜούκιοςπαρὰτῶνεὐχρηστουμένωνὑπ’ αὐτοῦπρὸςτὸναὐτὸντύπονἐποιεῖτοτὴνδιατίμησιν. ἐκτοσούτωνοὖνμυριάδωνἀνθρώπωνοὗτοιμόνοιτὸννόμονἐνόρκωςἐτήρουνκαὶδῶρονοὐδὲτὸμικρότατον ἐδέχοντο·αὐτοὶδ’ ἄλλοιςἐδίδοσανκαὶφίλοιςτοῖςἀπὸπαιδείαςὁρμωμένοιςμεγάλα·καὶγὰρἀντείχοντοτῶν ἐκ τῆς στοᾶς δογμάτων.
Ateneo, I saggi a banchetto. Comunque Mucio Scevola fu la terza persona che a Roma dimostrò di rispettare la legge Fannia: lui, Elio Tuberone e Rutilio Rufo, quello che scrisse una storia della sua patria. La legge, infatti, vietava di avere più di tre ospiti estranei all’ambito domestico, ma nei giorni di mercato ne consentiva fino a cinque, il che avveniva tre volte al mese, né permetteva di comprare pesce per più di due dracme e mezzo; consentiva invece di spendere in un anno quindici talenti (per l’acquisto) di carne affumicata
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e quanti ortaggi e legumi da cottura la terra produce. Pur essendosi ridotta la spesa davvero ai minimi termini, a causa di quelli che, violando la legge e spendendo senza risparmio, facevano salire (i prezzi del)le merci, (i tre che ho detto) riuscirono a raggiungere, nel pieno rispetto della legge, uno stile di vita un po’ più liberale. Tuberone, infatti, acquistava polli dai suoi stessi contadini al costo di una dracma; Rutilio invece dai suoi schiavi pescatori (acquistava) il pesce a tre oboli la mina (circa 436 gr), soprattutto il cosiddetto thyrianos, ch’è una parte del cosiddetto pesce cane; Mucio si faceva fare dai suoi clientes, cui prestava protezione, il prezzo dei generi (alimentari che acquistava). Dunque, fra tante migliaia di persone, costoro erano i soli ad osservare scrupolosamente la legge e non accettavano di ricevere neppure il più piccolo dono, ma erano loro a farne agli altri e di grandi agli amici che risalivano all’infanzia. Si attenevano infatti ai precetti della filosofia stoica.
Non può escludersi che l’ortolano Genzio che vendeva le sue verdure a Quinto negli anni, supponiamo, 90-80 a.C., fosse ancora attivo attorno al 60: se fosse nato verso il 110 a.C., avrebbe avuto una ventina d’anni all’epoca di Quinto e una cinquantina all’epoca del committente degli affreschi. Anche aggiungendo o togliendo un quarto di secolo a questo calcolo, resta la possibilità che il nome di Genzio sia da un lato un riferimento storico all’osservanza della lex Fannia detta sumptuaria o cibaria110 da parte di Quinto, ma anche, presumibilmente, di continuità della tradizione familiare da parte del discendente e committente degli affreschi una ventina o trentina d’anni dopo la sua morte. Comunque sia, il memorandum sumptuarium, privo com’è di qualsiasi funzione pratica e destinato non all’immediatezza del quotidiano ma a visibilità duratura, sembra da interpretare alla luce della testimonianza di Ateneo: può pensarsi che esso trasmetta non solo né tanto un messaggio di autosufficienza, in armonia con i dettami catoniani e varroniani, quanto uno di frugalità. Difatti i generi alimentari elencati sono ordinari e di basso costo, ricorrenti nelle vere ‘liste della spesa’ della gente comune, ben diversi dai cibi esotici biasimati da Ateneo nel passo precedente a quello sopra trascritto, che s’importavano dalle province come murene et similia ed erano tipici della luxuria luculliana dei banchetti dell’aristocrazia. Solo il vino sembra essere un prodotto pregiato nella lista alimentare del ‘papiro’. Soprattutto però dovremmo credere che l’affresco alluda all’osservanza, da parte del dominus della villa, della lex Fannia sumptuaria, coerentemente all’ideologia tradizionalista del rispetto dei mores maiorum e dello stile di vita arcaizzante illis temporibus, quando i padri coscritti erano detti uiatores perché in agris morabantur et, cum consilium publicum desiderabatur, a uillis arcessebantur in senatum (Columella, De re rust. I praef. 18).
Sulla lex Fannia sumptuaria o cibaria cfr. ROTONDI, Leges 1966, pp. 287-288, da aggiornare con CLEMENTE, Le leggi 1981, pp. 3, 6-8, 11,110 303 n. 14. Per l’esecrazione, da parte di Varrone, delle ville lussuose: Varr., Res rust. 2 praef. 1; cfr. KER, Nundinae 2010, pp. 369 s.
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La ‘Villa del Giurista’ sembra appunto rivelare lo svolgersi di un’attività intellettuale non occasionale, facendo presumere la dimora abituale del proprietario in un’abitazione affrescata e arredata sì con tenore urbano, ma situata nell’agro romano, a un centinaio di metri dall’Aniene e a circa 6 miglia da Roma. La data del 16 gennaio potrebbe allora essere quella del giorno di un mercato locale nei pressi del porticciolo fluviale dell’Aniene oppure, in alternativa, quella di una delle tre nundinae mensili che si tenevano a Roma111, e che consentivano anche di aumentare il numero dei convitati.
IV. La Formula Muciana: testo e invenzione dell’archetipo dell’intentio certa.
IV.1. Paleografia.
Passando alla raffigurazione del dittico cerato aperto sul bordo della mensa, la scrittura dipinta in rosa sul fondo purpureo vuol rendere illusionisticamente l’incisione graphio – cioè a graffio con lo stilo – sulla cera, attraverso l’espediente di una linea rosso scuro, che suggerisce l’‘ombra’ delle singole lettere nello spessore della resina dal colore rosso vermiglio. Finora potevamo solo intuire questo effetto visivo della scrittura sul fondo rosso delle tabulae ceratae, perché gli esemplari reali giunti fino a noi hanno perso tutti la coloritura originale112, mentre le altre rappresentazioni pittoriche di tabelle non sono così realistiche e dettagliate o sono anepigrafi.
Non è facile stabilire le date delle nundinaee dei mercati nel calendario precesariano; si vedano comunque: A. KIRSOPPMICHELS, Tle Calendar111 of the Roman Republic, Princeton 1967, pp. 191-199; P. BRIND’AMOUR, Le calendrier romain, Ottawa 1983, pp. 45-83, 117 s. in particolare; CH. BENNET, The Imperial Nundinae Cycle, «ZPE» XXXVIII (2004) 147, pp.175-179 (cui adde F. COSTABILE, L’auctio della fiducia e del pignus nelle tabelle dell’agro Murecine, Soveria Mannelli [Catanzaro] 1992, pp. 75-83); KER, Nundinae 2010, pp. 361-385 (alle pp. 362 s., 372, 375 con riferimento a Rutilio Rufo; pp. 378 s. per i cicli e le dinamiche locali). A mia cognizione, fanno eccezione solo le tabelle lignee iscritte dalla ‘Tomba del Musicista’ o ‘del Poeta’ da Daphni (circa 430-420 a.C.),112 che ho potuto esaminare nel Museo Archeologico del Pireo e che hanno straordinariamente conservato, sia pure solo in lembi, il colore rosso, oppure il color ambra, propri della cera, che è una resina arborea (simile alla nostra ceralacca): comunque, se il colore della cera è ancora visibile, anche nelle tabelle di Daphni il supporto ligneo si è iscurito, per cui la scrittura graphio non risalta ovviamente come in origine. Per la bibliografia sulle tavolette, e anche sul papiro ad esse associato, cfr. E. PÖHLMANN – M.L. WEST,The oldest Greek papyrus and writing tablets: fifth-century documents from the “Tomb of the Musician” in Attica, «ZPE» XLVI (2012) 180, pp. 1-16; M.L. WEST,The writing tablets and papyrus from Tomb II in Daphni, «Greek and Roman Musical Studies» I (2013) 1, pp. 73-92; E. PÖHLMANN, Excavation, dating and content of two tombs in Daphne, Odos Olgas 53, Athens, ibidemII (2014), pp. 7-24; anche A. ALEXOPOULOU – I. KARAMANOU, The Papyrus from the ‘Musician’s Tomb’ in Daphne (MΠ7449, 85178523), ibidemII (2014) 1, pp. 23-49; I. KARAMANOU,The Papyrus from the ‘Musician’s Tomb’ in Daphne (MΠ7449, 8517-8523), ibidemIV (2016) 1, pp. 51–70; S. PERROT,La découvert exceptionnelle d’une tombe de musicienne à Athènes, in AA.VV., Musique! Échos de l’Antiquité, Paris 2017, pp. 82-83.
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Tuttavia, una descrizione dell’effetto cromatico che la scrittura aveva sulla cera rossa, effetto solo ora visibile, fu fatta con straordinario intuito ricostruttivo nel 1998 da Horst Blanck e vale la pena riferirla, perché è passibile d’illustrare perfettamente la nostra rappresentazione a fresco: «Una tavoletta rettangolare, liscia su una faccia, presenta sull’altra un orlo a rilievo. Sulla superficie circondata da quest’orlo veniva steso uno strato di cera, su cui si poteva scrivere molto scorrevolmente con uno stilo. Per rendere la scrittura più facilmente visibile, la cera era normalmente di colore scuro o rosso, di modo che nei tratti scritti trasparisse il fondo più chiaro del legno. Di solito queste tabulae venivano unite a due a due, le facce cerate rivolte l’una verso l’altra, mediante una cerniera … che passava attraverso fori praticati su un orlo. Così si otteneva un dittico»113. Al contrario del papiro col memorandum sumptuarium rappresentato accanto, i cui caratteri non sono arcaizzanti, il dittico cerato aperto alle pagine 2 e 3 è scritto in maiuscola corsiva actuaria, una grafia fortemente conservativa di lunghissima durata114, con la ‘A’ a traversa disarticolata verticale o lievemente obliqua – così: Ѧ – la ‘E’ a due tratti paralleli – cioè: || – la ‘F’ con il tratto superiore breve parallelo all’asta verticale – cioè: || –, la ‘L’ con il peduncolo in basso disarticolato così: ||. Vi si legge dunque:
Tab. I pag. 2:
Iuḍ[e]x [e]ṣsto pro esto sei· parret{e} pro si parret
Tab. II pag. 3:
Formuḷa Mucci Scaeulae pro Muci Scaeuolae
La Vdi IVD[E]X era visibile al momento della scoperta (fig. 51 a-c in alto). Della Xrestavano due lembi, ora meno percettibili. Per tale scrittura si trovano confronti su tituli sia picti sia a graffio, con persistenza dal III sec. a.C. fino al I-II sec. e.v. Solo nel II-III sec. appare la minuscola corsiva, che porta all’abbandono della prisca maiuscola actuaria arcaizzante. Pertanto, ai fini dell’inquadramento storico-giuridico, rispetto alla paleografia è più conducente la datazione stilistica degli affreschi con la ristretta escursione cronologica del ventennio 6040 a.C.115.
H. BLANCK, ‘Scriptoria’ e biblioteche nel mondo classico, in G. PUGLIESE CARRATELLI (cur.), La città e la parola scritta, Milano 1998, p. 53.113 CAGNAT,Cours1914, pp. 6-9 ss.; G. CENCETTI, Ricerche sulla scrittura latina nell’età arcaica, «Bull. Archivio Paleografico Italiano» n.s. II-114 III (1956-1957) 1, pp. 175-205; BISCHOFF, Paléograhie 1985, pp. 62-63. Per la cronologia del fregio con maschere v. pp. 18-36. Ringrazio cordialmente la Dr.ssa Stella Falzone per la valutazione stilistica.115
IVD X SSTO SIII· PѦRRIITII
IIORMVlIѦ MVCCI· SCѦIIVIIѦII IVDV X X
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Fig. 51a. Sopra: particolare della linea 1 della Tab. I pag. 2 al momento della scoperta con le lettere di IVDEX meglio riconoscibili rispetto allo stato attuale. Sotto: il dittico dopo il restauro e, in alto a sinistra, due xenia (pizzette o dolcini).
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Fig. 51b. Il dittico di tabelle cerate prima del restauro (foto M. Cavalieri).
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Fig. 51c. Dall’alto: restituzione informatica di ‘iudex essto’ prima del restauro e, sotto, lo stato dell’iscrizione al momento della scoperta; nel mezzo: particolari dell’iscrizione dopo il restauro. In basso ‘formula Mucci Scaeulae’ dopo il restauro.
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IV.2. Grammatica et iuridica quaedam.
Tab. I pag. 2: i[u]ḍ[e]x, sei, parret.
Linea 1:i[u]ḍ[e]xanziché l’arcaico ‘i[ou]ḍ[e]x’ per ragioni di spazio; [e]ṣsto con raddoppiamento della sibilante ‘s’ per ‘esto’, segno di arcaismo. Linea 2: sei forma arcaica della particella condizionale ‘si’. Parret{e} per ‘parret’ denuncia che, con ogni probabilità, l’esecutore dell’affresco aveva scarsa familiarità con la lingua latina e ha copiato male dal ‘cartone’ con il testo da trascrivere, scambiando l’indicativo presente III persona singolare per l’imperativo futuro II persona plurale (parrete); si sarà trattato forse di un graeculus. La geminazione della consonante liquida ‘r’ è tipica del linguaggio giuridico arcaizzante e si riscontra frequentemente nelle formule di iudicia fino all’età imperiale: nell’87 a.C. è documentata nella Tabula Contrebiensis (CIL I2 2951a), ma persiste ancora nel 52 d.C. in una tabella puteolana116 e in età adrianea nella Lex Riui Hiberiensis§ 15 III lin. 39117, mentre nel codice pergamenaceo veronese di Gaio parret si trova solo due volte in III 91 e IV 43, probabilmente per sopravvivenza dalla tradizione manoscritta originaria di età antonina, su papiro, per il resto normalizzato sempre dai copisti postclassici in paret. Nel II secolo dell’e.v. Sesto Pompeo Festo, nel libro XIV del De uerborum significatione, dopo aver detto che ‘Parret’ significat apparebit («‘È chiaro’ significa ‘sarà evidente’»), segnala come scorretto l’uso di questa grafia con il raddoppiamento della ‘r’, in luogo di ‘paret’, tacciandolo d’essere un arcaismo giuridico proprio del linguaggio formulare:
Festus p. 262.16 Lindsay e Paulus/Festus p. 247.15 Lindsay: [Parret] quod est in formulis, debuit et producta priore syllaba pronuntiari, et non gemino R scribi, ut fieret ‘paret’, quod est, inueniatur; ut comparet, apparet118.
Festo p. 262.16 Lindsay e Paulo/Festo p. 247.15 Lindsay: «Parret», che si trova nelle formule, si sarebbe dovuto sia pronunciare con la prima sillaba lunga, sia scrivere senza la doppia R, di modo da divenire paret (= è dimostrato), cioè ‘sia provato’, ovvero ‘sussiste’ o ‘è chiaro’.
Exempli causa: WOLF, Neue Rechtsurkunden 2010, pp. 59 ss. nr. 29 , su cui vedi altra bibliogr. infra a n. 146; e ora anche nella Tabula Con-116 tebriensis(inizi I secolo dell’e.v.) e nella Lex Riui Hiberiensis§ 15 III linea 39 di età adrianea (su cui cfr. da ultima: C. BUZZACCHI, Lex rivi Hiberiensis. Per un’indagine sul processo civile nelle province, Roma 2013, pp. 22, 28, 60, e da ultimo A. TORRENT, Strutture politiche minori nella provincia Tarraconense di età adrianea: il pagus nella Lex riui Hiberiensis, «MEP» XVI-XVII (2013-2014) 18-19, p. 99. Vedi sopra, n. 116.117 F. BONA, Opusculum Festinum, Ticini 1982, p. 12 nr. 14.118
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La spiegazione festina credo possa probabilmente risalire al grammatico-giurista tardorepubblicano Gaio Elio Gallo, autore di un De significatione uerborum quae ad ius ciuile pertinent, cui – com’è noto – Festo attinse per le glosse di contenuto giuridico119. Gallo a me sembra volesse chiarire due cose: la prima – per quanto a noi appaia piuttosto scontata – è forse che il ‘paret’ della protasi del periodo ipotetico della realtà nelle formule edittali è un indicativo presente in III persona singolare di pārĕo, verbo intransitivo della II coniugazione (pārēre), e non un congiuntivo presente dipăro, verbo transitivo della I coniugazione (părāre), che può significare anche ‘procurarsi’ oppure ‘procacciare (testimoni)’120; la seconda, ben più sottile, che la protasi del periodo ipotetico della realtà, benché all’indicativo presente (si) paret, ha senso logico e valore di futuro, come appunto apparebit, perché, nel momento in cui il magistrato redige la formula e la trasmette al giudice privato, questi non ha ancora compiuto l’accertamento processuale. Ragion per cui il significato del periodo ipotetico formulare è – o meglio dovrebbe essere – sotto l’aspetto della coerenza razionale, al futuro: «se sarà dimostrato [al momento dell’indagine apud iudicem] che ….. [al momento della litis contestatio la pretesa attrice era fondata] il giudice condannerà, se non sarà dimostrato assolverà»; piuttosto che al presente: «se è dimostrato che ….. il giudice condanni, se non è dimostrato assolverà»121.
Fonti: Gell. XVI 5.3; Macrob. VI 8.16; D. 50.16.157. Letteratura: E. KLEBS, in REI.1 (1894) coll. 492-3 s.v. Aeliusnr. 58; H. BARDON, La119 Littérature latine inconnue, I. L’époque républicaine, Paris, 1952, p. 302; H. KORNAHRDT, Postliminium in republikanischer Zeit, «SDHI» XIX (1953), pp. 9 ss. [edito anche come opuscolo, Roma 1953], data l’attività di Elio Gallo agli anni 170-150 a.C., ma contra: Labruna, Falcone, Biavaschi citt. infra; R. ORESTANO, Gallo C. Elio, in Nov.Dig.It. VII, Torino 1961, p. 738; A. GUARINO, L’esegesi delle fonti del diritto romano, I, Napoli 1968, pp. 145-146; L. LABRUNA, Vim fieri veto. Alle radici di una ideologia, Napoli 1971 [ora rist. Napoli 2017], pp. 98 ss.; F. BONA,Alla ricerca del ‘De uerborum, quae ad ius ciuile pertinent, significatione’ di C. Elio Gallo. I. La struttura dell’opera, «BIDR» XC (1987), p. 119168; M. FIORENTINI, Ricerche sui culti gentilizi, Roma 1988, pp. 307-308; FALCONE, Elio Gallo1991, pp. 223-262 (in part. 225-6, 235-6) colloca l’opera di Gallo nel I secolo a.C., nella temperie di sistematizzazione e razionalizzazione dell’ordinamento giuridico-religioso romano attraverso le pronunce dei pontefici, ma ad opera non degli stessi, bensì dei iurisprudentes; P. BIAVASCHI, Ricerche sul precarium, Milano 2006, pp. 54-54; da ultima ora E. TASSI SCANDONE, Chapitre 6.Sacer e sanctus: quali rapporti, in TH. LANFRANCHI, Autour de la notion de sacer, I, Roma 2017, p. 50. Per tale valore semantico cfr. Cic., Quinct.75: parantur testes qui hoc dicant; Cic., Planc.23.56: illi ipsi quos ego testis uideo paratos; Cic.,120 Sext. Rosc. 84: si, quem ad modum paratum esse audio, testis prodierit; Cic., Verr. 1.74: cum … idem accusatorem parasset, e Verr. 2: cum sint parati qui contionibus et legibus hanc inuidiam senatus inflammare conentur; Cic., Fam. (Cael.) 8.8.9: an pararet qui senatum decernere non pateretur; Sal., Iug.33.2: tribunum plebis magna mercede parat, quoius impudentia… munitus foret; Tac., Ann.13.19: parat accusatores ex clientibus suis. In greco, in un’actio tutelae ex bona fide (ἐκ καλῆς πίστεως) di fronte agli ξενο]κ̣ρ̣ί̣τ̣[αι, in in PYadin 28-30 (Trismegistos 23510), l’inizio121 della protasi è reso con il presente medio passivo di φαίνω, ma coniugato al congiuntivo anziché all’indicativo come in latino: ἐὰν δὲ μὴ φαίνηται ἀπολυσάτωσαν. Cfr. Y. YADIN – J.C. GREENFIELD, The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters. Greek Papyri, Jerusalem 1989, 118-120;D. NÖRR, The Xenokritai in Babatha’s Archive: (Pap. Yadin 28 – 30), «Israel Law Review» XXIX (1995) 1-2, pp. 83-94;L. MIGLIARDI ZINGALE, Storie di donne nel II sec. d.C., «Atti Accademia Ligure di Scienze e Lettere», s. VI (2002) 5, pp. 441-455;G. DI NUCCI, Cenni sull’importanza dei ritrovamenti papirologico-giuridici di Petra, Dura e Nessana: studio introduttivo, «Iura Orientalia» II (2006), pp. 31 ss.;PLATSCHEK, Zur Rekonstruktion 2010, pp. 279-281; e da ultima D. HARTMANN, Archivio di Babatha, Brescia 2016, p. 143.
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In realtà il iudex priuatus è chiamato a stabilire non se la pretesa dedotta nella formula dall’attore sussista al momento in cui egli stesso pronuncia la sententia, ma se sussistesse al tempo della litis contestatio, cui dunque l’indicativo presente paret va riferito. In altre parole, l’accertamento del giudice avviene a posteriori ma, nello svolgimento bifasico del processo formulare, va rapportato non a quando le prove sono acquisite e valutate apud iudicem, ma al tempo anteriore in cui fu consumata in iure, di fronte al pretore, la litis contestatio: non si spiegherebbe altrimenti la disputa di scuola fra Sabiniani e Proculiani sulla possibilità di considerare liberatoria la satisfactio actoris post litem contestatam di cui riferisce Gaio IV 114122. Se si vuole, Elio Gallo in fondo rilevava che la costruzione del periodo ipotetico della realtà con protasi all’indicativo presente e apodosi all’imperativo futuro, coerente in sé e per sé nella logica latina della consecutio temporum, era senz’altro dovuta alla circostanza che l’accertamento del giudice riguardava lo stato dei fatti non al momento in cui pronunciava il giudizio, bensì a quello, precedente, della litis contestatio, ma ciò non cambiava la tempistica fra priorità della litis contestatio e della confezione scritta della formula di fronte al tribunale del magistrato (in iure) e posteriorità della conseguente sentenza di condanna o assoluzione a conclusione della fase apud iudicem. Se così fosse, l’osservazione di Gaio Elio Gallo risponderebbe all’inquadramento della sua opera grammatico-giuridica, che la dottrina romanistica concordemente riferisce alla temperie di sistemazione organica del diritto, avvertita dalla giurisprudenza laica fra la metà del II e la metà circa del I secolo a.C.123. L’oscillazione fra la datazione dell’opera giuridico-grammaticale di Elio Gallo agli anni 170-150 a.C., che ne farebbe un contemporaneo di Publio Mucio Scevola Pontefice Massimo, o piuttosto tra la fine II e gli inizi I secolo a.C., che lo farebbe invece contemporaneo del figlio di Publio, Quinto Mucio124, non incide sulla valutazione qui data. Al contrario, la critica all’arcaicità del lessico tecnico del diritto, avvertita come antiestetica e anacronistica, con la censura dell’uso di parret, anziché paret, è difficile risalga al grammatico, ma anche giurista, Gaio Elio Gallo e penserei sia stata tratta piuttosto dal grammatico Verrio Flacco (55 a.C. – †20 e.v.): questi scrisse, infatti, una contestata opera di ortografia125, cui pure Pompeo Festo attinge, ma mi sembra molto probabile che Verrio Flacco annotasse il raddoppiamento di ‘r’ sotto l’aspetto ortografico perché desueto già nell’epoca sua, all’infuori dell’uso ‘snobistico’ dei giuristi.
Su cui da ultimo R. SANTORO, Omnia iudicia absolutoria esse, in Scritti minori, II, a cura di M. Varvaro, Torino 2009, pp. 631-635, con esau-122 riente discussione della precedente letteratura romanistica sul punto, e della diversa interpretazione fornita da C.A. Cannata. Soprattutto FALCONE, Elio Gallo 1991, in particolare pp. 235 ss.123 Per la questione della cronologia dell’opera di Elio Gallo cfr. sopra, n. 119.124 Suet., De grammaticisfr. 19: [Scribonius Aphrodisius Verrii Flacci] libris de orthographia rescripsit. Scribonio Afrodisio, liberto della prima125 moglie di Augusto, fu contemporaneo, ma della generazione successiva, di Verrio Flacco: non sappiamo in cosa ne contestasse l’opera, né del resto conosciamo l’opera stessa.
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Alcuni decenni più tardi comunque, in età neroniana, la ‘moda’ aborrita dai grammatici perdurava evidentemente imperterrita, se Petronio non si lascia sfuggire l’occasione di esercitare la sua satira sulla stravaganza dei prudentes, «tipica dell’inclinazione dei giuristi di tutti i tempi a distinguersi con un proprio gergo»126, proprio per l’uso di ‘si parret / si non parret’:
Petronius, Satyricon 137.9: Quisquis habet nummos … peragat causas sitque Catone prior; iurisconsultus ‘parret, non parret’ habeto atque esto quicquid Seruius et Labeo. Multa loquor? quod uis, nummis praesentibus opta, et ueniet.
Petronio, Satyricon 137.9: Chiunque ha quattrini … intenti cause e sia più bravo di Catone, si dia da fare come un giureconsulto (dicendo) ‘è provato / non è provato’ e sarà comunque un Servio e un Labeone. La dico troppo grossa? Paga in denaro contante e arriverà quel che vuoi127.
Va detto che Crook128 ha suggerito l’ipotesi che nel Satyricon fosse scritto: iurisconsultus ‘parret’, non ‘paret’, habeto, cioè «Chiunque ha quattrini … si dia da fare come un giureconsulto (dicendo) ‘parret’ anziché ‘paret’». Petronio allora avrebbe anche lui, come i grammatici, preso in giro il vezzo dei giuristi, volendo dire, con pungente ironia, ‘basta raddoppiare una erre per darsi l’aria di un sapiente di diritto’. L’ipotesi di Crook è meno peregrina di quanto sembri, non solo per l’incertezza della tradizione manoscritta che potrebbe giustificarla, come lo stesso Crook osserva, ma – aggiungerei – anche perché nel passo la citazione della formula è priva del ‘si’, quasi a concentrare l’attenzione non sull’apodosi del periodo ipotetico, ma sul verbo, anche se ciò può essere dovuto a ragioni metriche, essendo il brano concepito in versi.
Tab. II pag. 3: Mucci Scaeulae.
Rarissima è la forma del gentilizio Muccius, anziché il consueto Mucius,con geminazione della consonante ‘c’, che qui, data l’epoca, è occlusiva velare sorda129. Il fenomeno inverso, la sincope di Scaeu(ŏ)la130 in Scaeula è anch’esso piuttosto raro.
Così MANTOVANI, Le formule 1992, p. 28 n. 46.126 V’è divergenza sulla tarduzione dell’ultimo periodo. G.A. CESAREO – N. TERZAGHI, Petronio Arbitro, Il romanzo satirico, Firenze 1950, p.127 146: «Troppo! Dirai; ma oggi, pagando in contanti s’ottiene quel che si vuole»; A. ERNOUT, Pétrone, Le Satiricon, Paris 1962 [Les Belles Lettres], p. 171: «J’en dirais trop long: ce que tu veux, souhaite-le argent en mains, cela viendra». CROOK, «Si parret» 1984, pp. 1353-1356.128 Cfr. C. BASSI, in E. CAVADA (a cura di), Materiali per la storia urbana di Tridentum, Trento 1995, pp. 82-99 (tegole e mattoni bollati) Mucci129 [.]lli[—-] = «L’Année Épigraphique» 1995, p. 195 nr. 606. Ringrazio il Collega Marco Pavese per la segnalazione bibliografica. Anche questo raro: cfr. CIL I, p. 25 Fasti Consulares Capitolini XVIII b ‘Scaeuula’.130
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Esso è frutto della semplificazione della sillaba atona attraverso la caduta della vocale ‘ŏ’, qui postonica in quanto successiva al dittongo ‘ae’ e alla ‘u’ semiconsonantica di ‘Scaeu(o)lae’. Tuttavia la pronuncia sincopata è bensì segno di arcaicità, ma infine è poco utile per determinare la cronologia dell’iscrizione, persistendone l’uso fino alla piena età imperiale131.
IV.3. La formula Muciana nel momento di passaggio dal processo per legis actiones a quello formulare.
La notorietà e l’intuibilità di un intero universo processuale sono presupposte da chi commissionò la trascrizione della formula Mucii Scaeuolae nel nostro affresco: essa è dunque un archetipo con valore simbolico, rivolto a un pubblico di frequentatori della ‘Villa del Giurista’, che era in grado d’intenderne immediatamente il messaggio. Noi invece non siamo più in tale condizione e dobbiamo dunque porci diversi interrogativi. La formula Mucii Scaeuolae, cui allude il dittico cerato rappresentato nell’affresco, è quella del processo formulare, in uso per tutta l’età classica, ma il più antico e precedente sistema del processo romano era fondato su cinque rigide formule dette legis actiones: a quanto ne scrive Gaio IV 19, la più tarda di queste actiones fu quella per condictionem, introdotta da una lex Siliaper la pecunia certa creditaed estesa ai crediti de omni certa reda una successiva lex Calpurnia. Purtroppo Gaio non indica la data delle due leggi: a una cronologia alta da parte della dottrina più risalente, che le collocava all’inizio del III, è subentrata una datazione, ritenuta più plausibile, nella seconda metà del III secolo a.C. all’incirca, a una cinquantina d’anni l’una dall’altra: la legge Silia si daterebbe dunque attorno al 250 e la Calpurnia attorno al 200. Gaio IV 18 spiega inoltre che condicere nel latino arcaico significava denuntiare, per cui possiamo tradurre l’espressione per condictionem ‘mediante intimazione’. Difatti nella prima udienza (in iure) di fronte al magistrato l’actor intimava al reus (convenuto) di ripresentarsi nello stesso tribunale dopo 30 giorni per concordare la nomina di un iudex priuatus, che decidesse la causa nel merito pronunciando la sentenza. Secondo Gaio IV 17b l’intimazione dell’attore al convenuto avveniva, nella legis actio per condictionem, con la pronuncia di queste stereotipate parole (certa uerba): aio te mihi sestertiorum X milia dare oportere: id postulo aias an negas, cioè «affermo che tu mi devi dare 10.000 sesterzi: ti chiedo di confermarlo o di negarlo»; alla risposta negativa del convenuto, l’attore proseguiva: quando tu negas, in diem tricesimum tibi iudicis capiendi causa condico, cioè «visto che neghi, t’intimo di ritornare fra 30 giorni per ottenere un giudice». Ad ogni modo, la legis actioprevedeva ed enunciava solo l’assunto dell’actor, non anche la difesa del convenuto, e per di più era esperibile di fronte al praetor esclusivamente inter ciues Romanos, restando così preclusa a quella
Exempli causa: si veda ocŭlus > oclus, uetŭlus > uetlus; calĭdus > caldus, lāridum > lardum; Quintiliano I 6.19 tramanda che per Augusto la131 pronuncia calĭdus non sincopata anziché caldus era odiosum(cfr. C. TAGLIAVINI, Le origini delle lingue neolatine. Corso introduttivo di filologia romanza, Bologna 1949, p. 242; V. PISANI, Grammatica latina storica e comparativa, Torino 19744, p. 25).
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massa di stranieri che, a seguito della conquista delle due prime province di Sicilia e Sardegna, aveva ormai costanti rapporti commerciali con Roma. Dopo il 242 a.C., pertanto, al praetor esistente, che da quel momento fu detto Urbanus, ne fu affiancato un secondo per dare ai provinciali e agli stranieri in generale la possibilità di tutelare processualmente i loro diritti a Roma agendo per concepta uerba, cioè mediante la confezione di nuove formule, non più fondate sui convenzionali certa et sollemnia uerbaquiritari e rituali delle legis actiones, ma discrezionalmente concepite mediante le parole ritenute più adatte a descrivere il caso concreto: il nuovo magistrato istituito all’uopo fu detto praetor peregrinus132. Grazie alle formule da lui concepite, dalla struttura rigidamente asseverativa della legis actio, che imponeva al convenuto di confermare o negare l’asserzione dell’attore, si passava così alla più duttile configurazione tipica delle formule raccolte e pubblicate nell’Editto pretorio, dove invece erano contemplate le antitetiche pretese dell’una e dell’altra parte, espresse nel periodo ipotetico si paret … / si non paret …, con mandato ex praetoris imperioal giudice privato, conferitogli alla fine della fase in iureconclusa dalla litis contestatio, di condannare o assolvere il reus. Sia le parti del processo sia lo stesso pretore ricorrevano frequentemente ai giuristi per la confezione di nuove formule adeguate a contestazioni non previste fino ad allora nell’Editto giurisdizionale: dopo essere stata escogitata per la causa realmente in corso, la formula, ‘epurata’ dei nomi delle parti e delle cifre concrete, era infine il più delle volte inclusa dallo stesso pretore in albo come previsione astratta del caso-tipo o fattispecie. È in tal modo che la giurisprudenza romana – esercitata prevalentemente da privati, dapprima di rango nobiliare, ma dall’età cesariana anche equestre, cittadini la cui scientia iurisfosse pubblicamente riconosciuta – svolgeva una vera e propria funzione creatrice del diritto attraverso l’interpretatio. Non sappiamo se la creazione della formula-tipo attribuita a un Mucio Scevola nella rappresentazione pittorica della tabella cerata sia da riferire a un magistrato nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali o a un giurista interrogato da una delle parti in causa o dallo stesso pretore per esigenze processuali fino a quel momento inedite. Certo è che a lui si attribuiva l’invenzione delle formule con intentio certa, rilasciate dal pretore alle parti alla fine della litis contestatio insieme all’ordine di giudicare rivolto al iudex priuatus, che doveva attenersi alla formula prescelta limitandosi a verificare la fondatezza o meno della pretesa attrice. Come accennato all’inizio, il modello tipologico di formula evocato nell’affresco va rapportato all’agere per concepta uerbadi Gai IV 30, da noi chiamiato processo formulare o per formulas, in merito al quale Cicerone scrive che sunt formulae de omnibus rebus constituate ne quis … in ratione actionis errare posset: expressae sunt enim … publice a praetore formulae ad quas priuata lis accomodatur (pro Roscio comoedo XXIV). Indicazioni precise sull’origine del processo per formulas in verità non ne sono giunte, ma la dottrina è una volta tanto unanime nel ritenere che sia successivo alla ricordata istituzione del praetor peregrinus nel
ROTONDI, Leges 1966 (lex Plaetoria del 242 a.C.), pp. 245-246; W. KUNKEL – R. WITTMANN, Staatsprdung und Staatspraxis der römischen132 Republik, II. Die Magistratur, München 1995, pp. 121 e nota 67.
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242 a.C., benché non si sappia esattamente di quanto. Sembra comunque che le quattro legis actiones più antiche di quella per condictionem, l’ultima in ordine di tempo, siano sopravvissute nella giurisdizione del praetor Urbanus fino alla loro definitiva abrogazione in forza della c.d. lex Iulia iudiciorum priuatorum del 17 a.C.133. La legis actio per condictionemfu invece abolita certamente dalla lex Aebutia, diversamente collocata dagli studiosi fra il 130 e il 95 a.C., che la sostituì con la condictio formulare, certamente già invalsa e consolidata nella prassi processuale134: la lex Aebutia costituisce pertanto il termine ante quem per la nascita del processo formulare. Si può allora pensare che il ricorso a formulae con intentio certavada ascritto a un periodo compreso fra l’ultimo quarto del III secolo e, come termine più basso, la metà circa del II a.C.135. Tale cronologia è condizionata dalle incertezze sulla datazione, a loro volta, di due leggi, la Silia e la Calpurnia, regolanti la legis actio per condictionem136. Tenuto conto di ciò, sembra ragionevole circoscrivere la conceptiodi formulaecon intentio certaall’incirca agli anni 225-175 a.C. Cerchiamo di vedere in dettaglio per quali ragioni. Essendo stata la legis actio per condictionem abrogata dalla lex Aebutia – come ho detto fra il 130 e il 95 a.C. circa – non sappiamo dalle nostre ben più tarde fonti se, nel caso il reus avesse adempiuto entro i 30 giorni della dilatio, l’avvenuto adempimento potesse essere prodotto in iureo apud iudicem; né sappiamo con certezza se, in caso l’actoravesse disertato al trentesimo giorno l’udienza iudicis capiendi causa, gli fosse preclusa o meno la ripetizione dell’azione per un oggetto del contendere che non era stato dedotto in giudizio, o in altre parole per una lite non arrivata all’udienza di fronte al giudice privato (lis in iudicium deducta) né alla litis contestatio, cioè a quell’accordo fra attore e convenuto sulla nomina del giudice da parte del magistrato, che chiudeva la fase in iure: un’autorevole parte della dottrina è comunque incline alla ripetibilità dell’azione137. Il passaggio dalla fase in iure a quella apud iudicem attraverso la litis contestatio diventava dunque cruciale nel processo formulare, acquistando la nuova funzione di concludere l’accordo fra le parti sulla scelta
ROTONDI, Leges 1966., pp. 448-45.133 Cfr. ROTONDI, Leges 1966 pp. 305-307, 449 (lex Aebutia); vedi anche WIEACKER, Römische 1988, pp. 450-453. Cfr. nota seguente. 134 Rinvio ad A. GUARINO, Diritto privato romano, Napoli 200112, pp. 183-185 con ampia bibliografia, cui adde: CONSO, Formula 1996, p. 47,135 pensa alla fine del II secolo a.C.; CANNATA, Processo formulare 1982, pp. 55-58. G. OBRECHT, Tractatus de litis contestatione, Argentorati 1617; F. KELLER, Über Litiscontestation und Urteil nach classischem römischen136 Recht, Zürich 1827; G. PROVERA, La pluris petitio nel processo romano, I. La procedura formulare, Torino 1958 [rec. di M. KASER, «Iura» X (1959), pp. 263 e di G. BROGGINI, «SZ Rom. » LXXVII (1960), pp. 481 ss.]; N. BELLOCCI, La genesi 1965; R. SANTORO, Studi sulla condictio, Palermo 1971; W. WIEGAND, Plus Petitio, Berlin 1974, pp. 2-4, 222-227; G. SACCONI, La ‘pluris petitio’ nel processo formulare, Milano 1977;VARVARO, ‘De pecunia constituta’ 2008, pp. 357 ss. e altra bibliografia a n. 82; C.A. CANNATA, Sulla ‘divisio obligationum’ nel diritto romano repubblicano e classico, in Scritti 2011, pp. 237-264; ID.,La classificazione delle fonti delle obbligazioni, in Scritti 2011, pp. 268-273 (La ‘condictio’ e la prima ‘divisio obligationum’); da ultimo N. RAMPAZZO, ‘Plus petere’ 2011, pp. 801-850. Exempli gratia: C.A. CANNATA, Profilo istituzionale del processo privato romano. I. Le legis actiones, Torino 1980, p. 74.137
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tanto della formula dell’Editto più adeguata al loro caso, quanto del giudice, che il pretore avrebbe indicato da una lista di boni uiri per decidere la controversia. Di conseguenza la litis contestatio produceva, rispetto al processoper legis actiones, nuovi effetti cosiddetti consuntivi o estintivi e conservativi, dando luogo a una novazione processuale, cioè all’estinzione del precedente rapporto e al sorgere di uno nuovo fra actor e reus, ovviamente secondo una moderna terminologia dottrinale che i Romani nella loro concretezza si guardarono bene dall’usare mai. Essi ebbero però precisa coscienza che il nuovo rapporto fra le parti fosse fondato e nascesse dalla condivisa accettazione del giudice e della formula; cosicché una volta esperita, la litis contestatio impediva che la causa potesse essere riproposta sullo stesso oggetto e dalle medesime parti, anche con inversione dei ruoli actor/ reus, secondo il principio bis de eadem re ne sit actio, sia pure al netto della concessione di una praescriptio.
IV.4. Il significato di ‘formula’ nell’inscriptio «Formula Muccii Scaeu(o)lae».
La Tabella II pag. 3 del dittico rappresentato trascrive il termine ‘formula’, diminutivo del sostantivo femminile forma138, qui impiegato con funzione definitoria, termine che in età tardorepubblicana è polisemico139. Il primo significato è quello della previsione astratta, contenuta nell’Editto giurisdizionale, di una fattispecie da portare in giudizio: si parla allora di formula iudicii. Le parti del processo, cioè l’attore (actor) e il convenuto (reus), vi sono designati convenzionalmente con i nomi fittizi di Aulus Agerius (da in aula agere) e di Numerius Negidius (da numeratam [pecuniam] negare)140. Derivando tutte le formule ‘astratte’ dell’Editto pretorio finora note o dal manoscritto veronese del VI secolo delle Institutiones gaiane o dagli interpolati excerpta prudentium dei Digesta giustinianei, è stato discusso se la datio iudicis in apertura dell’intentio fosse anch’essa con un nome fittizio141, o non invece in forma anonima, così com’è citata nelle (tarde) fonti superstiti: la scoperta dello schema muciano con la semplice clausola «iudex esto» risolve il dibattito in senso negativo. Il secondo significato di ‘formula’ era invece quello dell’applicazione della previsione ‘astratta’ dell’Editto giurisdizionale a un caso concreto ex imperio praetoris, a seguito di specifica istanza dell’attore: si parlava allora di iu
Sul cui significato cfr. la sintesi di MANTOVANI, Le formule 1992, p. 15.138 Cfr. CONSO, Formula 1996, pp. 47-63 e in particolare pp. 56-57; A. GUARINO, Diritto privato romano, Napoli 200112, p. 186.139 A. BURDESE, Manuale di diritto privato romano, Torino 19934, p. 92; MANTOVANI, Le formule 1992, p. 24: «Altrove [rispetto alle formule140 esemplificate da Gaio], i nomi [delle parti del processo] cambiano: nella lex Rubria de Gallia Cisalpina[cap. 20] – una legge della metà del I secolo a.C., che si occupava della giurisdizione dei magistrati locali nell’Italia settentrionale – troviamo come protagonisti delle formule Quinto Licinio e Lucio Seio, insieme all’avvertenza di non usare quei nomi [perché fittizi] a meno che, per caso, siano proprio quelli dei litiganti». Per Mantovani Aulus deriverebbe sì da aula, ma nel senso d’indicare così il ricco possidente. MANTOVANI, Le formule 1992, p. 25: «Anche il nome del giudice era indicato nella formula concreta, benché Gaio, per praticità, lo ometta.141 … È stato qui assunto esemplificativamente come nome di iudex quello di Gaio Aquilio …».
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dicium142 e, da parte del magistrato, di iudicium dare, con un iudex datusnon più anonimo, ma ovviamente designato con nome e cognome in una persona determinata, oppure con un collegio di tre o cinque giudici detti recuperatores; in ciascun caso concreto venivano anche sostituiti con nomi reali quelli convenzionali di Aulo Agerio e di Numerio Negidio per attore e convenuto. Renderò ora chiaro al lettore, mediante un confronto con documenti della prassi, la differenza fra la formula ‘astratta’ di una fattispecie prevista nell’Editto del praetor Urbanus, con la denominazione fittizia di attore e convenuto come Aulo Agerio e rispettivamente Numerio Negidio, e la sua ‘traduzione’ in un caso concreto con protagonisti reali.
Formula astratta dell’Editto giurisdizionale del praetor Urbanus(Titulus XVIIDE REBVS CREDITIS), secondo la ricostruzione di Otto Lenel143:
SI CERTVM PETETVR. IVDEX ESTO. SI PARET NVMERIVM NEGIDIVM AVLO AGERIO SESTERTIVM DECEM MILIA DARE OPORTERE, QVA DE RE AGITVR, IVDEX NVMERIVM NEGIDIVM AVLO AGERIO SESTERTIVM DECEM MILIA CONDEMNATO, SI NON PARET ABSOLVITO.
SE SI RICHIEDA UNA COSA DETERMINATA. VI SIA IL GIUDICE. SE RISULTA CHE NUMERIO NEGIDIO DEBBA DARE AD AULO AGERIO DIECIMILA SESTERZI, SUL CHE È INTENTATA L’AZIONE, IL GIUDICE CONDANNERÀ144 NUMERIO NEGIDIO PER DIECIMILA SESTERZI IN FAVORE DI AULO AGERIO, SE NON RISULTA LO ASSOLVERÀ.
Sul punto cfr. C.A. CANNATA, in NNDI VII, Torino 1961, s.v. Formula, pp. 584 s., e la validissima trattazione di CONSO, Formula 1996,142 pp. 47-63 e pp. 55-56 in particolare; alle pp. 58-59 l’Autrice rileva come «formula ne désigne plus, chez Gaius ou chez les juristes d’époque impériale, que la formula d’action. Mais cette formule peut être le texte modèle de l’édit ou la formule qui est décernée en une espèce. … Dès cette époque, formula est devenu la désignation spécifique de la “formule d’action”; il n’est plus nécessaire de préciser que c’est une formula iudici». O. LENEL, Das Edictum perpetuum, Leipzig 19273, p. 237 (fonti a p. XVIII sub Titulo XVII.95; e anche Gai. IV 13, 33, 41, 49, 50); V. ARAN-143 GIO-RUIZ, Istituzioni di diritto romano, Napoli 196014, pp. 124 ss.; MANTOVANI,Le formule 1992, p. 48. Scrive VARVARO, Condictio 2014, p. 282 n. 65: «non rileva ai fini della determinazione della nozione di pecunia certa creditache era oggetto di questa azione, quanto si legge in Gai 3.124 con riferimento alla lex Cornelia in materia di garanzie personali delle obbligazioni. Al riguardo v. VARVARO, Storia del certum 2008, pp. 142 ss., spec. p. 147 s., con discussione della letteratura precedente». Trattandosi di un periodo ipotetico della realtà con verbo all’indicativo presente (si parret) nell’apodosi, gli imperativi futuri ‘condemnato …144 absoluito’ si potrebbero tradurre del tutto legittimamente, sotto l’aspetto grammaticale e sintattico, anche con gli imperativi presenti ‘condanni … assolva’.
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Formula concreta concessa per l’actio certae creditae pecuniae desunta da Cicerone, Pro Roscio com.145:
C(aius) Calpurnius Piso iudex esto. Si paret Q(uintum) Roscium Gallum C(aio) Fannio Chaeraeae (sestertium)L milia dare oportere, qua de re agitur, C(aius) Calpurnius Piso iudex Q(uintum) Roscium C(aio) Fannio (sestertium) L milia condemnato, si non paret absoluito.
Sarà giudice Caio Calpurnio Pisone. Se risulta che Quinto Roscio Gallo debba dare a Caio Fannio Cherea 50.000 sesterzi, sul che è intentata l’azione, il giudice Caio Calpurnio Pisone condannerà Quinto Roscio per 50.000 sesterzi in favore di Caio Fannio, se non risulta lo assolverà.
Ecco, inoltre, come una tabella cerata del 52 dell’e.v.146 traduce, con la formula data in un altro caso concreto, la previsione ‘astratta’ dell’Editto pretorio:
Tab. II p. 2: Ea res agetur de sponsione. | C(aius) Blossius Celadus iudex esto. | Si parret C. Marcium Satuṛ[ninum] C.Sulpicio Cinnamo HS DCM d[are] |5 oportere, q(ua)d(e)r(e)agitur,| C.Bossius Celadus iudex C.Marcium Saturninum HS DCM | C. Sulpicio Cinnamo cond[em]nato,|si non paret absoluito. |10 omissis Tab. III Pag. 3: omissis Iudicare iussit A. Cossinus Priscus IIuir. | Actum Puteolis, |10 uacat Fausto Cornelio Sulla [Feli]ce,| Q . Marcio Barea Sodano co(n)s(ulibus).
Oggetto dell’azione sarà «la promessa con le solenni parole della sponsio». Sia giudice C. Blossio Celado. Se risulta che C. Marcio Saturnino debba dare a C. Sulpicio Cinnamo 6.000 sesterzi, sul che è intentata l’azione, il giudice C. Blossio Celado condanni C. Marcio Saturnino per 6.000 sesterzi in favore di C. Sulpicio Cinnamo. Se non risulta, lo assolva. … Ha ordinato di giudicare il duoviro P. Cassio Prisco. Redatto a Pozzuoli nell’anno del consolato di Fausto Cornelio Silla Felice e Quinto Marcio Barea Sodano.
Cfr. E. BETTI, Diritto romano, I. Parte generale, Padova 1935, p. 512, e soprattutto ARANGIO-RUIZ, Introduzione a ‘L’orazione per l’attore145 comico 1964, pp. 285, 303-4 n. 4 (rispetto al quale ho solo aggiunto il nome del iudex, C. Calpurnius Piso, nell’apodosi del periodo ipotetico dell’intentio, in conformità alla tabella pompeiana di cui a nota seguente; All’epoca non era stata ancora pubblicata la tavoletta cerata dall’archivio dei Sulpicii, di cui a nota seguente, che ha confermato l’esattezza della ricostruzione di Arangio-Ruiz. Cfr. anche C.A. CANNATA, Corso di Istituzioni di diritto romano, I, Torino 2001, p. 131. Vedi anche VARVARO, Condictio 2014, pp. 280 ss. Rinvio a WOLF,Neue Rechtsurkunden2010, pp. 59 ss. nr. 29: ivi altra bibliografia, cui addeL. PELLECCHI,La ‘praescriptio’. Processo, diritto146 sostanziale, modelli espositivi, Padova 2003, p. 394, nn. 78-79; BUZZACCHI,Demonstratio 2007, pp. 141-142 n. 1 (con amplissima letteratura); VARVARO, ‘De pecunia constituta’ 2008, pp. 330 n. 3, 350 ss. n. 66; ID., Ricerche sulla praescriptio, Torino 2008, p. 143 n. 533; PLATSCHEK, Das Edikt de pecunia constituta 2013, pp. 48 ss.
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Dal confronto con formule determinate dell’Editto giurisdizionale (formulae iudicii), dovute alla ricostruzione della dottrina e in ispecie a Otto Lenel, o con formule di casi concreti (iudicia) pervenute dai documenti della prassi, è dunque chiaro che la Formula Muciana, come potremmo chiamarla per brevità ma appropriatamente, è una datio iudicis con l’incipit dell’intentio certa di una formula iudicii147 dell’Albo pretorio. La Formula Mucianaè tuttavia ben più generica e onnicomprensiva di quanto non lo fossero le stesse formulae dell’Edictum, esse pure ‘generali’ o ‘astratte’ nel senso di non riguardare un caso concreto nella realtà148, ma con uno ‘spettro’ limitato alla previsione di una singola e determinata fattispecie. La formula dell’Editto giurisdizionale era insomma generale nel senso di prevedere una species, adattabile a una quantità di casi concreti diversi fra loro, ma tutti pertinenti alla medesima tipologia giuridica e processuale. La formula Muciana, invece, è un archetipo, o prototipo o modello tipologico che dir si voglia, non riferibile né a un titulus né a una determinata rubrica dell’Editto giurisdizionale pretorio, ma trascrive la previsione di datio iudicis in forma anonima e, subito dopo, solo l’incipitdella protasi – essendo il seguito intuibile – di un periodo ipotetico della realtà: si tratta insomma di un modello di datio iudicis e di protasi, che è comune a diversi tipi di formulae edittali. Pertanto il sostantivo ‘formula’ nell’espressione «formula Muccii Scaeu(o)lae» sembra conservare e insieme evocare in qualche modo l’originario significato etimologico di ‘matrice’, o direi piuttosto ‘prototipo’ o ‘modello tipologico’, col valore semantico di «aspetto esteriore di una cosa; in senso concreto, lo stampo, in grado di trasmettere ad un altro oggetto la propria struttura»149, ma, come si è già anticipato, con alcuni limiti ratione materiae, che ora è arrivato il momento di esaminare.
IV.5. L’invenzione dell’archetipo dell’intentio certa nei iudicia legitima.
Della struttura sintattica dell’ipotesi è espresso solo l’incipit della proposizione subordinata condizionale (la protasi si parret: ‘serisulta’) senza la proposizione infinitiva oggettiva che la completa (per esempio Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio HS centum dare oportere), mentre la sua reggente (l’apodosi iudex condemnato: ‘il giudice condannerà’ è sottintesa. Sottinteso è anche l’intero periodo ipotetico della realtà contrario e alternativo (si non parret … absoluito: ‘se non risulta assolverà’), perché la parte omessa apparteneva a uno schema scontato, appunto un ‘modello tipologico’, facilmente intuibile da parte dei lettori e frequentatori della ‘Villa del Giurista’, certo non digiuni di diritto, per la cui ammirazione l’affresco era stato voluto e commissionato negli anni 60-40 a.C.150. Cosicché la gene
MANTOVANI, Le formule 1992, pp. 30-32.147 È chiaro che non intendo ‘astratto’ nel senso privatistico di un negozio che astragga dalla causa petendi.148 Così MANTOVANI, Le formule 1992, p. 15.149 Per la familiarità della gente comune con il lessico e la prassi del processo, e per la ‘popolarità’ delle conoscenze elementari di ius ciuile a150 Roma, rinvio a M.P. PAVESE, Ad iudicem vocare, in Studi in onore di Remo Martini, III, Milano 2009, pp. 57 ss. in particolare (con precedente bibliografia).
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L’ARCHETIPO DI FORMULA PROCESSUALE DELL’EDITTO «IVDEX ESTO. SI PARRET …»: L’INVENZIONE DI MUCIO SCEVOLA DELLE AZIONI CON INTENTIO CERTA
ricità tipologica e simbolica della formula Muciana può includere sia alcune actiones in ius conceptae, caratterizzate dal verbo oportere e proprie del ius ciuile Quiritium, in quibus de iure quaeritur e in quibus iuris ciuilis intentio est, come scrive Gaio151, sia altre in factum, fondate iure praetorio per dedurre in giudizio un rapporto non contemplato, per l’appunto, dal ius ciuile152, ma anche, al netto della questione della loro cronologia, le formulae ficticiae. È da dire, tuttavia, che queste ultime – pur connotate da intentio certa con initium formulae153 ‘Iudex esto. Si paret …’154 – non è detto fossero incluse nella previsione dell’astratta tipologia archetipica della ‘Formula di Mucio Scevola’ perché ci sono note da Marco Antistio Labeone155 (post 43 a.C. – † ante 22 e.v.)156, ed è controverso se siano a lui anteriori. Tornaniamo ora alle azioni civili con formule, nelle quali si discuteva dell’esistenza o meno di una questione di diritto (de iure), e non dell’accertamento di situazioni di fatto comportanti un giudizio di merito: ‘si parret …’ dopo la datio iudicis, è l’incipittipico di quella, che la dottrina romanistica chiama efficacemente ‘intentio certa’, traendone la locuzione ex contrario dalle espressioni usate da Gaio di incerta formula (IV 54) o di incerta actio (IV 131a)157. Ad ogni modo, pur delimitato all’ambito dell’intentio certa, l’initium formulae «Iudex esto. Si parret …» resta un mero archetipo o modello tipologico di valore simbolico: infatti, mancando, prima della datio iudicis, quella praescriptioche avrebbe precisato l’azione (per esempio: ea re agetur de sponsione), la protasi del periodo ipotetico ‘si parret …’, lasciata così in suspenso, volutamente astrae da qualsiasi caso concreto prevedibile in un’intentio certa. Inoltre, l’intentio certa158 della formula Mucii Scaeuolae allude implicitamente, ma senza equivoco per un lettore appena in familiarità col processo, a un rapporto giuridico fra actor e reus, che non comportava la valuta
Gai IV 45; cfr. MERCOGLIANO, «Actiones ficticiae» 2001, pp. 63 s.151 CANNATA,Processo formulare1982, pp. 76-77; MARTÍN MINGUIJÓN, Fórmulas reconstruidas 2001; MERCOGLIANO, «Actiones ficticiae»2001,152 cit. a nota precedente. È l’espressione usata da Gaio IV 46.153 Vedi O. LENEL, Das Edictumperpetuum, Leipzig 19272, pp. 184-189, 493 ss.; ed inoltre, sulla locuzione, MANTOVANI, Le formule 1992, pp.154 44-45. Cfr. L. ZHANG, Contratti innominati nel diritto romano: impostazioni di Labeone e di Aristone, Milano 2007, pp. 9-11, 42-45, 60-76; C.A.155 CANNATA, L’actio in factum civilis, in Scritti scelti di diritto romano, a cura di L. Vacca, III, Torino 2014, p. 39 [già in «Iura» LVII (2008-2009)]. P. JÖRS, in RE I (1894), coll. 2548-2557, s.v. Antistius nr. 34.156 Gaio IV 44 afferma inoltre che non tutte le parti della formula – oltre l’intentio, la demostratio, l’adiudicatio e la condemnatio – coesistono157 ma che, mentre l’intentio può sussistere anche da sola, le altre, invece, non possono mai essere date isolatamente. Tuttavia il giurista nemmeno esclude che possano esistere anche formule senza intentio: cfr. MARTÍN MINGUIJÓN, Fórmulas reconstruidas 2001, pp. 8 s.; anche BUZZACCHI, Demonstratio 2007, pp. 147 ss. CANNATA,Processo formulare1982, pp. 74, 79-81; CROOK, «Si parret»1984, pp. 1353-1356, con elenco delle occorrenze dei casi di intentio158 certaanche nei documenti della prassi, da aggiornare con A. SANTORO, Le due formule della Tabula Pompeiana 34, «AUPA» XXXVIII (1985), pp. 335 ss., e WOLF, Neue Rechtsurkunden 2010, pp. 59 ss. nr. 29 (ivi altra bibliografia, da aggiornare con PLATSCHEK, Das Edikt de pecunia constituta 2013, pp. 48 ss.); vedi anche: A. BURDESE,Manuale di diritto privato romano, Torino 19934, pp. 92-94; MANTOVANI,Le formule 1992, pp. 48-49; L. SOLIDORO MARUOTTI in A. LOVATO – S. PULIATTI – L. SOLIDORO MARUOTTI, Diritto privato romano, Torino 2014, pp. 76-77.
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zione discrezionale da parte del iudex priuatus, ma solo l’accertamento della sua esistenza con la conseguenza della condanna pecuniaria (si paret … condemnato), o della sua inesistenza con relativa assoluzione (si non paret … absoluito)159: si pensi, per esempio, a una determinata somma di denaro richiesta dall’attore perché dovutagli dal convenuto (pecunia certa)160, o all’azione di rivendicazione della proprietà civile (reiuindicatio) di uno schiavo o di altro bene precisamente individuato (certa res). Il testo iscritto sulla Tab. I pag. 2 consentiva dunque al lettore d’integrare mentalmente, con immediato automatismo, il tenore della formula così: ‘Iudex esto. Si paret Numerium Negidium Aulo Agerio … iudex condemnato, si non paret absoluito’. Tale integrazione era per così dire intuitiva nel caso di intentio astratta161, che prescindeva cioè da una determinata causa petendi, come nella condictio pecuniae162, nel caso invece di azioni causali, fermo restando lo stesso initium, si doveva immaginare qualcos’altro da aggiungere: ‘Iudex esto. Si paret Numerium Negidium ex aliqua re (ex testamento, ex legato, o ex iure Quiritium etc.dare oportere) Aulo Agerio … iudex condemnato, si non paret absoluito’. Tutto questo è ovviamente solo una spiegazione del valore simbolico che era conferito al titulus pictus nella formula Mucci Scaeulae, evocando o suggerendo allo spettatore dell’affresco l’invenzione non di una determinata formula, ma di un’intera categoria, il cui merito era attribuito a Mucio Scevola: la categoria delle azioni con intentio certa.
Sul dibattito critico cfr. da ultima P. GIUNTI, Iudex e iurisperitus. Alcune considerazioni sul diritto giurisprudenziale romano e la sua narra-159 zione, in MAROTTA – STOLFI, Ius controversum 2012, pp. 219-221 in particolare. Cfr. ad esempio PLATSCHEK, Das Edikt de pecunia constituta 2013, pp. 22, 160 VEDI CANNATA, Processo formulare 1982, pp. 70-82 e in particolare pp. 74-75; inoltre più di recente: NICOSIA, Nuovi profili 2013, pp. 146,161 150, 161-163. MANTOVANI, Le formule 1992, pp. 48-49.162
Fig. 51d. Ricostruzione informatica del dittico della formula di Mucio Scevola.
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IV.6. L’ambito della Formula Muciana: esclusione delle actionescon intentio incertae bonae fideie pertinenza all’ordo iudiciorum priuatorum con stretta corrispondenza fra pretesa dell’intentio e condemnatio.
Se l’incipit riprodotto nel dittico affrescato non designa un caso particolare o un’azione specifica, consente comunque al lettore di circoscriverne il genere e di escludere che si tratti del tipo di formula con intentio incerta, perché quest’ultima è solitamente aperta da parole diverse da ‘si paret’, come accade in ispecie nel caso della demonstratio, ad esempio ‘quidquid’, o ‘quantum’163, o ancora ‘si …’164, ‘quod’ etc.165. Secondo Chiara Buzzacchi, «la formula introdotta da ‘quod’, piuttosto che presentare una conceptio destinata ad illustrare i fondamenti della pretesa dell’attore indicata dalla intentio, risulta costituire una diversa e parallela impostazione generale della formula. In questa, la demonstratio, lungi dall’essere ancillare ad una (inesistente) intentio, esprime essa stessa, ed in maniera del tutto autonoma, sia pur attraverso canoni processuali di altro tipo, la pretesa di chi agisce … La demonstratio quindi si presenta, di per sé, come una clausola alternativa rispetto alla intentio e pertanto risulta seguita, al pari di essa, da una analoga condemnatio, che definisce i compiti del giudice. In altre parole,» – prosegue l’Autrice – «se a ‘quod … deposuit’ si sostituisse … la locuzione ‘si paret … deposuisse’, l’affermazione rispetto al deposito … risulterebbe al di là di ogni dubbio una intentio, come infatti avviene nell’actio in factum. … Vi furono giuristi [di parte sabiniana?] che videro sotto vari aspetti una sostanziale equipollenza tra demonstratioed intentioin relazione alla res iudicata, tanto da considerare la perenzione della lite per chi plus demonstraverit»166. Esattamente lo stesso avveniva anche nell’intentioper chi vi avesse avanzato una pluris petitio, perdendo la lite e precludendosi così la ripetizione dell’azione. Vanno parimenti escluse dall’ambito del nostro schema archetipico muciano le azioni recuperatorie, la cui formula inizia con la nomina recuperatores sunto, anziché iudex esto, nonché – se stiamo alla ricostruzione del Lenel, accolta dalla maggioranza della dottrina – le actiones utiles e quelle ficticiae, aperte da ben diversa protasi del periodo ipotetico167, e a maggiore ragione le actiones diuisoriae prive di intentio168.
Cic., Pro Roscio com. 4.11-12.163 Come si riscontra nelle formulae ficticiae delle actiones utiles: vedi sul punto L. DI LELLA, Formulae ficticiae. Contributo allo studio della164 riforma giudiziaria di Augusto, Napoli 1984; inoltre E. BIANCHI,‘Fictio iuris’. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all’epoca augustea, Padova 1997; MERCOGLIANO, «Actiones ficticiae» 2001. Va segnalato che non tutta la dottrina è concorde nel ritenere che tali formule risalgano all’età augustea. BUZZACCHI,Demonstratio2007, pp. 150, 153. Sulla struttura delle formule con demonstratiovedi in particolare anche R.FIORI, Ea res agatur.165 I due modelli del processo formulare repubblicano, Milano 2003, pp. 1 ss. Cfr. il passo di C. BUZZACCHI, Demonstratio 2007, cit a nota precedente.166 Su cui cfr. anzitutto MANTOVANI, Le formule 1992, pp. 46 ss. ed inoltre specialmente F. MERCOGLIANO, «Actiones ficticiae» 2001, pp. 60 ss.167 Cfr. MANTOVANI, Le formule 1992, pp. 33 e n. 60, pp. 60-61. 168
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Sono anche da escludere dal novero della formula Mucii Scaeuolae, già per il sol fatto che hanno tutte la demonstratio, le actiones bonae fidei, alle quali si era pensato alludesse il nostro schema archetipico con la motivazione che la bona fidesfu «forse la più nota presso i contemporanei fra le invenzioni del giurista»169 Quinto Mucio Scevola, il Pontefice Massimo assassinato nell’82. Infatti, quelle formule, oltre ad avere la demonstratio, recano anche l’espressione ‘ex fide bona’, non citata nel dittico della formula Muccii Scaeu(o)lae, né ‘logicamente integrabile’, o da sottintendere altrimenti, perché le formulae delle actiones bonae fidei hanno inoltre, come ho ricordato, un incipit con espressioni ben diverse da ‘si paret’170. Sulla differenza fra iudicia, fondati sull’applicazione in senso stretto del ius ciuile Quiritium, come nella nostra formula Mucii Scaeuolae,e arbitria equitativi, fondati per ius honorariumsul principio della bona fides171, abbiamo due testimonianze vivissime di Cicerone in concione o, se si vuole, in acie. La prima è nella difesa dell’attore Quinto Roscio Gallo, datata attorno al 76172, la seconda è nella pro Murena del 63 a.C.
Cic. Q. Roscio comoedo IV 10-11 : … aliud est iudi cium, aliud est arbitrium. Iudicium est pecuniae certae, arbitrium incertae; ad iudicium hoc modo uenimus ut totam litem aut obtineamus aut amittamus; ad arbitrium hoc animo adimus ut neque nihil neque tantum quantum postulauimus consequamur. Ei rei ipsa uerba formulae testimonio sunt. Quid est in iudicio? Derectum, asperum, simpex : «Si paret HS IƆƆƆ dari». Hic nisi planum facit HS IƆƆƆ ad libellam sibi deberi, causam perdit. Quid est in arbitrio? Mite, moderatum: «Quantum aequius et melius est dari».
Una cosa è il giudizio, altra l’arbitrato. Il giudizio ha per oggetto una somma determinata di denaro, l’arbitrato una somma da determinare. In giudizio ci presentiamo in questo modo: la lite o la vinciamo o la perdiamo tutta intera, mentre all’arbitrato facciamo ricorso con l’aspettativa di conseguire comunque qualcosa, anche se non esattamente quanto abbiamo richiesto. Lo attestano le stesse parole della formula. Che contenuto ha (la
Così FERRARY, Una vita 2018, p. 97. 169 Per esempio ‘Qui pecuniam debitam constituit’ di Ulpiano in D. 13,5,1,1, che è giustamente considerato incipit della formula edittale da170 PLATSCHEK,Das Edikt de pecunia constituta2013, pp. 11-12; inoltre particolarmenteNICOSIA,Nuovi profili 2013, pp. 154-155; vedi anche: WIEACKER, Römische1988, pp. 453 ss.; J. PARICIO, Revise de:D. MANTOVANI, Le formule nel processo privato romano, Como 1992, «Seminarios Complutenses de Derecho Romano» IV-V (1992-93) Suplemento, p. 100; MANTOVANI, Le formule 1999, pp. 32-34 e n. 61; MARTÍN MINGUIJÓN, Fórmulas reconstruidas 2001, pp. 7-9; A. GUARINO, Diritto privato Romano, Napoli 200112, pp. 191-193. L’espressione concettualmente più prossima, comunque di diverso tenore letterale, è ‘si appareat’ (D. 13,5,16,1), ritenuta interpolazione postclassica o giustinianea da O. KARLOWA, Romische RechtsgeschichteII. Privatrecht und Civilprozess, Strafrecht und Strafprozess.1. Privatrecht, Leipzig 1901, p. 1374; cfr. anche PLATSCHEK,Das Edikt de pecunia constituta 2013, pp. 25 s., 31 s. Cic., De off. 3.17.70: Q. quidem Scaeuola, pontifex maximus, summam uim esse dicebat in omnibus iis arbitriis, in quibus adderetur ‘ex fide171 bona’… Cfr. BRETONE, Tecniche 1982, p. 109 e n. 23. Vedi nota 180.172
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formula del) giudizio? Un oggetto del contendere diretto, strettamente inteso, lineare nella sua semplicità: «Se sia provato [che debbano] darsi 50.000 sesterzi». Se questi, (l’attore), non prova senz’ombra di dubbio che gli sono dovuti esattamente 50.000 sesterzi, non una moneta in più non una moneta in meno, perde la causa. Che contenuto ha invece l’arbitrato? Un oggetto del contendere mite e moderato: «Che sia dato quanto è più equo e più onesto».
Nella Pro Murena Cicerone polemizza con i iuris consulti perché se ne trova uno dei più grandi, Servio Sulpicio Rufo, come avversario: pertanto, per screditarne la sapientiae il prestigio senza attaccarlo personalmente, mette alla berlina il formalismo del processo formulare, proclamando che uerba componere (XI 25) fu un espediente dei giuristi per interferire, attraverso la loro creatività nell’azione giudiziaria dopo che Gneo Flavio infranse la segretezza del calendario e dei formulari processuali. L’Oratore conclude quindi contrapponendo la rigidità del ius ciuile, interpretato dai giuristi in base a cavilli formali e verbali, ai principi dell’equità e del buon senso.
Cic. Pro Murena XII 27: In omni denique iure ciuili [iuris consulti] aequitatem reliquerunt, uerba ipsa tenuerunt ut, quia in alicuius libris exempli causa id nomen inuenerant, putarunt omnis mulieres quae coëmptionem facerent ‘Gaias’ uocari. Iam illud mihi quidem mirum uideri solet, tot homines tam ingeniosos post tot annos etiam nunc statuere non potuisse utrum ‘diem tertium’ an ‘perendinum’, ‘iudicem’ an ‘arbitrum’, ‘rem’ an ‘litem’ dici oporteret.
Alla fine, nell’intero diritto civile [i giureconsulti] hanno tralasciato il criterio dell’equità e si sono attenuti alle parole in senso letterale al punto che, poiché avevano trovato in alcuni libri (di diritto civile) il nome ‘Gaia’ a titolo di esempio (per un qualsiasi nome femminile), hanno ritenuto che per poter fare un matrimonio mediante la ‘cerimonia dell’acquisto simbolico’ tutte le donne si dovessero chiamare ‘Gaia’. E inoltre è per me sempre motivo di stupore che tanti uomini così intelligenti dopo tanti anni non siano ancora riusciti a stabilire se debba dirsi ‘tra due giorni’ o ‘dopodomani’, ‘giudice’ o invece ‘arbitro’, ‘causa’ oppure ‘lite’.
«Della causa in corso [pro Roscio comoedo] Cicerone rileva più volte le caratteristiche: è un iudicium in senso stretto … e quindi il suo contenuto è derectum, asperum, simplex, il che vuol dire che non lascia scappatoie alle parti né poteri discrezionali al giudice (quel che … si esprimerà col nome di iudicium stricti iuris)» (Vincenzo Arangio-Ruiz)173.
Citazione da ARANGIO-RUIZ, Introduzione a ‘L’orazioneper l’attore comico 1964, pp. 285 s. Cfr. anche LAURENDI, Mutuum 2017, p. 96 e n.173 1 (ivi altra bibliografia).
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Nella pro Murena (X 23 – XIV 30), invece, l’Oratore polemizza strumentalmente contro la scientia iuris contrapponendo la chiarezza delle leggi (permulta preclare legibus constituta) all’ingegnosità dei giuristi, foriera di corruzione e degenerazione (ea iure consultorum ingeniis pleraque corrupta et deprauata) nell’applicare la norma: alla fine lo stretto formalismo e il rigore del diritto civile, imputati ai giuristi accusati d’insensatezza nella pratica di una falsa scienza del tenore letterale (XIV 30: ista uestra uerbosa simulatio prudentiae), sono contrapposti all’equità e alla sensatezza delle leggi votate dal popolo. In altre parole, una volta depurata dalla contingenza polemica la rappresentazione ciceroniana del ius ciuilee dei iuris periti, la Formula Muciana è da rapportare al principio della stretta corrispondenza fra la pretesa enunciata nell’intentio e la conseguente condemnatio, il cui venir meno «tradizionalmente determinava nell’ordo iudiciorum privatorum la sconfitta irrevocabile dell’attore che avesse formulato una richiesta più vantaggiosa rispetto a quanto gli era dovuto» (M. Brutti)174 re, tempore,loco, causa175. «I iudiciadi cui discorre l’Arpinate [nella pro Roscio comoedo] corrispondono alle formulae certae, così come gli arbitriapossono identificarsi con le formulae incertae, in relazione alle quali [formulae certae] … non è possibile che si configuri un plus petere176. … È nell’ambito del processo formulare … che la distinzione fra certume incertumassumeva un rilievo centrale in relazione alla contrapposizione tra formulae certae e formulae incertae, decisiva … ai fini della configurabilità del plus petere. Quando la formula fosse incerta, infatti, non vi era alcun rischio di plus petere, perché non veniva richiesta in giudizio alcuna certa quantitas. Tale rischio assumeva rilevanza perché, ove l’attore, incorrendo in plus petere, avesse chiesto di più di quanto gli fosse effettivamente dovuto, avrebbe definitivamente perso la lite, in quanto il giudice avrebbe dovuto assolvere il convenuto, e non avrebbe più potuto ripeterla per gli effetti estintivi e preclusivi della litis contestatio. A voler semplificare, si può dire che in base alle formulae certae il giudice era tenuto a decidere esclusivamente sull’an debeatur, perché il quantum era già puntualmente indicato nel programma di giudizio dell’attore; in base alle formulae incertae invece, l’organo giudicante era chiamato a determinare non solo l’an, ma anche il quantum» (M. Varvaro)177. Le considerazioni fin qui svolte fanno dunque escludere che lo schema archetipico o tipologico della formula Muciana si riferisca ad arbitria fondati sulla bona fides: Cicerone identifica infatti l’incipitdella protasi del periodo ipotetico dell’intentio certa ‘si paret’ come initium tipico dei iudicia fondati sul ius ciuile e come tale antitetico178 alle actiones bonae fidei. Vanno inoltre parimenti escluse dall’ambito dell’archetipo della formula Mucianagli schemi delle stipulationes e degli interdicta pretori, caratterizzati da tutt’altra struttura179.
M. BRUTTI, Il dialogo tra giuristi e imperatori, in MAROTTA – STOLFI, Ius controversum 2012, p. 132.174 Gai IV 53a: Plus autem quattuor modis petitur: re, tempore, loco, causa.175 Citazione da VARVARO, Per la storia del certum 2008, p. 155.176 VARVARO, Per la storia del certum 2008, p. 154; cfr. anche VARVARO, Condictio 2014, p. 283177 Sulle «due strade che si aprivano innanzi al sapere giuridico romano» in quegli anni vedi la magistrale trattazione di SCHIAVONE, Ius 2017,178 pp. 185 ss., e ID., Quintus 2018, pp. 36 ss. (citazione da p. 37). Su cui cfr. CONSO, Formula 1996, pp. 56 s.179
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Per quanto il caso della formula Muciana possa apparire singolare per la sua estrema genericità – è il caso di dirlo – formulare, una rappresentazione onnicomprensiva di una formula, nel caso specifico quella dell’actio certae creditae pecuniae, si trova ancora una volta nella Pro Roscio comoedo, databile probabilmente al 76, o comunque fra l’83 e il 66 al più tardi180. Certo va tenuto presente il contesto oratorio, ma comunque di oratoria giudiziaria, in cui Cicerone definisce quella formula attraverso un’astrazione retorica di valore paradigmatico, proclamando che
Cic., Pro Roscio comoedo § 15: … perinde ac si in hanc formulam omnia iudicia legitima, omnia arbitria honoraria, omnia officia domestica conclusa et comprehensa sint, perinde dicemus.
… affronteremo il dibattito come se in questa formula siano stati racchiusi e ricompresi tutti i giudizi disciplinati dalle leggi, tutti gli arbitrati fondati sulla giurisdizione magistratuale, tutti i doveri della gestione del patrimonio domestico.
Si tratta di un artificio concettuale diverso, ma comunque l’unico paragonabile all’archetipicità, per altro d’àmbito – come s’è visto – più circoscritto, della formula Muciana. Lo stesso Oratore, inoltre, al § 11 sopra riportato della stessa arringa giudiziaria usa una brachilogia, rimettendosi alla capacità intuitiva del lettore esperto di diritto, per l’apodosi dell’intentio certa dell’actio certae creditae pecuniae: «Si paret HS IƆƆƆ dari», cioè «se sia provato [che debbano] darsi 50.000 sesterzi», mentre la traduzione letterale sarebbe «se sia provato che siano dati 50.000 sesterzi». Si è perciò pensato di dover integrare «Si paret HS IƆƆƆ dari [oportere]» e Arangio-Ruiz ha scritto che il senso reso nella traduzione è «come se dopo darici fosse oportere, secondo l’inserzione generalmente accettata e come è necessario per la corrispondenza della frase dell’intentio dell’actio certae creditae pecuniae. Anche l’aggiunta diviene incerta, peraltro, se si tiene conto che la formula in questione non è riprodotta alla lettera, ma piuttosto generalizzata sostituendo il passivo dari all’attivo preceduto dal nome del convenuto»181.
Tuttavia, la generalizzazione che Cicerone fa della formula è dovuta al fatto che per il creditore-attore è indifferente che sia il debitore-convenuto a dare, cioè a pagare direttamente l’eventuale multa comminata nella sentenza di condanna, o che invece la multa sia pagata (dari) da un terzo, come un garante o chiunque altro, purché l’esito sia
ARANGIO-RUIZ, Introduzione a ‘L’orazione per l’attore comico 1964, p. 283 e p. 303 nn. 1-2. Sull’orazione cfr. anche M. VARVARO, Studi sulla180 restituzione della dote, I. La formula dell’actio rei uxoriae, Torino 2006, pp. 91 ss., e bibliografia a n. 222, cui adde: ID., Condictio 2014, pp. 282286; CANNATA, Nomina transscripticia 2007, pp. 183 ss. (= Scritti 2012, pp. 622 ss.); PLATSCHEK, Zur Rekonstruktion2010, pp. 279-281 con bibliografia a p. 279 n. 18; LAURENDI, Mutuum 2017, p. 96 e bibliografia a n. 1. ARANGIO-RUIZ, Introduzione a ‘L’orazione per l’attore comico 1964, p. 361 n. 1.181
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che l’attore resti soddisfatto. Comunque la tradizione manoscritta dari, senza oportere, è unanime182; e invero la ‘generalizzazione brachilogica’ è dovuta al fatto, come ho detto, che oportere era intuitivo, come era intuitiva la brachilogia della data degli atti, espressa sottintendendo la preposizione ante, che non veniva né scritta né dunque pronunciata, reggente l’accusativo di tempo, per es.: III Kal. Febr. = (die tertio) [ante] Kal(endas) Febr(uarias).
V. Valore della Formula Muciana nella storia del processo romano, significato della sua invenzione e identità del suo autore.
V.1. L’uso della scrittura della formula Muciana.
Che l’incipitdell’intentio certa con la datio iudicissia riprodotto su una tabella cerata significa senza dubbio la concessione della formula processuale per iscritto, da parte del magistrato, alla fine della litis contestatio. Sono certo che il nuovo documento, di cui ora disponiamo, riaccenderà il mai sopito dibattito sulla scrittura o sull’oralità della formula processuale183. Io vorrei, in questa fase preliminare, limitarmi a esprimere una modesta considerazione: la giurisprudenza romana ebbe senza dubbio precisa coscienza e cognizione pratica della differenza fra negozio giuridico nascente dalla pronuncia di parole, formali o liberamente espresse che fossero, o invece dalla scrittura, contemplando appunto i pochi contratti cosiddetti letterali, cioè l’obligatio litteris, in opposizione alla maggioranza delle obbligazioni nascenti re, uerbis, consensu184. Tuttavia, nell’ambito del diritto modernamente definito sostanziale, non fu mai elaborata una concezione teorica dell’efficacia costitutiva, della natura dichiarativa o della funzione probatoria della scrittura nel negozio giuridico. Io penso in parallelo e di conseguenza che, nell’ambito del processo formulare, la redazione scritta della formula iudicii a conclusione della litis contestatiosia stata una scelta o una prassi obbligata, non fosse altro che per il vastissimo numero delle formule edittali. Mi riesce difficile pensare che vi sia stato un solo caso in cui una formula iudiciidestinata
Cfr. l’apparato dell’edizione della pro Roscio comoedo in: Cicero, Orationes, Edited by A.C. Clark, IV, Oxford 1956.182 Cfr. J. PARTSCH, Die Schriftformel im römischen Provinzial-prozesse, Brelau 1905, in part. pp. 11 n. 5, 100 ss. [recensioni: E. DE RUGGIERO,183 «BIDR» XVII (1905), pp. 149 ss.; J. PARTSCH, «ZSS» XXVIII (1907), pp. 440 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, «AG» VII (1907) 3, pp. 501 ss.]; M. WLASSAK, Der Judicationsbefehl der römische Prozesse, Wien 1921, in part. p. 132; S. SCHLOSSMANN, Litis contestatio:Studien zum römischen Zivilprozess, Leipzig 1905; ID.,Praescriptiones und praescripta verba, Leipzig 1907; V. ARANGIO-RUIZ,Sulla scrittura della formula nel processo romano, «Iura» I (1950), pp. 15-20; L. AMIRANTE,Il giuramento prestato prima della litis contestatio nelle legis actiones e nelle formulae, Napoli 1954; J. GÜNTHER, Litis contestatio, Böhlau 1960; G. PUGLIESE,Il processo civile romano, Milano 1963, pp. 10-12; J.G. WOLF,Die litis contestatio im römischen Zivilprozess, «Freiburger rechts- und staatswissenschaftliche Abhandlungen» XXVIII (1968), pp. 16-62; CANNATA, Processo formulare 1982, pp. 141 e n. 5, 143-144; BRETONE, Storia 1991, pp. 139-141. Gai III.88, 128-130, 134. Cfr. C.A. CANNATA, La ‘distinctio’ re-verbis-litteris-consensu et les problèmes de la pratique, ora in CANNATA,Scritti184 2011, pp. 213-235, cui rinvio per la letteratura scientifica.
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al iudexsia stata dichiarata oralmente dal pretore facendo a meno della redazione scritta. Parimenti penso che nessun romano si sia posto il grottesco problema della dottrina moderna se il dictare e accipere iudiciumda parte rispettivamente dell’actore del reuscomportasse che il convenuto scrivesse la formula sotto dettatura dell’attore. Penso invece che l’indicazione nominale del iudex con la redazione scritta della formula fosse costante e conseguente al consenso delle parti e del magistrato, l’unico che potesse delegare al iudex, attraverso il suo iussus, la facoltà di pronunciare la sentenza. La scelta della formula e del nome del giudice restava prerogativa delle parti, nella quale il magistrato svolgeva una funzione tecnica di cooperazione, ma che comunque dirigeva e orientava in base alla sua auctoritas, mentre il iussus iudicandi discendeva dalla sua potestas o dal suo imperium, fondamento della giurisdizione. Fino alla litis contestatioè facile che tutto si svolgesse oralmente, compresa la scelta della formula ex alboe del nome del giudice dalla lista. Dopo però, la formula era trascritta per essere consegnata al giudice. Credo che il problema della natura costitutiva, sostanziale, dichiarativa o probatoria della forma scritta della formula processuale nessun romano antico se lo sia mai posto prima dei romanisti moderni.
V.2. Chi era il Mucio Scevola autore della formula?
Il committente del dipinto rivendicava dunque una gloria di famiglia non contemporanea, ma remota, e, sorprendentemente per noi, senza indicare il praenomendel giurista, cui l’invenzione era attribuita. Invero i praenomina dei Mucii Scaeuolae erano tre: Caius o Gaius, Publius e Quintus, ripetuti per saecula saeculorum, e in fondo non sarebbe bastato nemmeno uno dei tre a una precisa identificazione. Tuttavia le spiegazioni di tale omissione possono essere diverse. I) Anzitutto, come ho scritto in principio, la fin troppo scontata notorietà del personaggio. II) In secondo luogo, che la sua memoria storica fosse, nel I secolo a.C., ormai nebulosa e indeterminata: questa spiegazione regge male, ictu oculi, se si pensa che del mitico capostipite Mucio Scevola, il quale avrebbe bruciato la mano destra fallace nell’attentato a Porsenna, si ricordava sia il praenomen Gaius sia il cognomen Cordus, per altro leggendario anch’esso, dato che nel VI secolo il cognomennon era ancora in uso nell’onomastica romana. III) La terza spiegazione ha invece, non meno della prima, una sua plausabilità ed è quella di un’invenzione vera e propria per attribuire un ruolo storico fondante alla famiglia tramite la mitizzazione di un antenato. Va detto che il fenomeno della falsificazione dei dati storiografici o della loro vera e propria invenzione era diffuso in generale nell’annalistica romana e ha dato luogo a una manipolazione più o meno profonda nella rappresentazione a posteriori della storia arcaica di Roma, su cui la moderna storiografia romanistica e la giusromanistica si esercitano da oltre un secolo con progressivo affinamento del metodo e degli strumenti d’indagine185. Inoltre, nel caso specifico, si ha certezza della manipolazione annalistica di alcuni dati sulla figura del più antico giurista della
Rinvio alla più recente trattazione degna di citazione in argomento: R. LAURENDI, «Leges regiae» e «ius Papirianum». Tradizione e storicità185 di un «corpus» normativo, Roma 2013, pp. 39-64 (I “primordia civitatis” tra mito e storia nella rappresentazione politica di età repubblicana), con esaustiva bibliografia e analisi del dibattito critico.
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gens: quel Q. Mucius P.f. Scaeuola, probabilmente console (certamente candidato) nel 220 a.C., pretore di Sardegna nel 215 a.C. e propretore della stessa nel 214, e infine decemuir sacris faciundisnel 209; egli è ricordato da Pomponio nel liber singularis enchiridii– nel novero dei plurimi et maximi uiriche iuris ciuilis scientiam professi sunt– come uno di quelli che maximae dignationis apud populum Romanum fuerunt, da menzionare perciò ut appareat, a quibus et qualibus haec iura orta et tradita sunt. Quel Q. Mucio Scevola è dunque espressamente indicato non solo come il capostipite dei iurisprudentes dei Mucii Scaeuolae, ma anche come uno dei primi e più autorevoli, dai quali ebbe origine la tradizione del diritto civile (haec iura orta et tradita sunt). Dopo, però, Pomponio nulla ci dice del suo contributo all’origine del ius ciuile, ma si limita a raccontare di lui l’aneddoto della sua legazione a Cartagine186, spettante in realtà a Q. Fabio Massimo il cunctator: a Quinto Mucio, inviato come legato a Cartagine, furono mostrate due tavolette, una con la proposta di pace e l’altra di guerra, e gli fu data facoltà di scegliere quella che fra le due avesse voluto portare a Roma; Quinto allora le sollevò entrambe e dichiarò che erano i Cartaginesi a dover chiedere quale tra le due preferissero ricevere. Il transfertdell’aneddoto cartaginese del 216 a.C. da Q. Fabio Massimo a Q. Mucio Scevola ha indotto gli storici – a partire da Ettore Pais, Friedrich Münzer, Filippo Cassola e Michael Grant, fino ai più recenti Richard Bauman e Aldo Schiavone e infine ai contemporanei Dario Mantovani e Farah Nasti187 – a pensare a una manipolazione dei dati da parte di Publio Mucio Scevola Pontefice Massimo (†115 circa a.C.)188, che prese l’iniziativa di pubblicare – e si pensa appunto anche di manipolare a fini glorificatori della sua gens – 80 libri di Annales Maximi Pontificum fino a quel momento segreti. Inoltre, il fatto che Pomponio, dopo avere annunciato l’importanza e la grandezza dei primi giuristi, cui si doveva la nascita del ius ciuile, di alcuni di loro, fra cui il nostro Q. Mucio della presunta legazione a Cartagine189, non dica
D.1.2.2.37: Quintus Mucius, qui ad Carthaginienses missus legatus, cum essent duae tesserae positae una pacis altera belli, arbitrio sibi186 dato utram uellet referre Romam, utramque sustulit et ait Carthaginienses petere debere, utram mallent accipere. Vedi: A. BOTTIGLIERI, Maximi viri: sulla scientia iuris tra il IV e il I sec. a.C., Torino 2017, pp. 68-69 n. 36. E. PAIS,Storia antica di Roma, I.1.1, Roma 19132, pp. 52 ss.; F. MÜNZER in REXVI.1 (1933), coll. 429-430, s.v. Q. Mucius Scaevolanr. 19;187 F. CASSOLA,I gruppi politici romani nel III secolo a.C., Roma 1962, pp. 278 ss. (falsificazione per glorificare Q. Mucio Scevola); M. GRANT, Roman Myths, London 1971, pp. 185 ss.; BAUMAN, Lawyers 1983, p. 224-227, 296, 422; SCHIAVONE, Giuristi1987, p. 192 n. 1; F. WIEAKER, Römische Rectsgeschichte: Quellenkunde, Rechtsbildung, Jurisprudenz und Rechtsliteratur, I, München 1988, pp. 535 con n. 25, 546; MANTOVANI, Iuris scientia 1997, pp. 647-649; NASTI, Tradizione giurisprudenziale 2012, pp. 10-11, 23-25 in particolare (dove tratta della confusione con l’aneddoto di Q. Fabio Massimo Cunctator all’inizio della II guerra punica), 31. Su di lui cfr. sopra, nota 5.188 Vedi anzitutto KUNKEL, Herkunft 1967, p. 8 nr. 4; inoltre MANTOVANI,Iuris scientia1997, pp. 644 n. 80, 649 nr. 14; dapprima BAUMANN,La-189 wyers1983, p. 227 e poi NASTI, Tradizione giurisprudenziale2012, p. 23 n. 22 hanno dubitato più o meno radicalmente del fatto che il Quinto Mucio Scevola nominato da Pomponio fra i uiri maximi che diedero origine al ius ciuile sia lo stesso personaggio pretore nel 215, ma il fatto che Publio Mucio Scevola Pontefice Massimo possa avergli attribuito, sia pure operando un falso, la legazione a Cartagine spettante invece a Quinto Fabio Massimo dimostra, a mio vedere, che Quinto patriarca del diritto e dei iurisprudentes Muciorum si colloca nell’età della II guerra punica.
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nulla, se non appunto quell’aneddoto, dimostra – a ragionevole e a mio avviso fondato parere della dottrina – da un lato che Pomponio attinse agli Annales Maximi Pontificum pubblicati ma alterati da Publio Mucio, o da una fonte che ne derivava, dall’altro che l’Enchiridion, nell’excerptum giustinianeo, o è stato manipolato e banalizzato dai compilatori stessi, o già dalla tradizione postclassica. È infatti impensabile che di quel grande giurista proprio nulla Pomponio, dopo tanta presentazione, dicesse in merito al suo operato nel campo del diritto190. Secondo un’opinione dottrinale fondata sull’interpretazione del ricordato passo dell’Enchiridion pomponiano, quel primo Quinto Mucio Scevola avrebbe professato il ius in latenti, senza cioè la pubblicazione di opere191. Non ci si è però chiesti perché le notizie pomponiane sul lascito giurisprudenziale di Quinto Mucio al sorgere del ius ciuilesiano state eliminate e qual contenuto si può eventualmente congetturare avessero. A me sembra logico – anche se non per questo meccanicamente e storicamente vero – che Q. Mucio trattasse di quel processo formulare che, abrogato nel 342 d.C., non destava più alcun interesse né nei compilatori postclassici né nei giuristi giustinianei. Se vedo nel giusto, la paternità della Formula Muciana proprio a lui potrebbe attribuirsi. La sua grandezza all’origine del ius ciuile sarebbe stata quella di avere inventato l’archetipo o modello tipologico delle formule processuali con datio iudicis e intentio incerta, cosa che ne avrebbe consacrato la grandezza nella storia del diritto civile e della giurisprudenza, ma che dopo il 342, abrogato il processo formulare, non rivestiva più alcun interesse pratico. Non mi nascondo che la detta attribuzione della formula Mucci Scaeu(o)lae potrebbe invece essere una invenzione di Publio Pontefice Massimo, lo stesso che sembra avere attribuito a Quinto l’aneddoto cartaginese spettante a Fabio Massimo. Oppure, al contrario, la paternità storica della formula potrebbe essere reale e spettare a P. Mucius P.f. P.n. Scaeuola praetor Urbanusnel 179 e console nel 174 (†168 a.C.)192. Questi fu figlio del Quinto falsamente rappresentato da Pomponio a Cartagine nel 216, pretore di Sardegna nel 215, e fu padre dell’omonimo console del 133 e nonno del Quinto assassinato nell’82 a.C.
Sulle fonti dell’Enchiridiondi Pomponio cfr. L. LANTELLA, Le opere della giurisprudenza romana nella storiografia, Torino 1979, pp. 48 ss.,190 54 ss., 63 ss., 74 ss.; BRETONE, Tecniche 1982, pp. 220, 277 ss.; D. NÖRR, Pomponio o «della intelligenza storica dei giuristi romani» [trad. it. di Pomponius oder ‘zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen’, in ANRW II.15 (1976), pp. 497 ss.], «RivDirRom» II (2002), pp. 185 ss.; E. STOLFI,Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio. I. Trasmissione e fonti, Napoli 2002, pp. 261, 287 ss.; E. STOLFI,Cunabula, «AUPA» LIV (20102011), pp. 265 ss. NASTI, Tradizione giurisprudenziale 2012, pp. 13-14.191 Cfr. F. MÜNZER in REXVI.1 (1933), coll. 424-425, s.v. P. Mucius Scaevolanr. 16; BROUGHTON,The Magistrates 1951, pp. 392 (Praetor Ur-192 banus: Liu. XL 44.6), 403 (cos.), e ID., The Magistrates of the Roman Republic, III, Atlanta 1986, p. 145 nr. 20 (tribunus militum nel 171 a.C.); A. DEGRASSI, Fasti Capitolini, Augusta Taurinorum 1954 sub anno. KUNKEL, Herkunft 1967, p. 10 nr. 10; GROβ, in Der Kleine Pauly 1979, coll. 14421443 s.v. Mucius nr. 6; BAUMAN, Lawers 1983, pp. 227 ss.; MANTOVANI, Iuris scientia 1997, pp. 650-651 nr. 20; P.C.NADIG, in Der Neue Pauly Enzyklopädie der AntikeVIII (2000), p. 426 s.v. M. Scaevola, P. [I 7]; e ora da ultimo J.-L. FERRARY , Una vita 2018, p. 5.
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Come ha osservato Ferrary, diversi esponenti della gens «si distinsero nel diritto anche prima che uno dei loro rami s’introducesse nel collegio pontificale»193 e il Publio Pontefice Massimo (†168 a.C.) è indicato da Pomponio non come il solo giurista di quella gens, ma come uno dei tre qui fundauerunt ius ciuile194, che cioè portarono ad una rifondazione195 del diritto civile. Comunque, tornando al Publio pretore urbano nel 179, l’invenzione di singole formule con intentio certa per casi concreti potrebbe risalire al padre Quinto della pseudo-legazione cartaginese, nell’ambito della sua attività respondente di giurista, fra i più illustri selezionati da Pomponio. Sia Quinto Mucio padre sia Publio figlio pretore urbano nel 174 a.C. restano compatibili con l’escursione cronologica dell’introduzione del processo formulare, delimitata grossomodo agli anni 225-175 a.C. in relazione alle ricordate leggi Silia e Calpurnia, che promulgarono e rispettivamente ampliarono la legis actio per condictionem, evidentemente prima che fosse concepita la fattispecie di formule edittali con intentio certa.
V.3. La caratterizzazione giurisprudenziale degli affreschi e il loro messaggio.
Non sappiamo chi sia stato il Mucio Scevola autore della tipologia di formula con intentio certa, né quale sia stato il rapporto, probabilmente di discendenza, che aveva con lui chi, attorno al 40-60 a.C., era divenuto proprietario della villa. Dobbiamo però comunque interrogarci sul perché questi abbia voluto contraddistinguere così peculiarmente la raffigurazione dell’instrumentum scriptorium, anche con precisi riferimenti contenutistici e onomastici all’attività giurisprudenziale dei Mucii Scaeuolae e dei iuris prudentesloro discepoli, auditorese amici, come Publio Rutilio Rufo, forse Caio Aquilio Gallo e almeno un altro personaggio, ricordati probabilmente negli affreschi. La rappresentazione d’instrumenta scriptoria con nomi di giuristi e con ‘citazioni’ giurisprudenziali è finora, come ho già accennato, un unicum nelle nostre conoscenze. Certamente deve tenersi conto che la massa delle testimonianze si ascrive non a Roma bensì alle città vesuviane, dov’è meno facile si trovassero iuris consulti o prudentes che celebrassero la loro attività o quella degli antenati nella decorazione della domuso della residenza suburbana, ma non potrà comunque negarsi la straordinaria evidenza di forte caratterizzazione individuale degli affreschi della ‘Villa
FERRARY, Una vita 2018, p. 8.193 D. I 2.2.39 (Pompon., Liber singularis enchiridii): Post hos fuerunt Publius Mucius et Brutus et Manilius, qui fundauerunt ius ciuile. Ex his194 Publius Mucius etiam decem libellos reliquit, Brutus septem, Manilius tres: et extant uolumina scripta Manilii monumenta. Illi duo consulares fuerunt, Brutus praetorius, Publius autem Mucius etiam pontifex maximus. Su tale significato di fundare vedi BRETONE, Tecniche 1982, pp. 257 ss. (ma già nella prima edizione, Napoli 1971, pp. 161 ss.); S. TONDO,195 Note esegetiche sulla giurisprudenza romana, «Iura» XXX (1979), pp. 46 ss.; C.A. CANNATA, Per una storia della scienza giuridica europea, I, Dalle origini all’opera di Labeone, Torino 1997, pp. 226 s.; S. SCHIPANI, I giuristi iuris conditores, «Roma e America» XIII (2002), p. 276; ID., Huius operis conditores, in G. DELLA TORRE (a cura di), Le sfide del diritto. Scritti in onore del Cardinale A. Vallini, Roma 2009, pp. 395 ss.; A. SCHIAVONE, Ius 2017, p. 155; ed ora specialmente: DILIBERTO, La «gerarchia» 2018, p. 161 e ID.,La città e le leggi. Racconti di fondazione, legislazione arcaica e ideologia augustea in LUCHETTI, Legge 2018, pp. 97 s. in particolare; SCHIAVONE, Quintus 2018, p. 33.
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del Giurista’ e la peculiarità del loro messaggio, a fronte del significato del tutto generico di statussociale e di ostentazione di un’indefinita appartenenza al ‘ceto intellettuale’, com’è abituale nella rappresentazione pittorica dell’instrumentum scriptorium196. Perlopiù i dipinti di tal soggetto intendono, infatti, trasmettere un messaggio ordinario e un po’ mediocre: l’acculturazione, vera o presunta, del proprietario della casa, la sua prosperità economica, attestata da tavolette cerate di contenuto contrattuale, e il loro grasso prodotto, monete sparse sul tavolo e/o chiuse in sacchetti, che anche il committente del nostro affresco non ha disdegnato di fare rappresentare sulla mensa. Pur tuttavia, benché non manchino programmi figurativi pittorici e statuari di alto tenore culturale – basti pensare alla Villa dei Pisoni di Ercolano o alla ‘Casa del Menandro’ a Pompei – tavolette cerate con la rivendicazione di creatività di un giurista, o semplicemente con nomi di iuris consulti, non se ne conoscevano affatto. Un’adeguata introduzione al problema mi sembra di poter trarre dalla magistrale analisi or ora formulata da Stella Falzone197 sulla pittura tardo-repubblicana, anche con un accenno specifico che vi contestualizza gli affreschi della ‘Villa del Giurista’: «In merito alla determinazione su base stilistica, la classificazione del materiale pittorico frammentario … mostra i limiti intrinseci alla prassi consolidata di attribuire gli stessi frammenti di pittura ai ben noti “stili pompeiani”. … il riconoscimento di schemi e motivi originali rispetto a un repertorio consolidato suggerisce la necessità di cambiare prospettiva di analisi, e di approdare ad accezioni più allargate dei termini convenzionali di primo, secondo, terzo, e quarto stile … Colpisce la diffusione rapida e capillare delle nuove mode che dobbiamo ritenere siano state introdotte a Roma e prontamente recepite in diversi ambiti locali. Resta comunque aperta la questione dell’individuazione di ateliers di decoratori afferenti ad un circuito regionale ed interregionale più ampio, specialmente in epoca tardo repubblicana, quando il meccanismo di emulazione delle classi sociali più elevate favorì la diffusione di una produzione pittorica di altissima qualità introdotta nelle case dell’élite urbana». «Ovviamente, per quanto concerne Roma» – prosegue Stella Falzone – «la questione riguarda il ruolo di tale élite nella scelta degli apparati decorativi e dunque occorre chiedersi quanto la scelta dei singoli committenti abbia influito nell’elaborazione del gusto pittorico relativamente alle diverse epoche … Un esempio concreto del fenomeno descritto relativo all’epoca tardo repubblicana riguarda la precoce adozione di scelte decorative assimilabili a quelle propriamente urbane da parte della colonia di Ostia (pensiamo alle decorazioni della Domus dei Bucrani), così come nei contesti delle ville suburbane». «Si vuole in particolare citare il caso del recente rinvenimento di un complesso di pitture frammentarie dalla Villa del Cavalcavia del Salone. I rivestimenti pittorici, messi in luce unitamente ai lacerti delle pavimentazioni
Rinvio alla bibliografia da me citata: F. COSTABILE, Il ritratto di Terentius Neo con gli instrumenta scriptoria ed alcuni tituli picti pompeiani,196 in ID., Enigmi delle civiltà antiche dal Mediterraneo al Nilo. II. L’Italia e le provincie. Historia studiorum, Reggio Calabria 2008, p. 593 n. 1 e p. 594 n. 3. FALZONE, La pittura «urbana» 2018, pp. 446-447.197
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coeve nell’interro di distruzione del complesso (databile tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C.), sono in corso di studio da parte di C. Angelelli198». «Il lavoro di ricomposizione degli apparati decorativi della villa è ancora a uno stadio iniziale, ma si riconosce un sistema riferibile ad una zona mediana o superiore di parete con ortostati colorati ed imitazioni di marmi. Un gruppo di frammenti rappresenta un architrave su cui poggiano maschere teatrali, che sormonta un calligrafico fregio vegetale». «Quest’ultima composizione, sia per la disposizione degli elementi che per le caratteristiche degli stessi, mostra stringenti confronti con la decorazione della Domus dei Bucrani ad Ostia databile ai decenni centrali del I secolo a.C., epoca alla quale potrebbero attribuirsi anche le decorazioni parietali e pavimentali frammentarie rinvenute nella villa del Salone. Nel repertorio pittorico attestato nella villa, degno di nota appare un gruppo di frammenti con rappresentazione di instrumentum scriptorium. Pur se presenti a partire dal tardo secondo stile, gli oggetti legati all’uso scrittorio sono spesso rappresentati in posizione isolata e non in relazione così stringente; in tal senso, suggestiva appare l’ipotesi ventilata dalla stessa studiosa che un così elevato numero di oggetti coerenti possa costituire un riferimento all’attività del proprietario della villa (un amministratore?), forse in relazione allo sfruttamento delle vicine cave di tufo. Al di là di questa suggestione, le pitture del Cavalcavia del Salone testimoniano un altissimo livello qualitativo, in cui vengono ripresi gli schemi parietali elaborati nelle case dell’aristocrazia sul Palatino». «Nei casi citati di Ostia e Salone (complessi chiusi, ben circoscrivibili cronologicamente e caratterizzati da un’elevata numerosità di frammenti) significativamente si rileva la presenza di soggetti peculiari, che sembrano connotare lo status o il ruolo sociale del proprietario: si pensi al fregio dei nani o alle prue di navi in stucco presenti nella decorazione della domus dei Bucrani (che alluderebbero a particolari benemerenze del presunto proprietario della gens Fabia nella storia della colonia), oppure alla rappresentazione dell’instrumentum scriptorium della villa di Salone. Dunque una “declinazione” particolare del secondo stile romano, in cui la committenza al di fuori dell’area strettamente urbana opererebbe una scelta in termini di auto rappresentazione e di personalizzazione del repertorio decorativo, mentre probabilmente si riteneva fosse più conveniente per le case dell’aristocrazia in città adeguarsi ad un linguaggio figurativo di altissimo livello ma meno connotante» (Stella Falzone)199. La prima e più facile spiegazione sulla peculiarità delle ‘citazioni’ negli affreschi mi sembra essere che il misterioso committente abbia voluto rappresentare l’attrezzatura, per così dire, della sua attività, non certo di ammini
Rinvio ovviamente il lettore alla precedente trattazione, in questo stesso articolo, a firma di Claudia Angelelli.198 Conclude la FALZONE, La pittura «urbana» 2018, p. 447: «Inoltre, la forte somiglianza tra contesti pittorici collocati in aree piuttosto distanti199 (Ostia, Salone) ripropone la questione dell’esistenza di botteghe specializzate itineranti in tutto il territorio intorno a Roma in epoca tardo repubblicana. Nel contempo, all’interno della stessa città si rileva la presenza di arredi pittorici assegnabili alla fase iniziale del secondo stile dall’evidente uniformità stilistica, come si rileva sul Palatino da vecchi e nuovi contesti pittorici, ravvisabile sia nella sintassi decorativa che, più in generale, nella dimensione dei singoli elementi dello schema, al punto che si potrebbe ipotizzare un’unica bottega operante in tutti i complessi finora noti».
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stratore, ma se mai di docente della scientia iurise/o di iuris peritus. Va incidentalmente rilevato che, dalla testimonianza diretta di Cicerone per l’89 a.C., sappiamo che Quinto non si dedicava mai alla docenza del ius ciuile, ma insegnava ai discepoli facendone auditoresdella sua attività respondente: Ego autem iuris ciuilis studio multum operae dabam Q(uinti) Scaeuolae P(ublii) f(ilii), qui quamquam nemini <se> ad docendum dabat, tamen consulentibus respondendo studiosos audiendi docebat (Cic., Brutus 306). Può darsi però che all’attività docente del ius ciuile si dedicasse chi gli successe nella proprietà della Villa negli anni 60-40 a.C., secondo la tradizione gentilizia di rinverdire le glorie di famiglia nel diritto, nell’eloquenza o nella guerra, cercando anche di accrescerle e proseguirle: Itaque se alii ad philosophiam, alii ad ius ciuile, alii ad eloquentiam adplicant ipsarumque uirtutum in alia alius mauult excellere. Quorum uero patres aut maiores aliqua gloria praestiterunt, ii student plerumque eodem in genere laudis excellere, ut Quintus Mucius, Publii filius, in iure ciuili, Pauli filius Africanus in re militari … Quidam autem ad eas laudes, quas a patribus acceperunt, addunt aliquam suam, Africanus, qui eloquentia cumulauit bellicam gloriam. …(Cic., De officiis I, 115-116). Proprio questa testimonianza ciceroniana ci fa dunque capire che il committente degli affreschi, dato il loro contenuto giuridico, era l’erede di una stirpe di giuristi. In tal senso ritengo che il più appropriato commento alla ‘scenografia giurisprudenziale’ dipinta possa trarsi da alcune considerazioni di Dario Mantovani sulla «natura strettamente familiare dell’insegnamento giuridico», non sospettabili di parzialità interpretativa se non altro perché molto anteriori alle nostre scoperte archeologiche: «L’insegnamento del diritto si svolgeva nell’ambito della famiglia (che – come viene detto a proposito dei Mucii Scaevolae – curava di conservare la cognitio iuris civilis quasi fosse un vero e proprio patrimonio) o , quantomeno, si realizzava attraverso meccanismi di cooptazione pur sempre interni allo strato dirigente (si pensi a [P.] Rutilio [Rufo], figlio di un praetorius, discepolo del nobilis P. Mucio)»200. Se queste parole non fossero state scritte nel 1997, si potrebbero considerare la più calzante spiegazione delle pitture rappresentanti un dittico cerato iscritto con la Formula Mucci Scaeu(o)laee un altro con il nome di P.Rut[ilius —]201, molto probabilmente, come s’è visto, Rufus, l’inventore dell’actio o formula Rutiliana. Mi sembra se ne possa concludere che il committente degli affreschi abbia voluto immortalare varie glorie dirette o indirette della sua gens o della sua ‘scuola giurisprudenziale’, da esibire ai discepoli e/o ai colti visitatori della villa, rievocando: 1) la prisca austerità di Quinto Pontefice Massimo, pur con qualche ingegnoso espediente per evitare d’apparire gretto di fronte ai commensali, nel rispettare la lex Fannia sumptuaria, cui probabilmente si atteneva anche lo stesso committente delle pitture acquistando gli alimenti da Genzio l’ortolano, se pure costui, benché persona umile, non costituisca una ‘memoria storica’ d’ambito familiare da riferire al costruttore della Villa;
MANTOVANI, Iuris scientia 1997, p. 672. Le parentesi quadre nel testo sono aggiunte da me.200 Cfr. nota 83.201
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2) nomi e attività di giuristi, come Rutilio Rufo e forse Aquilio Gallo e un altro M(arcus?), ch’erano stati discipuli o auditores di Publio e di Quinto; 3) una gloria più diretta e più alta benché più remota, quella non dell’invenzione di un’actio o di una formula determinata, ma la concezione della formula con intentio certa come categoria generale, da parte d’un antenato, la cui identità andrà cercata fra i nomi più antichi di giuristi e magistrati dei Mucii Scaeuolae nel III-II secolo a.C. Infatti, che il testo ‘Iudex esto. Si parret …’ sia dichiarato essere la formula Mucci Scaeu(o)laesembra interpretabile in un solo modo: un Mucio Scevola era ritenuto – a torto o a ragione – l’inventore della tipologia generale di formula edittale con intentio certa. Pertanto, la semplice archetipicità simbolica della formula Muciana ‘Iudex esto. Si parret …’ allude proprio al momento dell’invenzione della tipologia generale di formula con intentio certa, e al vantaggio processuale che la sua duttilità presentava rispetto all’arcaico lege agere.
V.4. Il committente del programma figurativo degli affreschi: il significato della citazione diMuccius Scaeu(o)la e degli auditores della Scuola Muciana attorno al 60-40 a.C.
La precedente trattazione dimostra che gli affreschi celebrano eventi ben anteriori a chi ne concepì il programma figurativo attorno al 60-40 a.C., un dominus dell’età pompeiano-cesariana, la cui identità resta più misteriosa sia di quella dell’autore della formula Muciana, sia di quella del costruttore della villa. Quest’ultimo, Quinto Mucio Scevola Pontefice Massimo (†82), non può essere stato per ragioni cronologiche anche il committente degli affreschi. Pertanto, la menzione di Publio Rutilio Rufo – giurista discepolo di Publio Pontefice Massimo (†115) e amico di Quinto, suo legatusdurante il proconsolato in Asia nel 93 e subito dopo da lui difeso invano dalla falsa accusa de repetundis – non può avere un significato diretto, immediato e contemporaneo. Quanto al messaggio del memorandum sumptuarium, se lo interpreto correttamente quale ostentazione di frugalità e osservanza della lex Fannia, anch’esso sarebbe da riferire a Quinto costruttore della villa o, al più, al rispetto della tradizione anche da parte del suo erede. L’identificazione con i maiores, l’evocazione dei precedenti familiari e l’adesione alla tradizione della gens era un modello scontato per gli appartenenti alla nobilitas202: non dubito che sia questa la spiegazione generale della realizzazione degli affreschi in esame. Tuttavia essi rispondono certamente a un’esigenza specifica, che ha indotto il committente a invocare i suoi precedenti familiari nell’ambito della scientia iurisdella precedente generazione dell’Adelsjurisprudenz. Dobbiamo perciò pensare che il committente degli affreschi possa essere stato un discendente o erede diretto o indiretto di Publio (†115) e di Quinto (†82), padre e figlio entrambi Pontefici Massimi, e abbia voluto proporre un programma pittorico evocante le glorie gentilizie.
Vedi K. HOPKINS – G. BURTON, Death and Renewal. Sociological Studies in Roman History, I, Cambridge 1985, pp. 61 ss.; MANTOVANI,Iuris202 scientia 1997, pp. 665-668.
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Purtroppo, però, della discendenza diretta di Quinto Pontefice Massimo non abbiamo informazioni. Se dovessimo pensare a un omonimo ramo collaterale, vi sarebbero almeno due eventuali eredi, di prima o di seconda generazione, cronologicamente ammissibili. Il primo potrebbe essere forse un Publio pontifex negli anni 73-63 († probabilmente ante 57)203; il secondo il monetalis P. Mucius Scaeuola Cordus, che morì attorno al 60 a.C.204, dunque entrambi compatibili, sia pure per poco, con la data più alta dell’escursione cronologica degli affreschi. Il terzo potrebbe essere il Quintus (99-†31 a.C.) tribunus plebis nel 54 della factio di Cesare, suo legatus nel 53-51, augur nel 49205. Inoltre, non sappiamo se siano discendenti di Quinto costruttore della villa, diretti o di seconda generazione, un C. (Mucius) Scaeuolaquindecimuir (sic) sacris faciundisnel 17 a.C.206 e un Quintusforse proconsole nella provincia d’Asia in un anno che rimane tuttavia incerto207. Del quindicemviro sappiamo che partecipò alla celebrazione dei ludi saeculares celebrati da Agusto nel 17 a.C., ma ne ignoriamo l’età e il cursus honorum. Non può comunque escludersi che il quindicemviro Caio Mucio Scevola fosse abbastanza anziano da avere potuto, in ipotesi, commissionare gli affreschi fra i 20 e i 40 anni prima dell’unica attestazione che ne abbiamo nel 17 a.C.208; di lui possiamo dire che «e posteris gentis celeberrimae plebeiae liberae reipublicae ortus esse videtur» (Leiva Petersen)209.
V.5. L’attività giurisprudenziale di Quinto fra i principi di certezza formale del diritto e buona fede alla luce della formula Muciana (e la sua ‘rappresentazione simbolica’ all’ombra di Aulo Ofilio?).
Abbiamo nell’affresco della ‘Villa del Giurista’ l’unica fonte che integra le nostre inveterate conoscenze sulla giurisprudenza dei Mucii Scaeuolae, rivelandoci che l’orientamento della loro interpretatio iurissul criterio dell’aequitase del contemperamento degli interessi contrapposti fu preceduto da un indirizzo creativo sì, ma nel quale l’innovazione tecnica restava nel solco di una stretta osservanza civilistica ispirata dalla tradizione quiritaria.
F. MÜNZER in RE XVI.1 (1933), coll. 428-429 s.v. Mucius nr. 18: «ist vielleicht in den nächsten Jahren gestorben, da er unter den von Cic.203 har. resp. 12 aufgezählten Pontifices aus dem J. 57 fehlt»; G.J. SZEMLER, in RESuppl. XV (1978), col. 392 s.v. Pontifex; BAUMAN,Lawyers1983, p. 422. BROUGHTON, The Magistrates 1952, p. 593 nr. 18; III, p. 145 nr. 18.204 BROUGHTON,The Magistrates 1952, pp. 223, 231, 255; BRUHNS,Caesar 1978, p. 50; K.-L. ELVERS – T. GIARO, in Der Neue Pauly Enzyklopädie205 der AntikeVIII (2000), col. 428 s.v. Mucius [I 10]; RÜPKE, Römische Priester 2007, p. 169 nr. 2480. «Eph. Epigr.» VIII (1872), p. 241: quindecimuir (sic!) sacris faciundis; H. DESSAU, Prospopographia Imperii Romani saec. I. II. III, II,206 Berolini 1897, p. 387 no 506; F. MÜNZER in RE XVI.1 (1933), coll. 446-447 s.v. Mucius nr. 23; G.B. PIGHI, De ludis saecularibus populi Romani Quiritium, Milano 1941, pp. 232, 235; BROUGHTON, The Magistrates 1952, p. 223; BRUHNS, Caesar 1978, p. 50; PETERSEN, PIR V 1983, p. 309 nr. 694; BAUMAN, Lawyers 1983, pp. 339-340, 422. PETERSEN, PIR V 1983, p. 310 nr. 695.207 Acta ludorum VI 32 323 verso 107: C(aius)Scaeuola, verso 150: Scaeuola, e verso 167, con la verosimile integrazione: C(aius) S[caeuola].208 PETERSEN, PIR V 1983, p. 309 nr. 694.209
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L’agere per formulas ex fide bona, cioè il principio di bona fidesispirato al ius gentium, su cui si esercitò la dottrina sia di Publio Mucio Scevola, sia soprattutto del figlio Quinto fino alla sua morte nell’82 a.C., restano del tutto estranei alla prospettiva e alla stretta natura civilistica dell’intentio certa, che l’affresco celebra nella villa stessa – come appunto sembra – di quella gens della nobilitas plebeia. La frammentarietà della documentazione ci dà probabilmente una visione distorta, o comunque limitata, del complessivo ‘messaggio’ del programma figurativo, che probabilmente partiva dall’alba del processo formulare, ma illustrava anche, con exempla tratti pure dalla ‘scuola’ dei Mucii Scaeuolae, le più progredite dinamiche evolutive della scientia iuris. Tuttavia, tenuto conto della cronologia degli affreschi al 40-60, non mi sentirei di escludere che la rievocazione storica sia stata comunque determinata anche da ragioni di attualità. Infatti, in quegli anni prima Pompeo Magno210 e poi Giulio Cesare pensarono di promuovere una ‘sistematizzazione’ del ius cuile, progetto che, a parere della maggioranza della dottrina romanistica211, avrebbe dovuto comportare anche un intervento sull’Editto giurisdizionale pretorio. Il dittatore ne conferì l’incarico al suo familiarissimus Aulo Ofilio, primo giurista di rango equestre, che non fece in tempo ad adempiere al mandato a causa del cesaricidio, ma che in ogni caso riuscì ad attendere a una compositio di cui ci è giunta notizia212. «Cesare intendeva verosimilmente approfittare delle tecniche diairetiche e dell’impostazione sistematica, introdotte da Q. Mucio e da Servio nel discorso giuridico, per realizzare un’opera che puntava su una razionalizzazione del diritto e sull’ordine di ciò che era sparso» (G. Valditara)213.
Isid., Etym.5.1.5: Leges autem redigere in libris primus consul Pompeius instituere uoluit, sed non perseuerauit obtrectatorum metu. Deinde210 Caesar coepit id facere, sed ante interfectus est. Sul punto vedi E. RAWSON, Intellectual life in the Late Roman Republic, London, 1985, pp. 212, e specificamente soprattutto E. PÒLAY, Der Kodifizierungsplan des Pompeius, «Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungarica» XIII (1965), pp. 8595. Vedi bibliografia a nota seguente.211 Cfr. Suet., Diu. Iulius 40: Ius ciuile ad certum modum redigere atque ex immensa diffusaque legum copia optima quaeque et necessaria in212 paucissimos conferre libros (…). Talia agentem atque meditantem mors praeuenit. La letteratura in argomento è alquanto vasta e risalente: cfr. C. ARNÒ,Scuola Muciana e Scuola Serviana, Modena 1922, p. 64 e soprattuttoE. PÒLAY, Der Kodifizierungsplan des Julius Caesar, «Iura» XVI (1965), pp. 27-51; SCHIAVONE,Nascita 1976, p. 56; quindi F. D’IPPOLITO, I giuristi e la città, Napoli, 1978, pp. 93 ss.; BAUMAN, Lawyers1983, p. 79; F. CASAVOLA, Cicerone e Giulio Cesare tra democrazia e diritto, in G.G. ARCHI (cur.), Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana, Atti seminario Firenze 27-28 maggio 1983, Milano, 1985, pp. 283-284; A. CANNATA, Potere centrale e giurisprudenza nella formazione del diritto privato romano, in J. PARICIO (dir.), Poder polìtico y derecho en la Roma clàsica, Madrid, 1996, p. 69-70; P. CERAMI, Il sistema ofiliano, in E. DOVERE (cur.), La codificazione 1998, p. 98-99. FALCONE, Ofilio 1996, pp. 101- 106; più recentemente: C. J. PARICIO, Los proyectos codificadores dePompeyo y Cèsar, in Cuadernos de Historia del Derecho, 2004, vol. extraordinario, p. 237; e soprattutto: CANCELLI, La codificazione 2010, pp. 37-62 e in particolare pp. 42 ss.; BIAVASCHI, Caesari familiarissimus. Ricerche su Aulo Ofilio e il diritto successorio fra Repubblica e Principato, Milano 2011, pp. 19 ss. e ulteriore bibliografia alle nn. 39-43; VALDITARA, Leggi 2014, pp. 48-49; e da ultimo ora l’ampio saggio di TORRENT, Ofilius 2017. VALDITARA, Leges 2014, p. 49.213
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In tale temperie, è verosimile che la rievocazione delle glorie delle precedenti generazioni di giuristi intendesse rivendicare anche, nella nascita e nello sviluppo della giurisprudenza e segnatamente del processo formulare, i meriti ‘fondativi’ e il consolidato apporto storico della nobilitas patrizio-plebea – rappresentata dai Mucii e dai loro auditores, come i Rutilii e gli Aquilii– nel momento in cui questa perdeva il monopolio della iuris scientiaa favore dell’ordo equester214. E fors’anche, evocando l’invenzione della categoria delle formule con intentio certa, il committente degli affreschi teneva a ricordare la perdurante validità del principio di certezza del diritto secondo il formalismo civile215 nel clima in cui era accesamente contestata la dipendenza del iusdal convezionalismo verbale e i contrasti, cui essa dava luogo, con il principio della uoluntase dell’aequitas. Già nel 69 a.C., infatti, Cicerone aveva potuto proclamare pubblicamente che non ex uerbis aptum pendere ius, sed uerba seruire hominum consiliis et auctoritatibus (Pro Caecina 52), e che uerbis oppugnare aequitatem uidebatur (ibid. 68). Più tardi, nel 54-55, Cicerone stigmatizzava ancora la contrarietà del ius ciuile all’aequitas, scrivendo che il diritto civile avrebbe dovuto avere – ma di fatto non aveva – lo scopo di sostenere il principio dell’equità sia nell’aspetto sostanziale o cautelare sia in quello processuale (sit ergo in iure ciuili finis hic: legitimae atque usitatae in rebus causisque ciuium aequabilitatis conseruatio, De Oratore, I 42.188), ma che invero la contrapposizione fra equità e diritto civile permaneva (Galba autem adludens uarie et copiose multas similitudines adferre multaque pro aequitate contra iusdicere, De Oratore, I 56.240). Infine nel 46, in merito alla causa Curiana, lodava, proprio contro Quinto Mucio Scevola, il suo avversario Licinio Crasso perché contra scriptum pro aequo et bono dixit (Brutus115). Sicuramente la conceptio della categoria di formule con intentio certa tra fine III e primo ventennio del II secolo a.C. svela un orientamento giurisprudenziale dei Mucii Scaeuolae, se non antitetico, almeno molto diverso da quell’aequitasfondata sulla bona fides,cui un secolo dopo gli stessi Publio e Quinto Pontefici Massimi avrebbero consacrato la propria interpretatio216. Tuttavia, come ho appena ricordato a proposito della causa Curiana, Quinto Mucio in realtà non sempre fu sostenitore del principio dell’aequitas come prevalente sul cosiddetto ius strictum; in merito alla causa Curiana, poiché Quinto Mucio perorava l’osservanza della lettera delle tabulaetestamentarie, fu detto che omnis eius oratio uersata est in eo, ut scriptum plurimum ualere oportere defenderet (De Oratore I 57.). Forse non è esatto credere che Quinto Mucio abbia difeso il tenore letterale per interesse d’avvocato contro il principio equitativo della uoluntas testatoris: a me sembra ch’egli abbia piuttosto difeso il principio che quella
KUNKEL, Herkunft 1967; MANTOVANI,Iuris scientia 1997, pp. 659, 663, 668-669; F. D’IPPOLITO, Il diritto e i cavalieri, in DOVERE, La codifi-214 cazione 1998, pp. 33 ss. Non v’è dubbio che per Svetonio il redigere leges del progetto di Cesare avesse come obiettivo la certezza del diritto (certum modum), cioè215 «una forma che non lasci adito ad ambiguità» (C. A. CANNATA, Per una storia della scienza giuridica europea, I, Torino 1997, p. 294); vedi VALDITARA, Leges 2014, p. 49. SCHIAVONE, Ius 2017, pp. 185 ss., e SCHIAVONE, Quintus 2018, pp. 36 ss.216
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uoluntas andasse comunque desunta, non liberamente da ciò che sembrava equo al comune sentire, ma sempre e solo, secondo il regime giuridico civilistico strettamente inteso, dalle disposizioni e clausole lasciate dal de cuius. Sull’esigenza, dunque, della stretta corrispondenza fra formulazione scritta della volontà ed efficacia del negozio iure ciuili – come, nell’ambito del processo, della pretesa attrice e della sentenza – sappiamo ora che Quinto trovava il più illustre precedente nell’antenato, cui si attribuiva l’invenzione del tipo stesso della formula con intentio certa. Aldo Schiavone ha dato una definizione della ricerca di Quinto Mucio Scevola, pur senza conoscere il nostro documento, che può ben adattarsi – ma, per così dire ‘specularmente’ – a commento del procedimento di astrazione che, almeno nell’affresco, ha portato a rappresentare, con valore simbolico, l’incipit archetipico o tipologico delle formule con intentio certa: «l’astrazione come dimensione intrinseca del pensiero giuridico è proprio la grande invenzione di Mucio»217. «Ma cosa significa, e che conseguenze avrebbe avuto, pensare per concetti astratti il ius civile? … I concetti eleborati da Mucio … concernevano il disciplinamento della vita sociale dei cittadini, … nascevano dalla capacità di isolare nel pensiero – di astrarre, appunto – le forme funzionali delle situazioni e dei rapporti presi in considerazione dal ius – appartenenze, obblighi, pretese, poteri, stato giuridico dei soggetti, comportamenti azioni giudiziarie – separandole dalla materia concreta e viva in cui si presentavano nella realtà, e dar loro una consistenza del tutto distinta e autonoma, staccata da quelle determinazioni particolari che costituivano il loro solo ed effettivo modo di essere (quello schiavo, quel fondo, quel cittadino, quella prestazione, quegli interessi). In seguito a una tale operazione, il disciplinamento giuridico che si voleva raggiungere (lo scopo del ius), si sarebbe potuto legare in modo sintetico e diretto alle figure astratte così ottenute, e ai loro equilibri funzionali, invece che inseguire uno per uno i mille casi concreti che quegli schemi riuscivano a unificare» (Schiavone)218. Noi conosciamo solo pochissimi frammenti dell’opera giurisprudenziale di Quinto Mucio, ma Cicerone, che ne poteva leggere l’intera produzione, così ne scrive:
Cic., Brutus 152: Hic Brutus: «ain tu?» – inquit – «etiamne Q. Scaeuolae Seruium nostrum anteponis?». «Sic enim» – inquam – «Brute, existumo, iuris ciuilis magnum usum et apud Scaeuolam et apud multos fuisse, artem in hoc uno; quod numquam effecisset ipsius iuris scientia, nisi eam praeterea didicisset artem, quae doceret rem uniuersam tribuere in partes, latentem explicare definiendo, obscuram explanare interpretando, ambigua primum uidere, deinde distinguere, postremo habere regulam, qua uera et falsa iudicarentur et quae quibus propositis essent quaeque non essent consequentia».
SCHIAVONE, Ius2017, pp. 190 s.; SCHIAVONE,Astrarre, distinguere regolare: forme giuridiche e ordine teologico, in SCHIAVONE, Quintus2018,217 p. 39 (da cui la citazione). SCHIAVONE,Astrarre, cit. a prec. n. 208, p. 40, e già SCHIAVONE,Nascita1976, pp. 86-90, 100-101. Sul tema cfr. anche E. STOLFI,I libri iuris218 civilis. Introduzione, in SCHIAVONE, Quintus 2018, pp. 114 ss., 183 ss.
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E allora Bruto disse: «Davvero anteponi il nostro Servio anche a Quinto [Mucio] Scevola?». E io risposi: «Ne sono proprio convinto, Bruto: vi è stata infatti una grande pratica del diritto civile sia da parte di Scevola sia da parte di molti (altri), ma il sapere veramente teorico e la tecnica specifica solo in quest’ultimo; (sapere e tecnica) ai quali non sarebbe mai arrivato mediante la pura e semplice conoscenza del diritto qual esso è, se non l’avesse accresciuto dell’apprendimento di quel sapere veramente teorico e di quella tecnica specifica, che insegnano a distinguere le singole parti di un’intera materia generale, a enucleare, attraverso l’arte della definizione, ciò ch’è implicito, a spiegare le oscurità attraverso l’interpretazione, a riconoscere dapprima le ambiguità e poi a tradurle in certezze, infine ad avere un criterio attraverso cui giudicare il vero e il falso e quali conseguenze, in base a determinate premesse, trarne o non trarne».
Ridimensionando l’affermazione ciceroniana, posta da Aldo Schiavone a fondamento della sua opinione di «drastico taglio con il passato» e di «vera ‘rottura epistemologica’»219 da parte di Quinto, dapprima Mario Bretone220 e poi Ferdinando Bona sottolinearono come già la giurisprudenza del II secolo a.C.221 – non solo Quinto Mucio Scevola, ma anche il padre Publio, Bruto e perfino Catone – si fossero «avviati sulla strada della costruzione di proposizioni generali, di massime di condotta, … si fossero già orientati verso l’individuazione, per dirla negli stessi termini retorici ciceroniani, della quaestio infinita»222. Anche Schiavone, aggiungendovi giustamente Manilio, riconosce ora «la forza ordinante e anche le potenzialità concettuali»223 di questi antecessores di Quinto, ma riserva a lui «la conquista dell’astrazione»224. Se vogliamo, la ‘rappresentazione simbolica’ – come potremmo chiamarla – della formula Muciana risponde in maniera esattamente ‘speculare’, o se si preferisce ex contrario, al criterio attribuito da Cicerone a Quinto Mucio: si tratta, infatti, di un procedimento che, astraendo dalle singole formule con intentio certa esistenti nell’Editto pretorio, ne ha ricavato l’essenziale per descrivere in poche parole un paradigma generale e attribuirne l’invenzione al suo autore. Il procedimento di astrazione della ‘formula Muciana’ è dunque ben diverso dal metodo dell’astrazione non meno che dalla diairetica di Quinto, perché astrae sì dal caso concreto, ma con una stilizzazione, che non è assoluta e insieme specifica, bensì categoriale, consistente nella semplificazione in uno schema essenziale, finalizzato all’esemplarità di una categoria formulare, quelle caratterizzata da un’intentio certa. L’astrazione e la categorizzazione della formula Mucci Scaeulae si concreta e condensa in sette parole: se si vuole, è un capolavoro di sintesi nell’at
SCHIAVONE, Ius 2017, pp. 182 ss.; ID., Quintus 2018, pp. 29 ss.; ID., Nascita 1976, pp. 86 ss., 90, 100 ss. (da cui le citazioni).219 BRETONE, Tecniche1982, p. 108 n. 17: «Non bisogna attribuire all’impiego muciano della διαίρεσιςpiù importanza di quanta in realtà non abbia …». 220 Sulla temperies saeculiO. BEHERENDS, Tiberius Gracchus und die Juristen seiner Zeit – die römische Jurisprudenz gegenüber der Staatskrise221 des Jahres 133 v. Chr., in K. LUIG – D. LIEBS (hrsg), Das Profil des Juristen in der europäischen Tradition (Symposium 70. Geb. F. Wieacker), Ebelsbach 1980, pp. 25-121 = ID., Zur römischen Verfassung, Göttingen 2014, pp. 17-98; M. TALAMANCA, Costruzione giuridica e strutture sociali fino a Quinto Mucio, in GIARDINA – SCHIAVONE, Società romana 1981, pp. 318 ss.; ora VALDITARA, Leges 2014, p. 39 ss. BONA, Sulla fonte 1973, p. 457 = BONA, Cicerone 1984, p. 37 (da cui la citazione)..222 SCHIAVONE, Quintus 2018, p. 33.223
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tribuzione, per di più con un alto valore simbolico, di un paradigma formulare a una classificazione generale, un capolavoro che più pratico, meno filosofico e meno ‘ontologico’ non potrebbe essere. Questa capacità, che costituisce per la nostra conoscenza una novità assoluta, va posta a confronto con la consolidata opinione dottrinale che prima di Mucio «anche con le formulazioni ipotetiche … non si oltrepassava mai la soglia dell’enunciato di un caso, per quanto tipizzato …; e lo stesso accadeva nella scrittura degli editti dei pretori»225. Ora sappiamo invece che la ‘conquista dell’astrazione’ si esercitava nella dimensione della tradizionale e tipica concretezza della vocazione casistica e pratica226 della giurisprudenza romana e ne leggiamo, vedendola nello stesso instrumentum scriptorium, una straordinaria sintesi. Benché si debba tener conto che l’affresco è posteriore alla morte di Quinto (†82 a.C.) almeno di un ventennio, se non di un quarantennio, e che dunque la formula Mucci Scaeu(o)lae, pur riferita al III-II secolo potrebbe essere stata ‘concepita’, così come la leggiamo sintetizzata, solo nel 60-40 a.C., non v’è dubbio che la scelta di una rappresentazione così simbolica sia stata realizzata nella forma più conducente al fine di ‘veicolare’ il messaggio dell’invenzione della formula con intentio certa non come caso singolo e tipizzato, bensì come categoria generale. A questo punto non mi sembra che possa affermarsi un carattere ‘ontologico’ della diaretica e della categorizzazione come metodi dell’interpretatio di Quinto Mucio Pontefice Massimo, pur non potendosene negare lo sviluppo rispetto ai precedenti giuristi. Mi sembra invece che la sua ‘conquista dell’astrazione’ vada riportata alla praticità non solo della vocazione casistica, ma della stessa sistematica giuridica romana, del tutto estranea a qualsiasi consapevolezza ‘ontologica’ in senso teoretico227. Per finire, il programma figurativo della ‘Villa del Giurista’ dimostra la considerazione in cui era tenuta, in piena età ciceroniana, la scientia iuris, e smentisce l’affermazione dell’Oratore, imputabile alla polemica forense e per altro da lui stesso altrove contraddetta, che la vorrebbe rappresentare screditata nell’epoca sua228.
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SCHIAVONE, Quintus 2018, pp. 38 ss.224 SCHIAVONE, Ius 2017, pp. 98 ss.; SCHIAVONE, Quintus 2018, pp. 38 ss. (citazione da p. 39).225 Sono significative le parole che scrive LUCHETTI, Legge 2018, p. VIII: «Quanto al rapporto tra i casi e le regole nell’esperienza antica, mi226 sembra opportuno richiamare l’attenzione su uno degli elementi che più contribuiscono a caratterizzare l’esperienza del diritto romano, a formazione essenzialmente giurisprudenziale: il rilievo assunto dalla valutazione del caso concreto nel processo di individuazione (ma si potrebbe, spesso, dire di creazione) della regola giuridica applicabile alla singola fattispecie. In altri termini, solo un’attenta analisi del caso che ha dato vita alla controversia può permettere l’individuazione della soluzione giuridica più adeguata e rispondente alle sue peculiarità». «Forme e ontologia» è addirittura il titolo di un paragrafo di SCHIAVONE, Quintus 2018, pp. 43 ss.; l’aggettivo ‘ontologico’ ricorre poi fre-227 quentemente nella trattazione dell’Autore. Vedi sul punto MANTOVANI, Iuris scientia 1997, pp. 647 ss., e ora soprattutto VALDITARA, Leges 2014, pp. 47-48, che rileva il ruolo della228 confusio temporum, nell’ideologia conservatrice di Cicerone, quale causa di decadenza della giurisprudenza e delle magistrature con la fine del monopolio della nobilitas senatoria e l’affacciarsi dell’ordo equester; ciò fu, a partire dall’età cesariana, conseguenza – a distanza di alcuni decenni dalla conclusione del bellum socialenell’89 a.C. – dell’immissione degli Italici, e aggiungerei anche degli Italioti e più tardi anche dei Galli Cisalpini, nella ciuitas Romana.
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VI. La salvaguardia dei reperti e il proseguimento della ricerca sulla ‘Villa del Giurista’ sull’Aniene. Ringraziamenti.
Ho accennato fin dall’introduzione a questo lavoro, ed è risultato evidente dalla successiva trattazione, che gli affreschi della Villa sull’Aniene non possono considerarsi alla stregua degli esempi, sia pure di eccellenza, di altri documenti pittorici ostiensi, urbani e perfino palatini. Le pitture della Villa del Cavalcavia di Salone appartengono infatti alla villa di un giurista di età tardorepubblicana e rappresentano la formula di Mucio Scevola, attribuendogli l’invenzione dell’intentio certa nelle azioni processuali. La straordinaria importanza storica e giuridica della scoperta travalica il valore degli affreschi in sé e ne fa strumento imprescindibile dell’indagine su un flash tanto inaspettato quanto vivido, che squarcia, sia pure con un solo raggio di luce, la fitta tenebra che ha finora avvolto, all’occhio dello storico del diritto, l’alba del processo formulare. Si rende pertanto necessario, quale che sia l’onere da affrontare, il restauro completo, preceduto da adeguate analisi e documetazione fotografica a tappeto, di ogni lacerto non solo di affresco, ma anche di pavimentazione, di opere murarie e delle ceramiche recuperate e rimaste finora non classificate, né restaurate e studiate. Esse potrebbero fornire informazioni sul livello e la qualità materiale della vita, che si svolgeva nella ‘Villa del Giurista’ sull’Aniene. Inoltre, come ho precisato sopra, le analisi chimico-fisiche sui lacerti di affreschi andranno ampliate, se si vorrà rispondere agli interrogativi, storicamente cruciali, della loro realizzazione e della loro cronologia relativa. Sarebbe altresì auspicabile la riapertura dello scavo archeologico, almeno per estendere l’esplorazione all’area circostante, se non anche per rivisitare il sito della villa, per esempio al fine di meglio indagare le trincee di fondazione dei muri delle varie fasi. Ove lo Stato italiano, per le note vicende della crisi economica e per la crescente rarefazione del personale tecnico e scientifico, oltrecché per gli effetti devastanti della sciagurata riforma sulle sfere di competenze e l’organizzazione funzionale dell’amministrazione dei beni culturali, non fosse in grado di adempiere con mezzi propri a tale compito certamente impegnativo e straordinario, come straordinario è il merito della scoperta, mi auguro si faccia ricorso al sostegno privato e/o alla collaborazione internazionale, purché in nessun caso venga meno la necessaria conservazione e valorizzazione dei reperti in vista di uno studio scientifico esaustivo. Dal mio canto, in accordo con la Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma e con il Deutsches Archäologisches Institut Rom, sotto l’alto patrocinio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca, che qui desidero ringraziare nelle persone rispettivamente dell’Arch. Francesco Prosperetti, del Prof. Ortwin Dally e del Prof. Giuseppe Valditara, mi riprometto di promuovere nel 2019 un convegno scientifico internazionale sui diversi e interconnessi aspetti della ‘Villa del Giurista’ sull’Aniene. È infatti chiaro che questo studio non può che essere preliminare né può avere esaurito le possibilità di analisi della documentazione archeologica ed epigrafica. Io stesso, d’altronde, sono pienamente consapevole di non essere stato affatto esauriente, in un’analisi preliminare che non andava ritardata, sui particolari paleografici, suscettibili di approfondire considerevolmente le nostre conoscenze papirologiche sulla scrittura latina tardorepubblicana. Il convegno internazionale sarà, nel 2019, occasione d’incontro di specialisti di diverse discipline, nelle quali oggi si suddivide necessariamente la tecnica della ricerca, il che però non deve farci dimenticare l’unità dell’Altertumswis
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senschaft, senza la quale non arriveremo a comprendere la complessità della scoperta, che siamo chiamati a indagare in un contesto finora unico nell’archeologia, nella storia della pittura antica e nella storia del diritto romano privato. Per la ricerca sugli aspetti giuridici in ispecie ho già avuto il sostegno del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, che ringrazio nella persona del Direttore Prof. Massimiliano Ferrara, cui si deve anche la nota tecnicasopra pubblicata sul memorandum sumptuarium, e ho condotto la ricerca in diverse biblioteche specializzate229. Sono particolarmente grato all’Arch. Francesco Prosperetti, Soprintendente Speciale per l’Archeologia, le Belle Arti e il Paesaggio di Roma, per l’incarico di pubblicazione liberalmente concessomi. Ringrazio altresì il Direttore Dr. Stefano Musco e la Dr. Cinzia Conti, Responsabile del Settore Restauro di Palazzo Altemps, unitamente alla Direttrice Dr. Alessandra Capodiferro, nonché la Restauratrice Sig.ra Marina Cavalieri, in particolare per le sue osservazioni sulla preparazione degli intonaci, e la Dr. Stella Falzone per la discussione sulla datazione degli affreschi.
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ABSTRACT
È illustrata la straordinaria scoperta archeologica della Villa suburbana di un giurista tardorepubblicano sul fiume Aniene a Roma. Si propone l’identificazione del costruttore della villa con Quinto Mucio Scevola, morto nell’82 a.C. Si illustra l’affresco che riproduce un papiro con un memorandum sumptuarium, privo di valore pratico, ma finalizzato a trasmettere un messaggio ideologico di austerità catoniana e rispetto della lex Fannia sumptuaria. Inoltre si dà spiegazione della rappresentazione dipinta di due tavolette cerate, che attribuiscono l’invenzione dell’archetipo generale delle formule con intentio certaa un giurista Mucio Scevola, del quale non è indicato il prenome.
The extraordinary archaeological discovery of the suburban villa of a late-republican jurist on the river Aniene in Rome is illustrated. It is proposed to identify the villa builder with Quintus Mucius Scaevola, who died in 82 BC. It illustrates the fresco that reproduces a papyrus with a memorandum sumptuarium, devoid of practical value, but intended to convey an ideological message of Catonian austerity and respect for the lex Fannia sumptuaria. In addition, an explanation is given of the painted representation of two waxed tablets, which attribute the invention of the general archetype of the formulas with certain intentioto a jurist Mucius Scaevola, whose first name is not indicated.
Parole chiave: Villa, affreschi, Mucio Scevola, memorandum sumptuarium, processo per formulas, intentio certa, Rutilio Rufo.
Al ‘Fondo Mario Amelotti’, e al mio stesso nella Biblioteca del mio Dipartimento ho fatto ricorso per condurre questo studio. Ho dovuto inoltre229 proseguire le ricerche nelle sezioni specializzate ‘Edoardo Volterra’ dell’École Française de Rome e alla Bibliothek des Deutschen Archäologischen Instituts Rom, nonché alla Biblioteca del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova, per la quale ultima ringrazio i Colleghi romanisti. Si sono rese altresì necessarie diverse ispezioni autoptiche e campagne fotografiche dei reperti archeologici conservati presso il Laboratorio di Restauro di Palazzo Altemps a Roma, che mi hanno mio malgrado costretto a importunare e molestare ripetutamente, con telefonate cellulari perfino domenicali, la Dr. Cinzia Conti e la Sig.ra Marina Cavalieri, nonché ad assillare, con accese discussioni su aspetti stilistici degli affreschi romani, la Dr. Stella Falzone, massima esperta scientifica della materia, che tutte qui ringrazio per avere misericordiosamente resistito alla tentazione di mandarmi al diavolo.
VII. ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE DI MONOGRAFIE E ARTICOLI
Voci enciclopediche, monografie e articoli citati per esteso nelle note non sono compresi in questo elenco.
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