Le conclusioni adottate dal Consiglio europeo (Articolo 50) nella riunione in oggetto.
1 A seguito della notifica a norma dell’articolo 50 del TUE, il membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Stato membro che recede non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo che lo riguardano.
Conclusioni – 10 aprile 2019
1. Il Consiglio europeo prende atto della lettera del 5 aprile 2019 in cui la prima ministra Theresa May chiede un’ulteriore proroga del termine di cui all’articolo 50, paragrafo 3, del TUE.
2. In risposta, il Consiglio europeo esprime il suo accordo su una proroga, così da consentire la ratifica dell’accordo di recesso. Tale proroga non dovrebbe superare la durata minima necessaria e in nessun caso il 31 ottobre 2019. Se l’accordo di recesso è ratificato dalle due parti prima di tale data, il recesso avrà luogo il primo giorno del mese successivo.
3. Il Consiglio europeo sottolinea che occorre evitare che la proroga comprometta il regolare funzionamento dell’Unione e delle sue istituzioni. Se al 23-26 maggio 2019 il Regno Unito sarà ancora membro dell’UE, ed entro il 22 maggio 2019 non avrà ratificato l’accordo di recesso, dovrà organizzare le elezioni del Parlamento europeo conformemente al diritto dell’Unione. In caso non ottemperi a tale obbligo, il recesso avrà luogo il 1º giugno 2019.
4. Il Consiglio europeo ribadisce che l’accordo di recesso non può essere riaperto e che ogni impegno, dichiarazione o altro atto unilaterale dovrebbe essere compatibile con la lettera e lo spirito dell’accordo di recesso e non deve ostacolarne l’attuazione.
5. Il Consiglio europeo sottolinea che tale proroga non può essere utilizzata per avviare negoziati sulle future relazioni. Tuttavia, qualora la posizione del Regno Unito dovesse cambiare, il Consiglio europeo è disposto a riconsiderare la dichiarazione politica sulle future relazioni, in linea con le posizioni e i principi stabiliti nei suoi orientamenti e nelle sue dichiarazioni, anche per quanto riguarda il campo di applicazione territoriale delle future relazioni.
6. Il Consiglio europeo rileva che il Regno Unito, a norma dell’articolo 50 del TUE, continuerà durante il periodo di proroga a essere uno Stato membro con tutti i diritti e gli obblighi che ne conseguono, e che ha il diritto di revocare la sua notifica in qualsiasi momento.
Conclusioni – 10 aprile 2019
7. Il Consiglio europeo prende atto dell’impegno del Regno Unito a comportarsi in modo costruttivo e responsabile durante tutto il periodo di proroga, come richiede il dovere di leale cooperazione, e si attende che il Regno Unito ottemperi a questo impegno e obbligo previsto dal trattato secondo modalità che rispecchino il suo status di Stato membro in fase di recesso. A tal fine il Regno Unito deve facilitare all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione, in particolare quando partecipa al processo decisionale dell’Unione.
8. In aggiunta alle riunioni a norma dell’articolo 50 del TUE, i 27 Stati membri e la Commissione continueranno, se del caso insieme alle altre istituzioni, organi, uffici e agenzie dell’Unione, a riunirsi separatamente a tutti i livelli per discutere delle questioni relative alla situazione successiva al recesso del Regno Unito.
9. Il Consiglio europeo continuerà a occuparsi della questione ed esaminerà i progressi compiuti nella riunione del giugno 2019.